MOBILITÀ DOCENTI 2017/2018: ENNESIMA VITTORIA DELLO STUDIO LEGALE FASANO SUL TRIBUNALE DI PISA – PRECEDENZA LEGGE 104/1992 PER LA FASE INTERPROVINCIALE – ACCOLTO IL RICORSO. IL DOCENTE TORNERÀ NELLA PROVINCIA DI RESIDENZA DELLA MADRE DISABILE. NEGARE LA PRECEDENZA È CONDOTTA CONTRA LEGEM.
Settembre 5, 2017
MOBILITÀ DOCENTI 2017/2018 – PUNTEGGIO PRE RUOLO PARITARIE – ANCORA CONFERME PER LA STRATEGIA LEGALE APPLICATA DALLO STUDIO LEGALE FASANO – DOPPIA VITTORIA SUL TRIBUNALE DI PISA – IL PUNTEGGIO MATURATO DAL DOCENTE IN ISTITUTI PARITARI DEVE ESSERE VALUTATO AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MOBILITÀ E DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
Settembre 13, 2017

OPERAI FORESTALI DELLA REGIONE SICILIANA: LE RAGIONI GIURIDICHE DEI RICORRENTI RAPPRESENTATI DALLO STUDIO LEGALE FASANO VERRANNO ANALIZZATE IN SEDUTA AL PARLAMENTO EUROPEO

Settembre 11, 2017

Ricorrere a Strasburgo per appellarsi ad un giudice che è al di fuori dell’ordinamento nazionale e della cui imparzialità non si dovrebbe, in principio, minimamente sospettare, è diventata in tutta Europa una sorta di ultima spiaggia.

Ultima spieggia, si spera e si pensa, contro l’arbitrio che viene imputato a chi detiene il potere in senso lato, cioè a tutte quelle strutture pubbliche in cui si manifesta l’imperium dello Stato.

E’ certo che la ragione di Stato di tipo arbitrario non dovrebbe mai prevalere negli ordinamenti europei ancorati al principio della preminenza del diritto. Ma ciò che è improbabile resta pur sempre possibile. Continue violazioni della normativa comunitaria sul precariato, continue vessazioni ed umiliazioni. La Regione siciliana e lo Stato italiano, sempre sordi a tale problematica non hanno

Queste le motivazioni che hanno spinto il nostro studio a presentare un’Istanza in Commissione Europea ed una petizione al Parlamento Europeo per la categoria lavorativa che vanta l’anzianità giuridica più vetusta d’Europa: I FORESTALI SICILIANI.

I nostri ricorrenti sono tutti dipendenti delle Aziende Agricole Forestali demaniali della Regione Siciliana– cd operai forestali della Regione siciliana – con rapporto di lavoro a tempo determinato nel contingente di appartenenza.

Trattasi nella specie, di lavoratori che hanno lavorato e lavorano alle dipendenze dell’amministrazione regionale con contratti a tempo determinato per periodi complessivamente superiori ai 36 mesi (rapporto di precariato, basato su annuali rinnovi da oltre 10 anni, 20 anni e, nei casi più gravi, 30 anni!!!)

I rinnovi contrattuali stagionali non specificano le causali delle assunzioni, per cui mancano le ragioni oggettive che legittimano il ricorso della pubblica amministrazione all’apposizione del termine contrattuale, in violazione così degli artt. 30 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (d’ora innanzi, Carta di Nizza) del 7 dicembre 2000, degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (d’ora 6 innanzi, CEDU), nonché dei principi comunitari di necessaria giustificazione causale del recesso, di parità di trattamento, divieto di discriminazione e di tutela giurisdizionale effettiva.

Nel caso dei forestali appare palese una circostanza: la violazione della Direttiva per abuso dei rapporti a termine: la Regione ha consentito di assumere, con una successione di contratti di lavoro a tempo determinato privi di idonea giustificazione, i lavoratori, senza prevedere alcuna misura che limiti la durata massima totale di tali contratti o il numero dei loro rinnovi.

Ebbene la nostra Istanza ha aperto uno spiraglio. Nel mese di Gennaio 2018 il caso verrà trattato in Parlamento Europeo.

La notizia è positiva poiché finalmente la categoria, tanto afflitta da un potere negoziale che rasenta lo sfruttamento di forze lavorative che sono una risorsa per il territorio, potrà far valere le proprie ragioni – legittime e fondate – dinanzi alle autorità europee.

Invero, il rinnovo contrattuale cui sono soggetti gli operai ogni anno presuppone che – esaurite le ragioni tecniche ed organizzative originarie alla base della stipula del contratto – sono sopravvenute altre esigenze imprenditoriali che richiedono nuovamente l’assunzione di quel medesimo lavoratore. Questa “precarietà permanente” , nella specie, si è estesa ben oltre il limite triennale. Da qui l’esigenza di porre un freno a tale uso reiterato ed ingiustificato.

Tutti gli interessati che non hanno potuto aderire alle nostre azioni potranno accodarsi ai ricorrenti storici. Con l’avvio del nuovo anno, infatti, in attesa di un provvedimento pilota potrete far valere le ragioni che già più di mille operai del comparto stanno portando avanti con grande dignità per il tramite degli avvocati Angela Maria e Stefania Fasano.

Per info: studiolegale.fasano@alice.it – www.avvocatofasano.com

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