DOCENTI PARITARIE – CLAMOROSA VITTORIA AL CONSIGLIO DI STATO – LA GIURISDIZIONE APPARTIENE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO – IL CONSIGLIO DI STATO RIBALTA LA DECISIONE DEL TAR LAZIO ED ACCOGLIE IL RICORSO ELABORATO DALLO STUDIO LEGALE FASANO
Gennaio 23, 2018
PARITARIE: VITTORIA DEL NOSTRO STUDIO SUL TRIBUNALE DI CATANIA : RICONOSCIUTO IL PUNTEGGIO PARITARIE ANCHE RETROATTIVAMENTE PER LA MOBILITA’ 2016/2017 E PER QUELLE A SEGUIRE – ACCOLTO RICORSO IN FASE CAUTELARE – DIRITTO DELLA LAVORATRICE MADRE AD ESSERE COLLOCATA NELL’AMBITO DI RESIDENZA DEL FIGLIO MINORE
Febbraio 5, 2018

RICONOSCIMENTO PRE RUOLO PARITARIE: NUOVA VITTORIA OTTENUTA ANCHE IN FASE DI MERITO PER LO STUDIO LEGALE FASANO – IL TRIBUNALE DI PATTI RICONOSCE CON SENTENZA L’INTERO SERVIZIO PER UN NOSTRO RICORRENTE AI FINI DELLA MOBILITA’ E DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA – AVVIO NUOVI RICORSI IN PREVISIONE DELLA NUOVA MOBILITA’

Gennaio 30, 2018

Il nostro studio, in materia di punteggio pre ruolo paritarie, ha ottenuto giustizia anche in fase di merito. Con sentenza del 29 gennaio 2018, il Tribunale di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso presentato dallo studio legale Fasano per un docente a cui era stato negato il diritto al riconoscimento del punteggio pre ruolo ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera. Con l’odierno provvedimento abbiamo ottenuto giustizia conseguendo il computo del pre ruolo in merito alla composizione delle graduatorie di mobilità e della compilazione del decreto di ricostruzione di carriera. Il ricorrente ne beneficerà anche per gli scatti di anzianità e stipendiali.

Il GDL, in accoglimento totale della nostra strategia difensiva, riconoscendo il diritto sia per la mobilità che per la ricostruzione di carriera, ha così statuito sul punto (SENTENZA N. 99/2018 del 29 gennaio 2018): “L’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 3 luglio 2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che “i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell’art. 12, 2° co., delle “DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE”), alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs. 297/94 (impostazione questa sposata e coltivata dal M.I.U.R.) ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” ovvero presso le scuole elementari “parificate”, essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”.D’altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L. 27/06), che, all’art. 1-bis. (rubricato “Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due

tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie”. Peraltro, come già sopra accennato e qui più analiticamente esaminato, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 4 agosto 2010, ha riconosciuto che la L. 62/00 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti … nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art. 485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297. … Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell’art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n. 250 … nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d’insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”. Stanti tali premesse, deve riconoscersi l’illegittimità della previsione della disposizione dei CCNI per la mobilità 2016/2017, sulla cui base è stato emesso il provvedimento di assegnazione al ricorrente di punti 24, in luogo di quello spettante in relazione al riconoscimento dell’anzidetto servizio presso istituti paritari, nella parte i cui non riconosce alcun punteggio ai fini della mobilità al servizio prestato nelle scuole paritarie “in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera”, atteso che tale ultima affermazione è infondata, poiché ai fini della ricostruzione della carriera il ricordato art. 485 prevede una misura ridotta di riconoscimento del servizio prestato, ed ancora perché detta disposizione porterebbe ad una illegittima interpretazione della vigente normativa, in violazione del principio di uguaglianza tra le scuole facenti parte del sistema di istruzione come delineato dalla legge n. 62/2000 e dunque aventi le medesime caratteristiche. Deve allora concludersi per il diritto dell’odierno ricorrente, alla luce di tutte le argomentazioni in diritto sopra esplicitate, a vedersi riconoscere, ai fini della mobilità, il punteggio relativo al servizio prestato nelle scuole paritarie, sia per la mobilità dell’a.s. 2016/2017, sia per quella per l’a.s. 2017/2018 in fase di espletamento al momento di presentazione del ricorso. Conseguentemente, va riconosciuto il diritto del ricorrente a vedere inserito nella graduatoria per la mobilità del 2016/2017 e 2017/2018 del punteggio calcolato anche sulla base del servizio prestato presso gli istituti paritari, nonché all’attribuzione della sede di servizio spettante in ragione di tale punteggio. Con il diritto a vedersi riconosciuto nelle graduatorie di merito il punteggio conseguentemente spettante e all’assegnazione della sede di servizio individuata in base al medesimo punteggio, nonché al riconoscimento del predetto periodo di servizio anche ai fini della ricostruzione della carriera;

L’adesione ai nostri ricorsi è ancora aperta anche in previsione della nuova mobilità.

Tutti gli interessati potranno inviare un messaggio Whatsapp al seguente contatto: 3348120803, oppure una e mail a: studiolegale.fasano@alice.it, per ricevere tutte le informazioni necessarie in merito ai ricorsi per il riconoscimento del punteggio pre ruolo paritarie. Il nostro legale specializzato in diritto scolastico si metterà a vostra disposizione per analizzare la personale situazione curriculare al fine di verificare se sussistono i presupposti per ricorrere.

Lo staff di studio legale Fasano


VITTORIA-PATTI

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Dicembre 15, 2022

Docenti istituti paritari: con sentenza comunicata il 7 dicembre 2022 i docenti di istituti paritari ottengono la condanna del Ministero: riconosciuto l’intero punteggio pre-ruolo paritario ai fini giuridici, economici e della ricostruzione di carriera. Nessuna prescrizione del diritto.