Oggi OTTENIAMO GIUSTIZIA su un foro molto ostico: il Tribunale di Vicenza. CLICCA QUI PER SCARICARE IL PROVVEDIMENTO vittoria-vicenza
Con provvedimento del 18 luglio 2018 il Tribunale di Vicenza, accogliendo in toto la nostra lettura difensiva, ha così statuito sul punto: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: Ordina all’amministrazione convenuta di provvedere, nell’espletamento delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2017/2018, al trasferimento della ricorrente su un posto comune di scuola primaria presso istituto scolastico collocato entro uno degli ambiti territoriali riferibili alla provincia di Messina indicati dalla ricorrente e ciò secondo l’ordine di preferenza emergente dall’istanza presentata dalla stessa ricorrente in via amministrativa”.
Annullata quindi la condotta contrattuale del MIUR che in spregio alla normativa costituzionale e comunitaria ha creato due distinte categorie di docenti: QUELLI I CUI FAMILIARI NECESSITANO DELLE CURE E DEDIZIONI DEL PARENTE (mobilità provinciale) E QUELLI CUI E’ NEGATO TALE DIRITTO (mobilità interprovinciale). IN PAROLE POVERE: MALATI DI SERIE A E MALATI DI SERIE B. UN ABOMINIO FUORI DA OGNI LOGICA GIURIDICA. DA BRIVIDI.
Il docente che partecipa alla mobilità docenti 2017/2018 ed alla MOBILITA’ 2018/2019 in fase interprovinciale, pur assistendo in modo esclusivo il disabile a causa degli atti amministrativi contestati, non può far valere tale diritto su IOL; il sistema Istanze on line al punto 29 non lo permette.
Per questo abbiamo prodotto dei ricorsi a cascata in ambito nazionale, tra questi quello vittorioso di Latina che riporta la data odierna. Non solo. Abbiamo avuto esito positivo sui seguenti Fori: Taranto, Ragusa, termini Imerese, Palermo, Pisa, La Spezia, Vicenza, Milano, Patti.
E’ bene all’uopo rammentare che tale precedenza, secondo norme imperative, consiste nella possibilità riconosciuta al personale scolastico di essere trasferito/assegnato nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile. Negare tale precedenza ai soli docenti della fase interprovinciale come il ricorrente è atto lesivo del principio di cui all’art. 3 della Costituzione. Tale condotta, allora, così come consacrata con l’Ordinanza Ministeriale del 12/04/2017, n. 221 è stata resa palesemente contra legem.
Indipendentemente dalla fase di mobilità, infatti, l’art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, stabilisce che: “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.
La Legge stabilisce questo. La Contrattazione, invece, senza congrua motivazione, vi ha derogato in modo illegittimo.
Non solo: tale precedenza rappresenta un diritto del docente, come documentato nella domanda ed in particolare dalla certificazione personale dei titoli e preferenze allegata alla stessa, atteso che, l’art.33 comma 5 della legge 104/1992, come modificato statuisce che: “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Tutti i docenti che assistono un familiare disabile in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992 possono partecipare al nostro ricorso. Occorrerà valutare la fattibilità dell’azione anche in relazione al Tribunale di competenza.
Per informazioni: studiolegale.fasano@alice.it whatsapp: 334/8120803