Altra Vittoria firmata dallo Studio Legale Fasano.
Con Ordinanza resa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo, sono state sospesi due avvisi di addebito pari ad Euro 30.000,00, notificate in danno dei ricorrenti.
Giustizia fatta, quindi, per i ricorrenti vessati dal potere amministrativo.
IL CASO: RETRIBUZIONI DI DIPENDENTI NEL SETTORE AGRICOLO – RETRIBUZIONI DIPENDENTI AGRITURISMO – AVVISO DI ADDEBITO
I CONTRIBUTI
Il calcolo della contribuzione va effettuato sulla base della retribuzione giornaliera corrisposta al lavoratore in relazione alla qualifica e alle mansioni svolte determinate dal Contratto Collettivo Provinciale.
Fino al 31/12/2005 se la retribuzione giornaliera, prevista da detto contratto, era al di sotto del salario medio convenzionale si applicava quest’ultimo che era determinato, in misura diversa, a seconda delle zone del territorio agricolo nazionale, con Decreto del Ministero e della Previdenza Sociale. (art.28 DPR 27/04/68 n.338) Dal 01/01/2006 la retribuzione non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilite da Leggi, regolamenti, contratti collettivi, o individuali se più favorevoli. Agevolazioni contributive sono, inoltre, riconosciute ai datori di lavoro che applicano i contratti nazionali o territoriali di categoria, anche nel caso in cui la retribuzione contrattuale risulti inferiore al minimale. (Legge 608/1996). Il Giudice non ha qualificato come valide le pretese dell’Ente impositore, qualificando la fondatezza delle censure sollevate dal nostro studio in materia di retribuzioni e di contribuzione nel settore agricolo.
Per info su tale delicato settore: studiolegale.fasano@alice.it