Il Miur in data 22 giugno 2016, ha emanato un nuovo Decreto Ministeriale, il n. 495/16, atto a riaprire i termini per l’inserimento in gae di alcune categorie di docenti, negando, esattamente come lo scorso anno con il DM 325, tale possibilità ai diplomati magistrali.
Tale ennesima esclusione appare ancora più ingiustificata alla luce della recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria che ha ribadito il diritto dei diplomati magistrali ad entrare nelle GAE.
Risulta chiaro che, il mancato inserimento nelle GAE, si pone nettamente in contrasto con la recente giurisprudenza, ed inoltre causa una lampante violazione dei principi costituzionali che garantiscono uguaglianza e parità di trattamento.
La violazione del principio fondamentale di uguaglianza Costituzionalmente garantito e la irragionevole disparità di trattamento perpetrata in danno dell’odierna ricorrente, nella misura in cui sia ai docenti abilitati all’insegnamento con la precedente SSIS ed abilitati con corso TFA (sentenza n. 1598/15 Trib di Palermo – Sez. Lavoro) viene riconosciuto il diritto di iscrizione nelle GAE, mentre la stessa possibilità viene negata ai docenti che, come la ricorrente, ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento seppure attraverso un diverso canale formativo.
Ed invero, sul punto giova rilevare che il Consiglio di Stato, in ordine ad una fattispecie identica a quella in esame, con le recentissime sentenze n. 1973 del 16.04.2015 e n. 3628 del 21.07.2015, ha avuto modo di insegnare che “ […]Questo Collegio ritiene, peraltro, che sussista l’attualità dell’interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall’intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014. Quest’ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria. Questo Collegio ritiene, altresì, che la sentenza impugnata manifesti profili di contraddittorietà tra il chiesto dai ricorrenti originari e il pronunciato dal primo giudice, dal momento che, in effetti, non vi è mai stata la pretesa all’applicazione, in via analogica, del citato parere del Consiglio di Stato da cui deriva il riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale, solo a tali fini rievocato dagli attuali appellanti. Ora, se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo grado, gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell’articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l’assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero
-
Chi può agire. Possono agire tutti coloro in possesso del diploma magistrale ottenuto entro l’a.s. 2001/2002, i depennati ed i congelati SISS. Chi pur essendo abilitato all’insegnamento, in quanto in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno accademico 2001/2002 (titolo espressamente qualificato come abilitante dal Consiglio di Stato nel parere formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014), non ha potuto porre in essere il proprio inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (GAE).
-
Le categorie che possono partecipare al ricorso sono le seguenti: Diplomati magistrale ante 2001/02 Abilitati PAS Abilitati Scienze della Formazione Primaria Abilitati TFA Abilitati Afam e Cobaslid Abilitati all’estero Abilitati concorso ordinario Abilitati semestre aggiuntivo IX ciclo SSIS Personale educativo (solo per inserimento in GaE scuola Primaria) Reinserimento docenti cancellati per mancato aggiornamento Reinserimento docenti di ruolo (solo per classe di concorso diversa da quella di ruolo)
-
Quali documenti occorrono. Copia della domanda di inserimento in GAE (se presentata). Copia dell’ultimo contratto di lavoro. Nota word con breve descrizione curriculare e dei relativi punteggi maturati. Procura alle liti. Documento di identità e Codice Fiscale. Dichiarazione sui limiti di reddito. SOLO PER CHI HA UN REDDITO COMPLESSIVO FAMILIARE RELATIVO ALL’ANNO 2015 INFERIORE AD EURO 34.585,23. CHI NON supera il superiore limite di reddito deve compilare l’allegato fornirà lo studio.
-
Costi dell’azione. Il ricorso individuale ha un costo pari ad Euro 750,00. Il ricorso collettivo ha un costo pari ad Euro 250,00. I costi sono omnicomprensivi anche in relazione al versamento del contributo unificato.
NB: I ricorrenti che non superano il reddito pari ad Euro 11.528,41 al fine di essere rappresentati in giudizio possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
-
Termini per aderire. Per il ricorso individuale entro il 31/12/2016. Per il ricorso collettivo entro e non oltre il 30/11/2016.
-
Come aderire. Occorre inviare una mail al seguente indirizzo: studiolegale.fasano@alice.it. Lo studio in seguito alla richiesta di informazioni invierà il modello di adesione e la procedura guidata da seguire ai fini dell’adesione.