Ecco la motivazione della Corte: “ L’appellante non spiega perché mai la rilevanza dell’assistenza al disabile – espressione del dovere costituzionale di solidarietà ex art. 2 Cost. – dovrebbe essere limitata alla mobilità annuale e non estesa pure a quella definitiva interprovinciale.
Al riguardo si consideri che la natura personalissima dei doveri di assistenza imporrebbe di riconoscere la stabilità e la definitività del suo adempimento, caratteri assicurati soltanto da un diritto di precedenza nella mobilità definitiva.
Dunque privo di ragionevolezza si rivela l’art. 13, punto IV, CCNI cit., secondo cui “Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto di usufruire della precedenza tra provincie diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare domanda di mobilità”.
Inoltre, va considerato che l’inciso “ove possibile”, di cui all’art. 33 L. n. 104/1992, viene costantemente inteso dalla giurisprudenza come riferito alle situazioni organizzative del datore di lavoro, sicché è del tutto arbitrario estendere quel limite a determinate categorie soggettive di dipendenti in relazione allo specifico legame di parentela esistente con il titolare
della condizione di handicap grave. Al riguardo si consideri che nella legge n. 104/1992 le varie categorie di parentela (ossia l’essere genitore, coniuge o figlio del soggetto disabile) sono tutte equivalenti ai fini della tutela ivi prevista”.
Risulta evidente che anche nel caso di specie non è in discussione che fosse “possibile” il trasferimento nella sede richiesta dall’appellante al momento della domanda di mobilità per l’a.s. 2017/2018, quanto la legittimità dell’esclusione (introdotta dall’art. 13, punto IV, CCNI cit.) del suo diritto di precedenza ex art. 33 L. n. 104/1992 per effetto dell’assistenza prestata alla madre portatrice di handicap grave”.
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