OPERAI FORESTALI DELLA REGIONE SICILIANA: LE RAGIONI GIURIDICHE DEI RICORRENTI RAPPRESENTATI DALLO STUDIO LEGALE FASANO VERRANNO ANALIZZATE IN SEDUTA AL PARLAMENTO EUROPEO
Settembre 11, 2017
MOBILITÀ DOCENTI: NUOVA ED IMPORTANTE VITTORIA OTTENUTA DALLO STUDIO LEGALE FASANO – INNOVATIVA PRONUNZIA RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE – ANNULLATA LA CLAUSOLA DELLE NOTE COMUNI IN CALCE ALL’ALLEGATO “D” DEL CCNL INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. DELL’8.4.2016 NELLA PARTE IN CUI NON PERMETTE IL COMPUTO DEL PRE RUOLO SVOLTO IN ISTITUTI PARITARI.
Settembre 21, 2017

MOBILITÀ DOCENTI 2017/2018 – PUNTEGGIO PRE RUOLO PARITARIE – ANCORA CONFERME PER LA STRATEGIA LEGALE APPLICATA DALLO STUDIO LEGALE FASANO – DOPPIA VITTORIA SUL TRIBUNALE DI PISA – IL PUNTEGGIO MATURATO DAL DOCENTE IN ISTITUTI PARITARI DEVE ESSERE VALUTATO AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MOBILITÀ E DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Settembre 13, 2017

Nuova doppia vittoria ottenuta dagli avvocati Angela Maria Fasano e Stefania Fasano sul Foro di Pisa che si aggiunge alle precedenti e importanti conquiste ottenute dal nostro studio sui seguenti fori: Caltagirone, Ragusa, Napoli Nord, Milano (merito), Trieste, Modena, Taranto, Vercelli (trovate i pdf sul sito www.avvocatofasano.com). Il Tribunale adito ha confermato il principio, in sede cautelare, secondo cui non può essere negato al docente il diritto al riconoscimento di un punteggio pre ruolo maturato in istituti scolastici paritari legalmente riconosciuti che, invero, rappresenta, anche ai fini meritocratici, esperienza professionale e curriculare analoga a quella dei colleghi statali. Il Miur, nella specie, ha determinato la violazione del diritto della ricorrente alla valutazione del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale. La ricorrente, quindi, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera non poteva ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, risultasse meno favorevole rispetto a quello riservato agli altri lavoratori docenti.

In questo caso infatti i servizi di insegnamento prestati dalla docente nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62), devono essere valutati, ai fini delle graduatorie di mobilità e della ricostruzione di carriera, nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 2° del D.L. n. 255/2001 che ha previsto testualmente quanto segue: “I servizi di insegnamento prestati dal 1°settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Fin dall’inizio abbiamo creduto in questa battaglia. Da quando i nostri occhi increduli hanno letto il testo dell’O.M. 241/2016 nella parte in cui in modo del tutto incomprensibile, ha così sancito il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile.

Motivo questo che ha spinto il nostro studio ad avviare un Comitato nazionale per il riconoscimento del punteggio pre ruolo che oggi vanta la seguente e seguitissima pagina Facebook: https://www.facebook.com/groups/1043815462419738/?fref=ts.

Abbiamo inviato una petizione al Parlamento Europeo, attraverso il modello che potrete scaricare gratuitamente dal nostro sito www.avvocatofasano.com

Ma non è tutto. Siamo stati i primi (con giudizio collettivo al TAR nel mese di aprile 2016) a denunziare per conto di 250 docenti la grave condotta amministrativa inaugurata con l’O.M. 241 dell’8 aprile 2016 nella parte in cui, in modo del tutto incomprensibile, ha così sancito il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile.

Il Tar in quella sede – con pronunzia discutibile e da noi appellata al Consiglio di Stato – pronunziò il difetto di giurisdizione; decisione da noi censurata dinanzi al Giudice di appello poiché la disciplina della mobilità per come contemplata dall’ordinanza viziata, altro non è che un atto di macro organizzazione come tale soggetta alla giurisdizione del GA.

Nelle more del ricorso in appello, pur tuttavia, non ci siamo arresi. Abbiamo depositato ricorsi individuali dinanzi ai Giudici del lavoro competenti. Ed i frutti di questo importante e faticoso lavoro che ha investito tutta la penisola si stanno cominciando a raccogliere. Le nostre ordinanze e sentenze rappresentano una spia. L’amministrazione scolastica deve comprendere che la condotta del MIUR è stata adottata sull’erroneo presupposto che sussistano due categorie di docenti nettamente distinte: quella delle insegnanti nelle scuole statali e quella degli insegnanti nelle scuole paritarie. Ma questa non è la verità, poiché l’insegnante che ha reso un servizio di insegnamento presso un istituto paritario PRESENTA PARI DIGNITA’ PROFESSIONALE E CURRICULARE AL PARI DI QUELLA DEI COLLEGHI CHE HANNO RESO IL SERVIZIO NELLO STATO!

NON ESISTONO DOCENTI DI SERIE A E SERIE B! LO STATO DEVE COMPRENDERE CHE L’O.M. 241/2016 NELLA PARTE IN CUI NEGA IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO RAPPRESENTA ESEMPIO DI UN POTERE COERCITIVO ED AMMINISTRATIVO AVULSO DA OGNI LOGICA GIURIDICA.

Appare, quindi, irrazionale e contraddittoria la condotta del MIUR che prima dell’immissione in ruolo dei docenti ha legalmente riconosciuto, ai fini del punteggio, il servizio pre ruolo prestato nella paritarie per INTERO. Riconoscimento, oggi, del tutto negato.

Su questo principio il Tribunale di Milano, in giudizio patrocinato dallo studio legale Fasano, con SENTENZA DEFINITIVA PASSATA IN GIUDICATO HA COSI’ STATUITO: “I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” Non possono residuare dubbi quindi l’illegittimità con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità della PA (art. 3 e 97 costituzione), non essendovi ragione per discriminare si in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. PQM il Tribunale di Milano in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando…. Ordina alle amministrazioni convenute, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni del CCNI per la mobilità del personale docente anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui dispone che il servizi prestato nelle scuole paritarie non è valutabile. Valutare nella graduatoria per la mobilità anno scolastico 2016/2017 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in istituto scolastico paritario dall’anno scolastico 2000/2001 all’anno 2014/2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l’effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 40 punti corrispondenti ai fini dell’attribuzione della sede di servizio spettante.

La battaglia individuale e collettiva è ancora aperta. E’ possibile aderire ai nostri ricorsi inviando una mail a studiolegale.fasano@alice.it

Per scaricare i PDF dei reclami per le paritarie e della petizione al parlamento Europeo: www.avvocatofasano.com

ULTIME NEWS

VITTORIE RECENTI