Oggi il nostro lavoro è ancora più bello perché riportiamo a casa una docente che, in modo del tutto illogico e irrazionale, era stata allontanata dal figlio minore bisognoso dell’imprescindibile figura materna.
Il Tribunale di La Spezia (provvedimento N. 497/2018 del 12 febbraio 2018 )in accoglimento totale della nostra linea difensiva, ha così statuito sul punto: “ordina al MIUR di trasferire omissis in una sede disponibile nella Provincia di……., secondo le preferenze indicate dalla stessa nella propria domanda di mobilità, condanna il MIUR in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a omissis le spese di lite che liquida in € 1.585,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se non detraibile e successive occorrende”.
Il giudice del lavoro ha, quindi, censurato l’operato del MIUR sulla scorta anche della seguente osservazione: “che il MIUR, su cui gravava l’onere di dimostrare la sussistenza di ragioni impeditive che non hanno consentito di trasferire la ricorrente in Provincia di….., non ha svolto al riguardo alcuna allegazione concreta, limitandosi a richiamare nella sua memoria il fatto che la precedenza è concessa ove possibile e a dichiarare laconicamente che in fase interprovinciale la domanda non era stata accolta”.
Ed ancora, il Foro del Lavoro ha così argomentato sul punto: “che, come lo stesso MIUR ricorda, la Corte di Cassazione ha statuito: “la posizione di vantaggio ex art. 33, si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti… Nonostante l’innegabile sua portata sociale la disposizione scrutinata non può però far ritenere che il diritto del genitore o del familiare lavoratore dell’handicappato di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito in altra sede senza il suo consenso sia un diritto assoluto o illimitato in quanto presuppone, oltre agli altri requisiti esplicitamente previsti dalla legge, altresì la compatibilità con l’interesse comune posto che secondo il legislatore – come è dimostrato anche dalla presenza dell’inciso “ove possibile” – il diritto alla tutela dell’handicappato non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi – soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico – in un danno per la collettività (cfr.: Cass. 29 settembre 2002 n. 12692)”.
La docente, pertanto, potrà riabbracciare la propria famiglia potendo beneficiare del diritto di precedenza, illegittimamente negato da un potere amministrativo che aveva gravemente pregiudicato i suoi diritti alla vita familiare e all’integrità psicofisica (del figlio e, anche di riflesso, sua propria), tutelati a livello costituzionale, e come tali non comprimibili e non suscettibili di satisfattivo ristoro per equivalente.
Né, continua il GDL, “gli istituti indicati dal MIUR (permessi ex l. 104, congedo parentale) non consentirebbero di eliminare, ma solo di attenuare la lesione”.
Dunque, la presenza degli istituti di cui sopra non elimina il diritto a ricorrere per la tutela della propria posizione, essendo provvedimenti meramente temporanei come tali inidonei ad abolire la posizione di danno in seno alla ricorrente.
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Le adesioni ai nostri ricorsi sono ancora aperte anche in vista della mobilità appena inaugurata con l’ipotesi contrattuale di febbraio 2018, gravemente lesiva dei diritti costituzionalmente garantiti, quali fra i tanti, il diritto alla salute ex art. 32 della Costituzione.
Se anche Lei è stato leso nei diritti afferenti il possesso di punteggio pre ruolo paritarie e della precedenza ex art. 33 della L. 104/1992, potrà contattare il nostro studio con un messaggio al seguente numero Whatsapp: 334/8120803, oppure, inviare una mail a: studiolegale.fasano@alice.it.
Dicitura messaggio: richiesta informazioni ricorso precedenza ex art. 33 L. 104/1992, ovvero, richiesta informazioni ricorso pre ruolo paritarie.
Sarà messo in contatto con il legale che presenta esperienza in materia di diritto scolastico e di questa tipologia di ricorsi in particolare, al fine di verificare la presenza dei presupposti curriculari per poter ricorrere.
Lo staff di Studio Legale Fasano
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