RICORSO PUNTEGGIO PARITARIE
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DOCENTI CHE HANNO MATURATO SERVIZIO PRE RUOLO PARITARIO – ECCO COME TUTELARE E CONSERVARE IL DIRITTO DI CREDITO AI FINI GIURIDICI, ECONOMICI, DELLA RICOSTRUZIONE, ANCHE AI FINI PENSIONISTICI, ANCHE DOPO LE SENTENZE RESE DALLA CORTE DI CASSAZIONE E DAL CONSIGLIO DI STATO.

La Corte di cassazione, prima, e la Corte Costituzionale, poi, sembrerebbero aver interrotto le speranze di migliaia di docenti che, una volta immessi nei ruoli dello Stato, hanno maturato servizio pregresso in Istituti paritari.

La Corte costituzionale, nella specie, con sentenza n. 180/2021 ha così statuito sul punto: Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994 che non consente di valutare, ai fini della ricostruzione di carriera e della mobilità, l’insegnamento prestato presso le scuole paritarie, prima dell’immissione nei ruoli della scuola statale.

 Seguendo il ragionamento della Corte, non esisterebbe una completa equiparazione del rapporto di lavoro dei docenti di tali scuole a quello dei docenti della scuola statale in regime di pubblico impiego privatizzato. Infatti, la mancanza in esse di selezioni concorsuali non consente di tenere conto dei principi che, in base all’articolo 97 della Costituzione, devono informare l’attività delle amministrazioni pubbliche.

Ora, nel premettere che la superiore chiave di lettura appare totalmente avulsa dai meccanismi di reclutamento attualmente operativi nella scuola pubblica italiana, ove le assunzioni non avvengono unicamente per il canale del pubblico concorso (GM), ma anche per il tramite dello scorrimento delle graduatorie (GAE), oggi, – valutato il ragionamento della Corte come errato –  occorre soffermarsi una  riflessione che molti non hanno ancora ponderato.

La sorte dei Decreti di ricostruzione di carriera che negano tale diritto.

Il decreto di ricostruzione di carriera, invero, è atto amministrativo e contabile (riceve un visto con esito positivo – riscontro preventivo amministrativo contabile – da parte della Ragioneria territorialmente competente) che può essere contestato in ogni sua parte, laddove neghi dei diritti pregressi all’interessato. Nel caso di specie il pre ruolo paritario.

Funzionamento della domanda di ricostruzione di carriera e termini di prescrizione

Il beneficio economico è attribuito integralmente dalla data di conferma in ruolo, se la domanda è presentata entro 5 anni dal superamento del periodo di prova.

Il beneficio economico ha prescrizione quinquennale a decorrere dal 5° anno precedente la data di tardiva presentazione della domanda, se l’istanza di ricostruzione di carriera viene presentata dal 6° al 10° anno (art. 2946 CC – CdS, parere n. 588/80 – art. 2 L. 428/1985)

Il beneficio economico è prescritto e, quindi, non valutato in carriera il servizio pre-ruolo riconoscibile, se la domanda di ricostruzione di carriera è presentata dopo il 10° anno dal superamento del periodo di prova, mentre resta valido ai fini pensionistici, se è stata versata la relativa contribuzione.

Cosa vuol dire nella sostanza?

Prendete tra le mani il vostro decreto di ricostruzione, e soffermatevi sull’ultimo rigo dell’ultima pagina.

Alla fine, vi è così scritto: “Avverso il presente decreto è possibile esperire impugnativa a norma dell’articolo 63 e seguenti del d.lvo 30.03.2001 n. 165 e ss”.

 Ciò vuol dire, in termini tecnici, che il decreto non è eterno e che lo stesso potrà prima essere contestato in via stragiudiziale con istanza di rettifica in autotutela ex lege n. 241/90 e poi, eventualmente, confutato presso il Tribunale del Lavoro competente, essendo devolute al GO tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della PA. 

Non solo.

Se il docente non contesta il decreto entro i termini di prescrizione, vedrà per sempre abbandonata la possibilità di poter recuperare, anche importanti somme di denaro, ai fini giuridici, economici e della ricostruzione di carriera, oltre gli elementi tecnici della posizione pensionistica, da non sottovalutare nel caso che qui ci occupa.

Il riconoscimento muterebbe senz’altro la posizione stipendiale e pensionistica del docente interessato in melius, con recupero anche degli arretrati contrattuali.

Beh, molti diranno, ormai che senso ha contestare un decreto che non riconosce il pre-ruolo paritario,  viste le  recenti sentenze rese contro i docenti delle paritarie, da Corte di Cassazione e Corte Costituzionale?

Il punto è proprio questo. Non bisogna far il gioco della PA amministrazione che auspica nella prescrizione dei Vostri decreti. Un decreto prescritto restituisce sepoltura definitiva ai diritti dell’interessato. Meno decreti da soddisfare, meno pecunie da sborsare. Obiettivo di contenimento della spesa pubblica raggiunto.

Pur tuttavia, se da qui a 2,5, 20 anni dovesse mutare l’orientamento giurisprudenziale, se dovesse intervenire la Corte di Giustizia, se dovesse variare la questione in termini politici, se venisse ribaltata la lettura oggi offerta…beh, se non avrete contestato il decreto, e questo risultasse caduto in prescrizione, avrete perso per SEMPRE una possibilità economica e giuridica.

L’obiettivo, ergo, è quello di mantenere il vostro diritto DORMIENTE, al fine di farlo destare al momento opportuno, laddove, ad esempio, dovesse intervenire, con pronunzia favorevole,  id est: la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ancora non si è espressa sul punto.

In quest’ultimo caso, un decreto prescritto non servirebbe più a nulla. Un decreto cui è stata interrotta la prescrizione, contrariamente, permetterebbe di recuperare le cifre ai fini giuridici, economici, della ricostruzione e pensionistici. 

Siamo certi che da qui a qualche anno la situazione verrà ribaltata in favore dei docenti che hanno maturato il pre-ruolo in istituti paritari, con pronunzie che ripristineranno i diritti violati. Una volta intervenuta autorevole pronunzia sul punto TUTTI i docenti che avranno dialogato con l’USR, ATP, Ragioneria territoriale e centrale, oltre che con l’istituto scolastico che ha emesso il decreto, potranno riappropriarsi di quanto oggi negato. Il vostro DIRITTO PER I PROSSIMI 20 ANNI DEVE ESSERE TUTELATO – DEVE RIMANERE DORMIENTE.

L’importante è, dunque, non far prescrivere il DIRITTO VANTATO! 

COME FARE PER TUTELARE IL DIRITTO?

Il nostro studio legale che da anni affianca i docenti delle scuole paritarie nella tutela dei propri diritti, anche per il tramite del Comitato Nazionale dei docenti delle paritarie, ha messo a punto una iniziativa legale capace di salvaguardare da qui ai prossimi 20 anni le posizioni soggettive dei docenti interessati, dispensando il docente da tutti gli oneri amministrativi e legali.

Nella specie, lo studio si impegnerà nel:

  • seguire la pratica di ricostruzione in ogni sua fase, dalla presentazione, alla conseguente istruzione e fino a quella del controllo definitivo una volta emesso il decreto (valutazione legale e contabile di correttezza del decreto).
  • procedere al controllo contabile circa la correttezza dei conteggi effettuati dalla PA;
  • scadenzare i termini di prescrizione quinquennale con relativi atti interruttivi da trasmettere ogni quinquennio alle Amministrazioni scolastiche interessate, compresa la ragioneria territoriale e generale.
  • interloquire a nome del docente con la scuola di titolarità per ogni problematica connessa alla ricostruzione di carriera.
  • Sollevare il docente da ogni incombenza afferente alla pratica di ricostruzione, anche dal punto di vista contabile.
  • Attribuire ed affiancare alla pratica del docente il proprio consulente del lavoro che si occuperà di valutare se il prospetto contabile elaborato dall’amministrazione sia corretto.
  • Recupero degli anni di pre-ruolo paritario o statale maturati (totali) dal docente ai fini giuridici ed economici, una volta intervenuta una nuova pronunzia favorevole sul punto.
  • Avvio eventuale azioni a tutela del recupero degli anni maturati e non riconosciuti.
  • Avvio conciliazioni e transazioni.
  • Assistenza fino alla chiusura del rapporto con pensionamento e liquidazione del TFS o TFR.

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