DIPENDENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE: TUTELE COLLETTIVE – LA COMMISSIONE EUROPEA HA PROTOCOLLATO ED INCAMERATO LA NOSTRA ISTANZA
Settembre 26, 2016
RICORSO RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO RESO NEGLI ISTITUTI PARITARI – RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA MOBILITA’, DEGLI ASPETTI ECONOMICI E DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO (RICOSTRUZIONE DI CARRIERA).
Ottobre 5, 2016

FORMAZIONE PROFESSIONALE SICILIANA: ABBIAMO VINTO! IMPORTANTISSIME SENTENZE OTTENUTE DALLO STUDIO LEGALE FASANO: I DIPENDENTI REINTEGRATI IN SEGUITO A LICENZIAMENTO NON DEVONO RESTITUIRE L’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE ALL’INPS – ILLEGITTIMA RIPETIZIONE DI INDEBITO.

Settembre 26, 2016

Oggi, 26 settembre 2016, con tre sentenze gemelle, il Tribunale Civile di Termini Imerese – Sez. Lavoro – nella persona del Giudice, Dott. Roberto Rezzonico, sono stati finalmente riconosciuti i diritti di tre lavoratrici della formazione professionale siciliana, calpestati ingiustamente da un agire amministrativo, illogico, irrazionale e contraddittorio, nonché, reso in eccesso di potere.

Tre sentenze che faranno giurisprudenza poiché unici casi isolati resi in tutta Italia. E’ la prima volta che il Tribunale del Lavoro si pronuncia in tal senso. La strategia difensiva portata avanti dall’avvocato Angela Maria Fasano, si è rivelata vincente!

LA STORIA: Le ricorrenti erano state licenziate dall’Ente di Formazione datore di lavoro. Il nostro studio aveva impugnato il licenziamento ed aveva ottenuto vittoria, con conseguente condanna alla reintegra delle ricorrenti. Pur tuttavia, nonostante il dictat del Giudice, il datore di lavoro non aveva MAI REINTEGRATO DI FATTO LE RICORRENTI, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista lavorativo.

Nelle more, intanto, poiché licenziate, le ricorrenti avevano percepito indennità di disoccupazione da parte dell’INPS.

Orbene, l’INPS, giacché avvenuta la reintegra giudiziale, con avviso di messa in mora, aveva richiesto la restituzione delle cifre versate alle ricorrenti a titolo di indennità di disoccupazione.

Un provvedimento assurdo se si pensa alla circostanza che la reintegra economica e lavorativa delle ricorrenti non era MAI AVVENUTA per colpa imputabile all’agire datoriale. Cosa avrebbero dovuto restituire? Ciò che non avevano mai percepito?

Ad sintetim: l’INPS voleva riconsegnato ciò che le ricorrenti avevano legittimamente percepito poiché disoccupate!

Un caso di cattiva amministrazione che ha avuto pronto ristoro giudiziale. Si apre, grazie a queste nostre sentenze, una strada per tutti quei lavoratori licenziati che hanno dovuto restituire l’indennità di disoccupazione All’Ente previdenziale.

Per info, sulle modalità di rimborso da parte dell’INPS: whatsapp: 3348120803 – e mail studiolegale.fasano@alice.it

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Dicembre 15, 2022

Docenti istituti paritari: con sentenza comunicata il 7 dicembre 2022 i docenti di istituti paritari ottengono la condanna del Ministero: riconosciuto l’intero punteggio pre-ruolo paritario ai fini giuridici, economici e della ricostruzione di carriera. Nessuna prescrizione del diritto.