MOBILITÀ DOCENTI 2017/2018 – PUNTEGGIO PRE RUOLO PARITARIE – ANCORA CONFERME PER LA STRATEGIA LEGALE APPLICATA DALLO STUDIO LEGALE FASANO – DOPPIA VITTORIA SUL TRIBUNALE DI PISA – IL PUNTEGGIO MATURATO DAL DOCENTE IN ISTITUTI PARITARI DEVE ESSERE VALUTATO AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MOBILITÀ E DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
Settembre 13, 2017
FORMAZIONE PROFESSIONALE SICILIANA: ILLEGITTIMA L’ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE DALL’ELENCO UNICO AD ESAURIMENTO DEI LAVORATORI PROVENIENTI DAI SERVIZI FORMATIVI – AVVIO RICORSO COLLETTIVO AL TAR PALAERMO
Settembre 28, 2017

MOBILITÀ DOCENTI: NUOVA ED IMPORTANTE VITTORIA OTTENUTA DALLO STUDIO LEGALE FASANO – INNOVATIVA PRONUNZIA RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE – ANNULLATA LA CLAUSOLA DELLE NOTE COMUNI IN CALCE ALL’ALLEGATO “D” DEL CCNL INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. DELL’8.4.2016 NELLA PARTE IN CUI NON PERMETTE IL COMPUTO DEL PRE RUOLO SVOLTO IN ISTITUTI PARITARI.

Settembre 21, 2017

Sono passati esattamente 18 mesi da quando il nostro studio ha abbracciato la causa di tutti i docenti che hanno maturato il servizio pre ruolo in istituti paritari e che oggi – a causa di una condotta amministrativa certamente resa contra legem – non possono farlo valere ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera.

Nel mese di aprile 2016, pochi giorni dopo la pubblicazione dell’O.M. 241, ci siamo messi subito in moto consci della circostanza che quanto calendato nelle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017, fosse una gravissima ingiustizia, resa in danno di tutti i docenti che presentano pari dignità professionale e curriculare ai colleghi che hanno svolto il pre ruolo in istituti statali.

La condotta del MIUR e dei sindacati ha reso un gravissimo danno ai docenti delle paritarie.

Infatti, non potendo inserire il punteggio maturato questi, oggi, in sede di mobilità, si vedranno scavalcati da docenti che presentano pacchetto professionale e curriculare inferiore, con conseguente e grave danno professionale.

Da aprile 2016 ad oggi abbiamo rappresentato circa 300 docenti accompagnando a casa numerosi provvedimenti favorevoli resi dai Fori del lavoro di tutta la penisola (tra questi Milano, Trieste, Modena, Pisa, Ragusa, Caltagirone, Napoli, Napoli Nord, Foggia).

Ieri, il Tribunale di Napoli, questa volta in composizione collegiale, accogliendo in toto la nostra linea difensiva ci ha reso gradita sorpresa con la seguente pronunzia: “Alle scuole paritarie viene, quindi, riconosciuta la “parità” in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l’offerta formativa e l’autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti e sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (si vedano la L. 27/06, nonché, ex multis, la C.M. 163 dei 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83108). In particolare la C.M. 163/2000 ha previsto che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione ” e che “il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari Inoltre, l’art. 2 d.l. 255/2001, convertito in legge 333/2001 stabilisce che “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”. Al avviso del Tribunale il sistema normativo così delineato introduce un principio generale alla stregua del quale affermare l’equivalenza del servizio prestato presso le scuole paritarie con quello reso presso le scuole statali. Invero a sostegno del contrario assunto non può invocarsi il disposto degli artt 360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre- ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate ” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari parificate . L’ art 1 bis dl 250/’05, disciplinando il fenomeno di successione tra istituti giuridici, ha espressamente previsto che “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi 1, Il e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie”.

Ne consegue che la rilevanza del servizio presso le scuole pareggiate ai fini giuridici ed economici, riconosciuta dall’art. 485, primo comma, L. 297/94, è da intendersi riferito alle scuole paritarie.

Alla luce di quanto esposto, dichiarata la nullità della previsioni contrattuali che precludono la valutabilità, ai fini della mobilità, del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, pena la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di parità di trattamento, deve ordinarsi all’Amministrazione resistente di provvedere alla rivalutazione della posizione del ricorrente, previo riconoscimento, nella misura prevista dal CCNl sulla mobilità 2016/2017 per il servizio statale, del punteggio per il servizio pre – ruolo prestato presso l’Istituto Paritario Modigliani per gli anni dal 2003/2004 al 2014/2015.”.

Siamo orgogliosi di avere ottenuto questo risultato, nonché, di avere rappresentato quanti in questi mesi ci hanno conferito piena fiducia.

Abbiamo iniziato questa battaglia con il cuore perché siamo convinti che il principio di cui sopra, fra qualche anno, possa essere applicato a TUTTI i docenti che presentano un percorso curriculare pre ruolo in istituti muniti di decreto di parificazione.

I docenti interessati, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera, non possono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, risulti meno favorevole rispetto a quello riservato agli altri lavoratori docenti!

La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l’espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita.

Per questo non ci fermeremo e porteremo avanti – anche con il neo Comintato Nazionale per il riconoscimento del punteggio pre ruolo paritarie da noi fondato – questa battaglia legale dinanzi le istituzioni comunitarie.

Ci siamo infatti interrogati sulla conformità della condotta amministrativa del MIUR rispetto alla normativa comunitaria e costituzionale, nei limiti in cui essa prevede che un lavoratore che ha prestato un servizio pre ruolo nelle scuole paritarie, a differenza di un lavoratore del settore pubblico, non abbia diritto al riconoscimento del medesimo punteggio ai fini della mobilità territoriale 2016/2017 – 2017/2018 e per quelle a seguire.

Lo Stato, invero, non può applicare trattamenti differenti tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria, soprattutto quando, il concetto di equiparazione, presenta una forte radice normativa!!!!

Tutti i docenti interessati possono iscriversi al nostro Comitato facendo richiesta di iscrizione su al seguente gruppo: https://www.facebook.com/groups/1043815462419738/?ref=ts&fref=ts

Per tutte le informazioni afferenti ai nostri ricorsi ed alle azioni intraprese: studiolegale.fasano@alice.it – whatsapp: 3348120803

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