La condotta del MIUR concretizzata nella recente mobilità 2016/2017, rappresenta un gravissimo oltraggio alla dignità di migliaia di docenti costretti ad allontanarsi dalle proprie abitazioni, dalle famiglie e dagli affetti più cari.
Non solo: nuclei familiari disgregati, armonie spezzate e, cosa ancor più grave, onere economico al di sopra delle retribuzioni promesse.
Si profila così la più ampia tutela della sua posizione, estesa anche alla considerazione del valore del diritto professionale di ciascun prestatore di lavoro. Tale diritto investe non solo le modalità di attuazione del rapporto lavorativo, ma anche le condizioni ambientali in cui esso si esplica, configurandosi pertanto come tutela della libertà, della salute e della dignità di persona- lavoratore.
L’obbligo alla stabilizzazione non prevedeva la precarizzazione economica E, SOPRATTUTTO, FAMILIARE del docente, come legittimato oggi!
Sono tanti ormai i fori del lavoro che hanno accolto i ricorsi in via d’urgenza promossi dai docenti. Tra questi anche Giudizi patrocinati dal nostro studio.
COSA POSSONO FARE I DOCENTI LESI DA QUESTA CONDOTTA INSOPPORTABILE?
Devono pretendere, poiché NE HANNO PIENO DIRITTO, di rimanere NELL’AMBITO SCELTO IN SEDE DI DOMANDA DI MOBILITA’. In pratica, occorre chiedere al Giudice del Lavoro (competente il Foro in cui si è preso servizio il 1° settembre) di essere assegnati nell’ambito indicato quale prima opzione in sede di mobilità.
QUALI SONO LE CONDIZIONI PER RICORRERE? La presenza dei due requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
In particolare, occorre dimostrare al Giudice le buone ragioni di diritto e la presenza di una esigenza cautelare contraddistinta dalla presenza di un pregiudizio attuale, grave ed irreparabile.
Quindi, potranno ricorrere, in via generale, solo i docenti che presentano le seguenti condizioni da documentare:
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Presenza di figli di età inferiore ai 36 mesi.
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Presenza di figli di età inferiore ai 18 anni.
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Possesso dei requisiti di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3 (sia personale che dei figli o familiari conviventi).
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Assistenza ad un familiare che presenta i requisiti di cui alla L. 104/92
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Coniuge disoccupato.
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Coniuge appartenente alle forze dell’Ordine che ha ottenuto trasferimento d’Ufficio.
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Possesso di punteggio accumulato presso istituti paritari.
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Prova certa, in seguito ad esercizio del diritto di accesso agli atti ex L. 241/90, di essere stati superati da docenti aventi punteggio inferiore.
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Situazioni da valutare caso per caso che determinino una lesione dei diritti del docente.
NB: la presenza anche di un solo requisito permette la possibilità di presentare il ricorso in via d’urgenza. Non è necessario che coesistano i requisiti sopra rassegnati.
CHI HA CONCILIATO PUÒ PARTECIPARE?
In linea di massima la conciliazione determina il pericolo che il MIUR eccepisca l’avvenuto accordo tra le parti. In tal senso fare ricorso è attività che comporterà dei rischi, soprattutto in ordine alla condanna alle spese, anche per lite temeraria. Si potrebbe, tuttavia, impugnare la conciliazione quale accordo atipico, ovvero, per nuove esigenze sopraggiunte dopo la sigla dell’accordo conciliativo. Elementi questi da valutare con estrema attenzione con l’avvocato.
CHI HA OTTENUTO ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PUO’ RICORRERE?
Chi ha ottenuto assegnazione provvisoria non può fare il ricorso ex 700. La ratio è evidente: mancherebbe il requisito del periculum che legittimerebbe il Giudice ad emettere l’ordinanza cautelare. Se avete avuto assegnazione provvisoria nell’ambito di residenza, infatti, non avrebbe senso depositare un ricorso per “tornare” a casa quando siete già nel vostro ambito. In tali casi si può depositare un ricorso di merito sempre al Giudice del Lavoro. La tempistica, pur tuttavia è molto più lunga.
CHE DOCUMENTI OCCORRONO?
Trattasi di un giudizio documentale.
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Copia domanda di mobilità.
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Copia mail assegnazione Ambito.
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File word in cui il docente deve descrivere in modo dettagliato la sua vicenda curriculare (da quanto è stato assunto con L. 107 alla definitiva assegnazione nell’ambito non gradito).
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Copia del certificato di famiglia.
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Copia del certificato di nascita per figli di età inferiore ai 36 mesi.
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Copia documenti che attestino presenza L. 104/92.
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Certificato disoccupazione.
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Certificati di servizio o contratti con le paritarie.
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Atti estratti in seguito al diritto di accesso.
Per tutte le info, relative alle nostre azioni per poter rimanere nell’ambito scelto in sede di domanda di mobilità inviate una mail a: studiolegale.fasano@alice.it. Vi invieremo il fax simile con tutti gli step da seguire.
Potete anche mandare un messaggio WHATSAPP al seguente numero: 334/8120803 con la seguente dicitura” richiesta informazioni ricorso cautelare ex 700.