Lo Studio legale Fasano, in ossequio ai principi comunitari di non discriminazione e di parità di trattamento, ha avviato un ricorso per il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto dai docenti nelle scuole paritarie.
Il ricorso ha valenza sia economica che giuridica. Tale riconoscimento pre-ruolo, individuato anche nei confronti dei neo-docenti assunti con un contratto a tempo indeterminato, permetterà di usufruire di scatti di anzianità e successivamente di aumenti salariali secondo la disciplina racchiusa all’interno della contrattazione collettiva nazionale. Appare pacifica, infatti, l’eguaglianza che intercorre tra le scuole paritarie e le scuole statali. La discriminazione spesso posta in essere dal nostro stato tra scuola paritaria e scuola statale in materia di riconoscimento del pre-ruolo va contro alcuni principi fondamentali riconosciuti dall’unione europea. A tal proposito, La Legge 10 Marzo 2000, n. 62
” Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, ha sottolineato che:
1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
Nei seguenti commi e nei successivi della legge testé citata, stricto sensu, appare chiara la uguaglianza che intercorre tra scuole paritarie e scuole statali. L’Italia, non osservando i principi di eguaglianza e parità di trattamento, ha discriminato i docenti non riconoscendo il pregresso servizio prestato dagli stessi nelle scuole paritarie. Inoltre, il mancato riconoscimento degli incarichi prestati dai docenti nelle scuole paritarie, ha causato una lampante violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza a parità retributiva. Tale condotta rischia di portare ad una nuova “bacchettata” da parte dell’unione europea nei confronti dello Stato Italiano. La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l’espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita. Pari dignità, quindi, per i docenti delle scuole paritarie a quella dei docenti delle scuole statali.
I servizi prestati pre-ruolo, sono riconoscibili anche in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore. Alcune recenti pronunce giurisprudenziali hanno avvalorato il riconoscimento della carriera pre-ruolo dei docenti.
Nella sentenza del 08/07/2015 n. 362/2015, il Giudice del Lavoro di Rimini ha condannato il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per non aver riconosciuto nei confronti di un docente un incarico annuale pre-ruolo. Dunque, il docente, aveva diritto ad aver riconosciuta una nuova ricostruzione carriera considerata l’intera anzianità di servizio sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
I docenti interessati potranno tutelare la propria situazione giuridica aderendo al ricorso promosso dallo studio legale Fasano inviando una mail al seguente indirizzo: studiolegale.fasano@alice.it
Si significa che per i docenti che hanno già ricevuto comunicazione negativa dall’Ufficio Territoriale competente in ordine alla corretta valutazione ed al corretto computo del punteggio vantato, lo studio legale ha messo a disposizione il seguente modulo di RECLAMO, da inoltrare entro 10 giorni decorrenti dalla ricezione dell’atto negativo all’Amministrazione interessata.
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