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Febbraio 2, 2017

LAVORATORI FORESTALI: PROTOCOLLATA LA VOSTRA ISTANZA DI INFRAZIONE IN COMMISSIONE. SIETE UFFICIALMENTE IN EUROPA!

Gennaio 26, 2017

Si comunica a tutti i nostri clienti, operari della forestale, che la nostra richiesta (Istanza in Commissione Europea per la stabilizzazione) è stata protocollata dalla Commissione come da comunicazione che troverete in calce alla presente pagina, a firma di Adam Pokorny, capo Unità della stessa Commissione.

Il caso è entrato ufficialmente negli archivi della Commissione. Adesso occorrerà attendere se i dirigenti europei reputeranno tale caso idoneo per determinare l’apertura della procedura di infrazione a carico dello Stato e della Regione che stanno continuando ad applicare una reiterazione illegale del Vostro rapporto di lavoro, senza alcuna misura sanzionatoria.

Un passo storico per gli operari della forestale siciliana, continuamente vessati dal pregiudizio e da una cattiva gestione del rapporto di lavoro, non solo per gli aspetti connessi al problema stabilizzazione.

Tali lavoratori, che hanno piena dignità, vantano pieno titolo e DIRITTO alla stabilizzazione. La Regione siciliana ha calpestato impunemente tali diritti.

Si tratta dei precari storici, con anzianità giuridica più vetusta d’Europa. Appare inammissibile che per ragioni da natura politica non si è ancora provveduto a regolarizzare questa forma di lavoro che, benché stagionale, ricade ugualmente nel concetto di “rapporto a termine” richiesto dalla direttiva europea. Quella della stagionalità è una bella scusa, infiocchettata ad hoc da qualche sindacato, per far desistere dall’azione. Il rapporto stagionale, si rammenta, è un rapporto a TERMINE. Con inizio certo e fine certa. Punto. Quindi, anche il forestale siciliano può, anzi DEVE PRETENDERE, l’applicazione di una misura sanzionatoria nei propri riguardi. E la misura sanzionatoria non può essere solo il risarcimento del danno, ma un adeguato piano di stabilizzazione da imporre alla Regione siciliana che tutto rompe e poi sistema, in danno dei poveri lavoratori, a suo esclusivo beneficio.

Certo, la battaglia sarà lunga. Ma cercheremo di trovare una soluzione per il popolo forestale che vanta professionisti seri e competenti che non meritano questo trattamento, anche in relazione al tipo di lavoro delicato e pericoloso che spesso mette in pericolo la vita del lavoratore.

Si comunica, inoltre, a tutti gli operatori del comparto forestale – stante le numerose richieste – che i termini per aderire alla seconda istanza in Commissione Europea sono stati prorogati al 31 MAGGIO 2017.

I gruppi di lavoratori interessati potranno, previo appuntamento, anche organizzare degli incontri Collettivi con lo studio presso la propria Provincia (contattando il 3348120803 via whatsapp).

Per aderire occorre produrre i seguenti documenti:

Copia documenti identificativi.

Copia certificato storico di servizio (in mancanza estratto contributivo INPS).

Una breve descrizione della nostra azione:

La Regione vi ha regalato un primato: siete i precari a contratto con anzianità giuridica più antica d’Europa! Che dire…forse è meglio tacere per poi gridare all’Europa gli abusi legali che si stanno perpetrando in Vostro danno.

Ricordate una cosa: nel caso dei forestali appare palese una circostanza: violazione della Direttiva Comunitaria 70/99 per abuso dei rapporti a termine: la Regione ha consentito di assumere, con una successione di contratti di lavoro a tempo determinato privi di idonea giustificazione, i lavoratori, senza prevedere alcuna misura che limiti la durata massima totale di tali contratti o il numero dei loro rinnovi.

Ne consegue che, quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione: risarcimento del danno e stabilizzazione. E ciò in base al generale canone ermeneutico dell’obbligo degli Stati UE della interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto comunitario, come interpretato dalla CGUE (in tal senso vedi, tra le molte, le sentenze della CGUE 5 ottobre 2004, C-397/01-403/01; 22 maggio 2003, C-462/99; 15 maggio 2003, C-160/01; 13 novembre 1990, C-106/89), appare evidente che le interpretazione rese ad oggi dalla Cassazione, appaiono poco conformi al diritto comunitario.

Ebbene, di questa statuizione la CGUE ha affermato la contrarierà al diritto italiano al diritto UE – e, in particolare, alla clausola 5 dell’accordo quadro ; per il primato del diritto comunitario, quindi, tale orientamento deve essere modificato, secondo una lettura appunto comunitaria della Direttiva e delle norme poste a tutela della parte debole del rapporto contrattuale: appunto il lavoratore.

Questo è il quadro normativo di riferimento. Da queste basi, procederemo con le nostre tutele collettive.

Il nostro obiettivo è quello di far emergere la condotta contraria della Regione alle norme comunitarie, poiché non consente di garantire che la reiterazione contrattuale, in considerazione delle particolarità dell’attività di cui trattasi e delle condizioni del suo esercizio, sia conforme ai requisiti dell’accordo quadro.

 Orbene, come la Corte ha già dichiarato in numerose occasioni, il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole (forestali e contrattisti), non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro. Infatti, un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività (sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punti 36 e 37 nonché giurisprudenza ivi citata).

Per info: studiolegale.fasano@alice.it oppure inviare un Whatsapp: 334/8120803.

Si allega istanza: lavoratori-forestali-istanza-in-commissione.

Si allega: Protocollo della Commissione

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