L’utilizzo dell’organico potenziato sta determinando una gestione poco parziale del personale docente, la cui ratio normativa è da rinvenire nel piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n. 107 del 2015.
Nella specie, si assiste a condotte che travalicano i limiti della discrezionalità amministrativa dei DS, attraverso direttive che eludono, non solo norme contrattuali ancora vigenti, ma addirittura attuano, condotte contra legem.
Parliamo ovviamente dai cosiddetti insegnanti di “potenziamento”, reclutati tramite la popolare fase C, comandata dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea.
Più di una scuola utilizza illegittimamente i docenti di potenziamento, su spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore, disponibili e vacanti nell’organico dell’autonomia, attraverso un atto di assegnazione deciso dal Dirigente, in difetto di un’equa ripartizione delle ore.
Ora, appare utile rammentare che l’atto di assegnazione deve essere ascritto a principi di tutela amministrativa quali la pubblicità e la trasparenza nelle decisioni adottate, l’imparzialità e la parità di trattamento che non possono essere in nessun modo eluse da atti unilaterali dirigenziali. Tale assunto viene anche sostenuto dall’obbligo di motivazione dei provvedimenti adottati ex Legge 241 del 1990.
Non solo. E’ bene che si sappia che non esistono distinzioni contrattuali tra docenti curricolari e docenti di potenziamento. I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un’unica comunità di pratiche. Comunità scolastica, amministrata dal dirigente scolastico, “nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa”;
Ed ancora. “I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un’unica comunità di pratiche che, guidata dal dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal D.Lgs 165/01 e nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa, progetta e realizza le attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili.” Quindi deve essere chiaro che la L. 107 mantiene in vigore tutte le prerogative e le competenze degli OO.CC. (artt. 7, collegio docenti, e 10, consiglio d’istituto, del D.lgs 297/94, cosi come il regolamento dell’autonomia DPR 275/99). Pertanto il “Ds adotta i provvedimenti di sua competenza in attuazione delle delibere degli OO.CC.” (art. 16 c. 2 DPR 275/99) e non decide in assoluta autonomia ed in piena discrezionalità.
Ciò sta a significare che i posti su potenziamento non vanno assegnati UNICAMENTE ai neo assunti da piano straordinario, ossia i docenti costretti ad allontanarsi dai propri ambiti, in spregio alle più basilari norme sul rispetto delle graduatorie, ma anche, ai docenti curriculari. In buona sostanza sull’assegnazione delle 6 ore aggiuntive degli spezzoni vacanti, le regole restano identiche agli anni passati, senza alcuna distinzione tra docenti curricolari e di potenziamento.
Pur tuttavia, in questa malata mobilità 2016/2017 stiamo assistendo ad uno scenario impietoso: demansionamento della figura professionale del docente. Una dequalificazione professionale che determina una grave dispersione del patrimonio professionale del docente.
Dove la ratio di quanto affermato? In alcuni casi la maggior parte dei docenti – su dictat del dirigente – non sono assegnati su potenziamento, ma in mera sostituzione dei colleghi assenti per le 18 ore di lavoro. Ma vi è di più e molto! Molti di essi non hanno neppure assegnazione di una fascia oraria. Il potenziamento, invero, non è da intendere come mero tappabuchi dei docenti assenti. Vi sono casi in cui i docenti si sono visti cambiare l’orario di lavoro a giorni alterni, senza la possibilità di poter organizzare in modo armonioso la propria esistenza. E, quanto sopra evidenziato, è contrario a tutti gli standard costituzionali e comunitari.
Ora, è bene rammentare che la mobilità professionale – a differenza del trasferimento coattivo disposto dal datore di lavoro – si estrinseca in seguito ad un diritto di opzione esercitato in modo consapevole dal docente. Ad sintetim: una scelta. I DOCENTI, QUINDI, AVREBBERO DOVUTO AVER PIENA CONTEZZA, IN SEDE DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO, DI POTER CORRERE IL RISCHIO DI ESSERE INSERITI NELL’OROGANICO POTENZIATO, alle impietose condizioni offerte da alcuni DS, ADDIRITTURA SENZA ORARIO E SENZA UNA PRESTAZIONE CERTA!
Tale comunicazione, ove presente, avrebbe potuto anche determinare una selezione differente: il diritto di non presentare la domanda.
Cosa fare allora per tutelare la propria posizione?
Occorre procedere all’immediata impugnazione, dinanzi al TAR Lazio, delle note con cui si è regolamentata la disciplina dell’organico dell’autonomia.
Regolamentazione ben vedere, resa in eccesso di potere e in spregio ai più basilari canoni di correttezza e trasparenza.
II concetto di flessibilità, invero, è stato unicamente inteso come strumento di potere da parte dei DS. Tali atti ministeriali, infatti, avrebbero dovuto contemplare regole e misure più rigide atte a tutelare il patrimonio culturale e professionale di chi – oggi – è costretto a fare il tappabuchi.
La violazione dei principi di uguaglianza di matrice costituzionale è allora di lapalissiana evidenza nel caso di specie e provoca, quindi, direttamente una vera e propria lesione della possibilità di esercitare liberamente le proprie scelte di vita, anche in relazione all’accesso al lavoro, al miglioramento della propria condizione di vita, e secondo l’ordinamento giuridico vigente rappresenta la cattiva gestione della cosa pubblica.
L’attività amministrativa organizzativa, è complessivamente vincolata al rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.). Lo strumento tipico dell’azione amministrativa è l’esercizio di poteri autoritativi discrezionali; quindi, nel nostro caso, trattandosi di manifestazioni di autorità era necessario, onde evitare l’ingiustificata compressione degli interessi privati confliggenti, procedere ad una attenta analisi degli interessi coinvolti, poiché l’attuale flessibilità dell’organico potenziato ha anche determinato una illegittima ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri docenti.
La Corte di Giustizia UE ha chiarito che la nozione di ragioni oggettive “dev’essere intesa nel senso la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguano il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (sent. Dal Cerro Alonso, § 57 e 58).
Principi, tutti, elusi nel caso di specie.
Ecco che allora, il ricorso al TAR appare oggi lo strumento più adatto per combattere questa forma di potere amministrativo certamente lesivo di una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall’ordinamento e identificabile in una posizione di interesse legittimo anche fonte di riconoscimento del danno eventualmente patito.
Per info sulle modalità di adesione: studiolegale.fasano@alice.it – whatsapp: 334/8120803
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