BLOCCO CONTRATTI PUBBLICI POLIZIA PENITENZIARIA – ILLEGITTIMA TRATTENUTA DEL 2,5 % – AVVIO RICORSI COLLETTIVI PER RIMBORSO ED INDINNIZZO
Ottobre 26, 2017
RICORSO INSERIMENTO IN GAE
Novembre 17, 2017

IMPORTANTE VITTORIA DEL NOSTRO STUDIO SUL TRIBUNALE CIVILE DI PATTI: RICONOSCIUTO IL PUNTEGGIO PARITARIE E LA PRECEDENZA EX ART. 33 DELLA LEGGE 104/1992 PER IL DOCENTE DELLA MOBILITA’ INTERPROVINCIALE CHE ASSISTE UN FAMILIARE DISABILE – IL TRIBUNALE HA ORDINATO AL MIUR DI TRASFERIRE IL DOCENTE NELLA PROVINCIA DI RESIDENZA DEL DISABILE E DI COMPUTARE IL PRE RUOLO AI FINI DELLA GRADUATORIA DI MOBILITÀ. DOCENTE TORNA A CASA.

Novembre 6, 2017

Il Tribunale di Patti, nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Fabio Licata, in data 3/11/2017 accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati Fasano Angela Maria e Stefania ha dichiarato il diritto del docente ad essere assegnato nell’ambito di residenza del familiare disabile. Un accoglimento totale che aprirà la strada a tanti altri docenti.

IL CASO: Il MIUR aveva negato il diritto di precedenza riconoscendolo solo ad una categoria di docenti della fase provinciale. Il ricorrente quindi pur avendo un familiare affetto da gravissima disabilità era stato costretta a trasferirsi in un ambito del nord abbandonando famiglia e affetti.

Non solo: nelle graduatorie di mobilità, del tutto immotivatamente, non era stato computato il punteggio pre ruolo maturato in istituti paritari dal ricorrente.

Lo studio Fasano analizzando la questione ha subito riscontrato la gravissima illegittimità perpetratasi in danno del proprio cliente: la violazione del diritto alla salute di matrice costituzionale. Non solo – come afferma l’avvocato Angela Maria Fasano – negare il diritto di precedenza ai docenti della fase interprovinciale e riconoscerlo ai docenti della fase provinciale ha di fatto legittimato la presenza di docenti di serie A e docenti di serie B. Una disparità di trattamento INACCETTABILE contraria a tutti gli standard normativi nazionali e comunitari.

Il Giudice del Lavoro adito, accogliendo in toto la tesi difensiva del ricorrente ha così statuito: Tutto ciò premesso, deduceva l’illegittimità delle anzidette previsioni contrattuali. In primo luogo, rilevava che la “Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo”, allegata al citato CCNI CONCERNENTE LA MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE per l’a.s. 2017/18, dopo aver previsto l’attribuzione di punti 6 per ciascun anno di servizio pre-ruolo svolto nella scuola statale, nella sezione “Note Comuni” ha disposto che: “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”. Anche tale disposizione si risolverebbe in una violazione del principio di equiparazione tra l’insegnamento svolto in una scuola statale e quello svolto nelle scuole paritarie, nonché in un’ingiustificata disparità di trattamento, atteso che gli istituti parificati fanno parte del sistema nazionale di istruzione e svolgono un servizio pubblico. Infatti, il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari sono caratterizzati da una piena omogeneità sotto il punto di vista giuridico e sostanziale. Peraltro, le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente, predisposte dal MIUR, hanno previsto l’attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto “nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado” Conseguentemente, il mancato riconoscimento del servizio prestato presso gli istituti paritari da un lato contrasterebbe con i principi costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza ed equità retributiva (art. 3 e 36 Cost.), nonché in una violazione del principio di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, stabilito dalla direttiva del Consiglio UE 2000/78/CE del 27.11.2000.

In secondo luogo, rilevava che l’art. 13 punto IV del CCNI dell’ 11/04/2017 sulla mobilità del personale docente per l’a.s 2017/18 ha attribuito un generale diritto di precedenza, in ogni fase dei trasferimenti, “ai soli genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità”; mentre, nonostante l’espresso richiamo ai sopra citati art. 33 L.104 e 601 T.U. Scuola, ha illegittimamente previsto che il diritto di precedenza del “figlio individuato come referente unico che presta assistenza. Sotto il profilo del fumus, si evidenzia che l’art. 13 punto IV del CCNI dell’ 11/04/2017 sulla mobilità del personale docente per l’a.s 2017/18 risulta contraria a norme imperative e determina delle disparità non giustificate.

Tale disposizione, infatti, attribuisce un generale diritto di precedenza, in ogni fase dei trasferimenti, “ai soli genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità” e riconosce il diritto di precedenza del “figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia”.

In sostanza, nel caso di trasferimento interprovinciale la citata norma contrattuale non riconosce la precedenza in relazione alla necessità di assistere un genitore in condizioni di disabilità grave.

E ciò, a fronte del diritto del ricorrente “a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere” (art. 33 co. 5 l. n. 104/92), specificamente garantito anche dallo stesso CCNI mobilità.

Tanto premesso, va rammentato che la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall’articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (…) “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

A sua volta, l’art. 601 d.l.vo 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (co. 1) e che “le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (co. 2).

A fronte della natura imperativa di tali disposizioni di tutela, che riguardano indistintamente tutti i congiunti di portatore di handicap grave, che siano referenti unici per l’assistenza, non vi sono motivi per differenziare la fruibilità del diritto di precedenza a seconda della natura della parentela.

E, a maggior ragione, nel caso in cui la parentela sia nel medesimo grado, come nel caso di specie. Conseguentemente, l’art. 13 punto IV del CCNI dell’ 11/04/2017 sulla mobilità del personale docente per l’a.s 2017/18, nella parte in cui limita ai soli trasferimenti nell’ambito provinciale il diritto di precedenza dei figlio referente unico per l’assistenza del genitore in condizioni di disabilità grave, limita in maniera significativa l’effettività dei diritti riconosciuti dalle norme imperative appena richiamate, senza alcuna giustificazione.

Peraltro, tale limitazione risulta palesemente priva di razionale giustificazione, se si considera che il diritto di precedenza è invece pienamente riconosciuto ai genitori di figli disabili

Dunque, la disposizione contrattuale è altresì fonte di ingiustificata disparità tra soggetti in posizioni del tutto analoghe (i genitori che devono assistere i figli disabili).

Passando alla censura riguardante il mancato riconoscimento del punteggio relativo al servizio pre-ruolo prestato presso istituti paritari, occorre rilevare che risulta pacifica la circostanza di fatto secondo cui il ricorrente ha prestato sei anni di servizio in istituti paritari, dall’ a.s. 2008 all’a.s. 2014, come si desume dalla certificazione in atti.

Dunque, vi è una sostanziale omogeneità di qualificazione e di trattamento tra il servizio reso nella scuola pubblica e quello reso negli istituti paritari.

Peraltro, l’art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 3/7/2001 (conv. in legge n. 333/2001) ha stabilito, in materia di formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale, che: “I servizi d’insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

E’ stata ottenuta giustizia a fronte del un potere amministrativo che in modo del tutto incomprensibile ha negato un diritto di matrice costituzionale al ricorrente.

Per tutti i docenti interessati ai ricorsi dello studio Fasano le adesioni saranno possibili fino alla data del 31/12/2017.

Per info: studiolegale.fasano@alice.it – whatsapp: 3348120803

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