NUOVA VITTORIA PER LO STUDIO LEGALE FASANO CONTRO L’INPS – RICONOSCIUTA AD UN CITTADINO DI CASTELBUONO L’INVALIDITÀ PRECEDENTEMENTE NEGATA.
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DOCENTI: AVVIO DI UN RICORSO COLLETTIVO AL TAR LAZIO PER OTTENERE LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI 2018 – IN ALLEGATO LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DA INVIARE ENTRO IL 29 DICEMBRE 2017
Dicembre 12, 2017

RICONOSCIMENTO PRE RUOLO PARITARIE: IL PUNTO DELLA QUESTIONE

Dicembre 6, 2017

RICONOSCIMENTO PRE RUOLO PARITARIE: IL PUNTO DELLA QUESTIONE

a cura dell’avvocato Angela Maria Fasano

A quasi due anni dalla pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 241 dell’8 aprile 2016, appare utile tirare le somme su una questione che ancora non trova soluzione decisiva.

E’ vero, sono tanti i provvedimenti che abbiamo ottenuto dai Tribunali del lavoro di tutta la penisola che hanno riconosciuto il pre ruolo per intero, sia ai fini della mobilità che della ricostruzione di carriera, ai nostri ricorrenti, pur tuttavia, è anche vero, che sono parecchi i docenti che hanno avuto un giudizio negativo sul punto.

La motivazione è semplice. Vi è un contrasto giurisprudenziale tra i fori di merito e, la Cassazione, non si è ancora espressa con significativo approdo sulla questione. La ratio è evidente: la questione è giovane, essendo stata elaborata in modo totalmente distorto dal MIUR nel 2016 quando, in modo del tutto estraneo da qualsiasi logica giuridica, ha deciso, in difetto di motivazione ed in eccesso di potere, che il servizio prestato nelle scuole secondarie paritarie o legalmente riconosciute, non ha nessun valore di punteggio per la mobilità a domanda, d’ufficio e per le graduatorie interne d’Istituto, in quanto non sarebbero servizi riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera.

Ovviamente il MIUR è fuori tema e la sua condotta è totalmente avulsa dagli standard normativi costituzionali e comunitari.

Caro MIUR, ma quanto sei in torto….!

Mi chiedo del tutto legittimamente: che senso ha determinare una procedura di mobilità legata all’anzianità di servizio e poi assegnare punti (e posti) in base alla provenienza statale/non statale? Nulla ha insegnato la storica sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014?.

Migliaia di docenti, quindi, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera, non possono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, risulti meno favorevole rispetto a quello riservato agli altri lavoratori docenti.

I docenti del pre ruolo paritario, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera, non possono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, risulti meno favorevole di quello riservato al riguardo agli altri lavoratori docenti. Scuola statale e scuola paritaria presentano pari dignità ai fini del corretto attribuzione del punteggio per la mobilità territoriale e per la ricostruzione di carriera.

In questo caso infatti i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62), devono essere valutati, ai fini delle graduatorie di mobilità e della ricostruzione di carriera, nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 2° del D.L. n. 255/2001 che ha previsto testualmente quanto segue: “I servizi di insegnamento prestati dal 1°settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

Punto. La questione è così lineare dal punto di vista normativo che non genera alcun dubbio interpretativo.

Fin dall’inizio abbiamo creduto in questa battaglia. Da quando i nostri occhi increduli hanno letto il testo dell’O.M. 241/2016 nella parte in cui in modo del tutto incomprensibile, ha così sancito il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile!

Da qui, il deposito di più di 150 ricorsi a tappeto su tutta la penisola, compresa la richiesta di annullamento di atti di macro organizzazione dinanzi la giurisdizione amministrativa del TAR Lazio.

Ma nonostante ciò, a pochi mesi dall’apertura della nuova contrattazione, le amministrazioni scolastiche centrali fanno orecchie da mercante.

La nuova CCNI sicuramente applicherà i medesimi criteri – illegittimi ed ingiusti – degli anni precedenti. Negando valore e punteggio a tutti i docenti che hanno reso una prestazione in eguale dignità professionale, rispetto ai colleghi che hanno maturato il pre ruolo nello Stato e che oggi possono farlo valere.

Una sola amara constatazione: Fantadiritto elaborato dal MIUR in danno dei docenti in buona fede.

Dunque, ne discende che la disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/17 nella parte in cui dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” contrasta con le normative sopra richiamate in materia di parità scolastica. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Né, al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, si potrebbe fondatamente valorizzare (come spesso evidenzia la difesa del MIUR) il riferimento operato dagli artt. 360 comma 6 e 485 del D.Lgs. n. 297/94 al riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie gareggiate, essendo del tutto evidente che la disposizione, che utilizza una terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, oggi non possa che trovare applicazione nei confronti delle scuole paritarie.

Pertanto, la disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/17 dev’essere disapplicata, con affermazione del diritto al riconoscimento, sia ai fini della ricostruzione della carriera che nella graduatoria di mobilità per l’a.s. 2017/2018 nonché per quelle successive, del servizio d’insegnamento svolto presso la scuola primaria paritaria e alla relativa valutazione nella suddetta graduatoria, con condanna dell’amministrazione resistente all’attribuzione del relativo punteggio.

Questo è quello che chiediamo e questo è quello che, prima o poi, otterremo per tutti i nostri ricorrenti.

Perché è una lunga battaglia dove, alla fine, trionferà la giustizia. Non importa quando e come. Alla fine tutti i docenti del pre ruolo potranno finalmente avvalersi di un diritto negatogli per troppi anni a causa di condotte certamente censurabili dal punto di vista giuridico e morale.

Io credo fermamente che l’ora più bella di qualsiasi uomo, la più grande realizzazione di ciò che ha più a cuore, è quel momento in cui ha messo il suo cuore in una buona causa e giace esausto sul campo di battaglia – vittorioso.

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