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Nel mese di maggio 2016 il nostro studio ha impugnato l’Ordinanza Ministeriale n°000241 del 08/04/2016 con cui è stata disciplinata “la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/2017 ” nella parte in cui, agli artt. 8 e 9, ha reso in essere una deroga alla Legge 107/2015, commi 73 e 108; deroga, si noti bene, non ammessa dalla stessa Legge 107/2015, al comma 196.
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In particolare, abbiamo impugnato la predetta ordinanza poiché nelle fasi della mobilità ha introdotto illegittime precedenze – contra legem – atte a favorire soltanto alcune categorie di docenti. L’ordinanza, invero, ha introdotto una grave, illegittima e irrazionale modifica alle prescrizioni normative poiché ha permesso, unicamente ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, di precedere e di conseguenza di scavalcare i nuovi assunti, molti dei quali sconfinati oggi negli ambiti del nord Italia.
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Il Tar del Lazio, in seguito alla Camera di Consiglio del 23 Giugno 2016, ha accolto il nostro ricorso (ecco il link del provvedimento: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RUYBYIX7H2JT4LYRVUGBYY72IY&q=), sospendendo l’atto illegittimo. Pur tuttavia, il MIUR non ha mai ottemperato a tale provvedimento e, successivamente ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato.
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Il nostro studio si è, quindi, costituito in appello. Orbene, in seguito alla Camera di Consiglio del 13 Ottobre 2016 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del MIUR, accogliendo la nostra tesi difensiva.
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Tale provvedimento è di straordinaria importanza per tutti i docenti interessati alla mobilità 2016/2017 che di fatto sono stati illegittimamente superati da altri colleghi nelle fasi della mobilità.
Ecco di seguito il provvedimento del Consiglio di Stato: Ordinanza Vittoriosa.