Con comunicato del 12 Luglio 2016 la Corte Costituzionale ha reso noti alcuni passaggi dell’attesissima sentenza relativa la vertenza che ha interessato i precari della scuola e che è stata discussa nell’udienza dello scorso 17 maggio 2016.
Nel comunicato la Corte Costituzionale ha così reso noto: “l’illegittimità costituzionale della normativa che disciplina le supplenze del personale docente e del personale Ata (art. 4, c. 1 e 11 della l. 3/05/1999 n. 124) nella parte in cui autorizza, in violazione della normativa comunitaria, il rinnovo (…) illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato” sui posti vacanti e disponibili, senza motivi plausibili”.
Orbene, in seguito al seguente comunicato, si rende definitivo il consolidamento di un principio di matrice comunitaria e costituzionale: ai docenti ed al personale Ata che abbiano superato i 36 mesi di servizio, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno e all’assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili, senza indugio.
Quale la ratio del seguente principio? la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che autorizzi il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall’altro, non prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Ne consegue che, quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione: risarcimento del danno e stabilizzazione. E ciò in base al generale canone ermeneutico dell’obbligo degli Stati UE della interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto comunitario, come interpretato dalla CGUE (in tal senso vedi, tra le molte, le sentenze della CGUE 5 ottobre 2004, C-397/01-403/01; 22 maggio 2003, C-462/99; 15 maggio 2003, C-160/01; 13 novembre 1990, C-106/89), appare evidente che le interpretazione rese ad oggi dalla Cassazione, appaiono poco conformi al diritto comunitario.
Appare ingiusto che tutto il personale Ata, pur avendo maturato i 36 mesi, è costretto ad insegnare in modo precario!
Si tratta di un abuso, ingiustificato e reiterato, in danno del lavoratore in buona fede che rende una prestazione in favore dello Stato italiano.
Al personale ATA, quindi, porte aperte per il deposito dei ricorsi diretti al risarcimento del danno ed alla stabilizzazione.
Quali documenti produrre ai fini della proposizione del ricorso: Certificato storico di servizio ed estratto contributivo INPS.
Quale il Foro competente: Giudice del lavoro competente per territorio.
Quali i requisiti per ricorrere: Aver superato i 1095 giorni di servizio effettivo.
I nostri ricorsi sono stati già depositati. Se anche Tu vuoi unirti al gruppo dei ricorrenti invia una mail a: studiolegale.fasano@alice.it oppure un WHATSAPP al seguente numero: 334/8120803