In seguito ai recentissimi accoglimenti resi dalla Corte dei Conti abbiamo deciso di avviare i ricorsi diretti a contestare l’aliquota contributiva prevista nella misura del 35,9% dall’art. 44 del d.p.r. n. 1092/1973 (peraltro dettato per gli impiegati civili dello Stato), e non a quella del 44%, prevista dall’art. 54.
Il ricorso proposto avrà come obiettivo il ricalcolo del trattamento pensionistico con riconoscimento del coefficiente al 44% previsto dall’art.54 DPR n.1092/1973. Al riconoscimento del diritto al ricalcolo della pensione consegue l’aumento dei futuri ratei mensili di circa 250,00 Euro lordi nonché il riconoscimento degli arretrati dal pensionamento.
- QUALE L’ERRORE
A far data dal 1° gennaio 2012, l’INPS ha ritenuto (e tuttora ritiene erroneamente) che gli arruolati in un qualsiasi corpo militare che abbiano maturato, al 31 dicembre 1995, non meno di 15 e non più di 20 anni di servizio utile ai fini pensionistici, siano soggetti all’aliquota contributiva prevista nella misura del 35,9% dall’art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973 (peraltro dettato per gli impiegati civili dello Stato), e non a quella del 44%, prevista dall’art. 54.
La soluzione prospettata dall’INPS si basa su una lettura assai miope del suddetto art. 54, ritenuto applicabile ai soli militari che non solo avessero maturato la suddetta anzianità contributiva, ma fossero poi cessati immediatamente dal servizio, senza sommare ulteriori annualità.
Tale interpretazione è contraddetta dalla stessa norma, nella misura in cui prevede aumenti contributivi nella misura dell’1,80% per ogni annualità successiva. Su questa base, in estrema sintesi, più Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti stanno superando tale orientamento sostenuto dall’INPS e pronunciando sentenze favorevoli all’applicazione dell’aliquota maggiorata.
- L’INTERPRETAZIONE CORRETTA
Escludere l’applicazione dell’aliquota complessiva del 44% perché si sostiene che il ricorrente non sia cessato dal servizio con un’anzianità di servizio tra i 15 ed i 20 anni, ma con un’anzianità ben maggiore ed applicare invece l’aliquota prevista per i dipendenti civili dello Stato con 15 anni di servizio utili, costituisce una ingiustificata violazione del dettato normativo.
- LE PRONUNZIE FAVOREVOLI
ex plurimis: così, tra le ultime, Corte dei Conti Lombardia 13.05.2019 n. 111. Vedi anche Corte dei Conti Toscana 17.05.2019 n. 200 [2] Corte dei Conti Sardegna 04.01.2018 n. 2 e, successivamente, tra le numerosissime, Corte dei Conti Puglia 19.07.2019 n. 473, Corte dei Conti Puglia e 06.11.2018 n. 730; Corte dei Conti Puglia 29.05.2018 n. 446; Corte dei Conti Toscana 19.10.2018 n. 261; Corte dei Conti Veneto 25.10.2018 n. 179; Corte dei Conti Lombardia 07.10.2019 n. 246: Corte dei Conti Lombardia 11.10.2019 n. 264; Corte dei Conti Lazio 24.06.2019 n. 297; Corte dei Conti Emilia Romagna 10.04.2019 n. 51. [3] Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, 08.11.2018 n. 422. Per le Sezioni Regionali si veda, da ultimo, Corte dei Conti Toscana 21.06.2019 n. 265; Corte dei Conti Lombardia 07.10.2019 n. 246. [4] Corte dei Conti – Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello, 09.09.2019 n. 310. Della stessa Seconda Sezione Centrale di appello si segnalano anche le conformi sentenze 05.06.2019 n. 197; 13.06.2019 n. 205. Per le Sezioni Regionali si veda, per tutte, Corte dei Conti Piemonte 26.09.2019 n. 274
4.COME RICORRERE?
Il nostro studio presenta una copertura nazionale. Il ricorso verrà presentato presso la sede della Corte dei Conti competente per territorio. I SOGGETTI INTERESSATI POTRANNO INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP AL 3348120803 O UNA E MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: studiolegale.fasano@virgilio.it. Con l’invio del messaggio potrete avviare una richiesta di informazioni gratuita al fine di verificare la presenza delle condizioni per ricorrere.
- QUALI TERMINI PER RICORRERE
L’art. 47 del DPR n. 639/1970 (novellato dalla Legge n. 438/1992), con riferimento alle sole prestazioni previdenziali, prevede un termine di decadenza per la promozione dell’azione giudiziaria.
L’azione quindi potrà essere proposta entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
- CHI PUÒ FARE RICORSO
Personale militare – status di militare che deve sussistere al momento dell’arruolamento e non per l’intera carriera – la cui pensione sia stata liquidata con il sistema misto retributivo – contributivo dall’INPS, e che, alla data del 31 dicembre 1995 vantasse un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni (orientativamente, coloro che si sono arruolati negli anni 1981, 1982 e 1983): carabinieri, marina militare, vigili del fuoco, areonautica, esercito, forestale, guardia di finanza, polizia penitenziaria, polizia di Stato (PdS solo se arruolati prima del 25.6.1982). Anche per la Polizia di Stato (in quanto militari fino al 25.06.1982) e per la Polizia Penitenziaria (in quanto smilitarizzati dal 15.12.1990). Diverse sentenze hanno riconosciuto il ricalcolo anche ai Vigili del Fuoco.
- COSA SI OTTIENE:
Ricalcolo della pensione mediante applicazione della corretta aliquota pensionistica. Il ricalcolo comporta tendenzialmente un aumento della pensione variabile dalle 150,00 € alle 250,00 € mensili circa. Il ricalcolo, oltre che per i ratei futuri, sarà operato anche per i ratei maturati nei 5 anni che hanno preceduto la presentazione della prima istanza.
- DOCUMENTI NECESSARI:
il modello 5007 (provvedimento di liquidazione della pensione);
il modello 0 bis / M del 2018 (preferibilmente anche 2016 e 2017).
Entrambi i documenti possono ricavarsi telematicamente presso il profilo INPS on-line, oppure presso lo sportello territorialmente competente, sempre dell’INPS.