DOCENTI: STORICA VITTORIA DEL NOSTRO STUDIO SUL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE: RICONOSCIUTO IL PUNTEGGIO PARITARIE E LA PRECEDENZA EX ART. 33 DELLA LEGGE 104/1992 PER IL DOCENTE DELLA MOBILITÀ INTERPROVINCIALE CHE ASSISTE UN FAMILIARE DISABILE – IL TRIBUNALE HA ORDINATO AL MIUR DI TRASFERIRE LA DOCENTE NELLA PROVINCIA DI RESIDENZA DEL DISABILE E DI COMPUTARE IL PRE RUOLO AI FINI DELLA GRADUATORIA DI MOBILITÀ
Ottobre 5, 2017
BLOCCO CONTRATTI PUBBLICI POLIZIA PENITENZIARIA – ILLEGITTIMA TRATTENUTA DEL 2,5 % – AVVIO RICORSI COLLETTIVI PER RIMBORSO ED INDINNIZZO
Ottobre 26, 2017

MOBILITA’ DOCENTI 2017/2018: ANCHE IL TRIBUNALE DI RAGUSA ACCOGLIE LA NOSTRA TESI DIFENSIVA IN FASE CAUTELARE. VITTORIA PER LA DOCENTE CHE POTRA’ TORNARE A CASA PER IL DIRITTO DI PRECEDENZA EX ART. 21 L. n. 104/1992

Ottobre 13, 2017

Nuova vittoria dello studio legale FASANO sul foro di Ragusa. Grazie al nostro ricorso volto a far valere la precedenza ex art. 21 della legge n. 104/1992, è stato riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere assegnata nel proprio ambito di residenza nelle operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018, in relazione all’ambito territoriale Sicilia e ad altri ambiti territoriali secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità.
Il Tribunale di Ragusa ha ordinato al MIUR la ricollocazione del docente secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità.
Applicati correttamente, quindi, i principi dell’Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale, e assistenza delle persone che presentano un handicap che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.
Principi, a ben vedere, stravolti dal MIUR in sede di mobilità.
In maniera del tutto illegittima, infatti, la ricorrente era stata trasferita in ambito lontano dal proprio nucleo familiare, con immediata violazione delle norme previste in materia di legislazione scolastica.
Secondo il dato normativo (L. n.65/1999) infatti, la precedenza consiste nella scelta dell’assegnazione della sede con “priorità” rispetto a tutte le domande non tutelate dalla stessa o da diverse priorità di legge, quindi con precedenza rispetto a tutte le domande prive di “priorità”, ivi comprese quelle delle precedenti fasi”.
Non solo: tale precedenza rappresenta un diritto per chi presenta disagio fisico, atteso che in situazioni di handicap clinicamente accertate, “il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina “.
La natura di tale norma è chiaramente di “NORMA IMPERATIVA” in quanto collocata all’interno di una legge contenente “i Principi dell’Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate” che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone sofferenti, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.

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I docenti che non hanno potuto beneficiare della precedenza personale o per il familiare disabile in sede di mobilità possono ancora contattare il nostro studio. Le adesioni saranno possibili fino al 30 novembre 2017. Per info in merito alle modalità di adesione: studiolegale.fasano@alice.it oppure un messaggio whatsapp al 334/8120803 con dicitura: informazioni ricorso precedenza 104/mobilità docenti”.

ULTIME NEWS

VITTORIE RECENTI

Dicembre 15, 2022

Docenti istituti paritari: con sentenza comunicata il 7 dicembre 2022 i docenti di istituti paritari ottengono la condanna del Ministero: riconosciuto l’intero punteggio pre-ruolo paritario ai fini giuridici, economici e della ricostruzione di carriera. Nessuna prescrizione del diritto.