MANIFESTO DEI LAVORATORI

La diffida è stata firmata da oltre 500 lavoratori, rimasti senza lavoro e senza ammortizzatori sociali. Le firme diventeranno almeno il doppio nei prossimi giorni e verranno inviate a Palazzo Chigi.
Sono partite le tutele collettive dei dipendenti della Formazione siciliana. Un atto col quale viene chiesto esplicitamente al governo Renzi di commissariare la Regione nel settore dei corsi professionali.
Perché aderire?
Lavoratori siciliani, è tempo di porre un freno alla  strage giuridica condotta in Vostro danno, dalle istituzioni locali e statali.
Non possiamo più permettere che vengano calpestati delittuosamente i Vostri diritti, la Vostra dignità, le aspettative dei Vostri figli e perché no? i Vostri sogni.
Abbiamo piena contezza dello sperpero di pecunia pubblica che turbina in modo incontenibile intorno a questa malata Formazione Siciliana. Vi dolete tutti. Con gli amici, i parenti, con il Vostro avvocato, sui social.
Ma le belle parole a poco servono. Oramai nel palazzo sono insensibili a tutto. Persino agli atti estremi.
Pur tuttavia, adesso bisogna passare dalle belle ed eloquenti parole ai fatti. Vi dovete attivare!
Per anni i dipendenti della Formazione professionale sono stati divisi. E questo è stato anche uno dei motivi che vi ha portato al collasso: vi hanno messo l’uno contro l’altro.
Ed hanno raggiunto l’obiettivo prefissato: stancarvi. Perché siete snervati, disillusi. Non credete più a nulla.
Non dategliela vinta!
Dovete unirvi. TUTTI. Portare avanti un principio giuridico saldo e ben chiaro nelle norme e nella CCNL: le Vostre garanzie occupazionali!
La base giuridica è forte e di facile interpretazione: in materia di mobilità del personale del settore della formazione professionale, l’intera procedura è normativamente contemplata dall’allegato 12 del CCNL per la formazione professionale biennio 2012-2013, il quale espressamente richiama l’art. 26 del CCNL per la formazione professionale triennio 1994 -1997.
Ecco, invero, il punto focale della norma sopra riportata: “Per rispondere alle esigenze della programmazione regionale attraverso la razionale, qualificata e rispondente gestione del personale, per la salvaguardia occupazionale, si attua la mobilità del personale dipendente all’interno del Sistema Regionale della Formazione Professionale. La mobilità si attua attraverso l’istituzione di tavoli trilaterali regionali anche tra istituzioni Formative degli Enti ed istituzioni formative delle Regione e degli enti delegato, anche mediante accordi. La contrattazione regionale ne definisce i criteri, le modalità, nonché le priorità per il reinserimento; la Commissione Bilaterale regionale attiva i processi per la gestione della mobilità, anche in riferimento all’Albo regionale, che costituisce il quadro delle professionalità del personale dipendente”. Nel caso in esame sono stati, altresì, stravolti i dettami di cui alla Legge regionale n° 24/76.   Si puntualizza al riguardo che l’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 25 del 1993 così recita: “Al personale iscritto all’albo previsto dall’art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria”; Conseguentemente, l’art. 2, comma 2-bis sancisce: “L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato ad attuare per il personale di cui al comma 1, rimasto totalmente privo di incarico, i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale. Sul piano delle sequenze normative violate è, poi, interessante notare, lo stravolgimento giuridico applicato ai criteri resi con nota assessoriale n° 10/1994. Ed infatti:  “Al fine di garantire la salvaguardia occupazionale degli operatori della formazione professionale, presso gli Uffici Provinciali del Lavoro competenti per provincia, saranno istituite apposite liste, distinte come appresso: A)posto in mobilità ai sensi dell’art. 27 del CCNL 89/91.  Il presupposto per l’inserimento nelle liste di cui sopra è quello di un contratto di lavoro a tempo indeterminato”. Ora, appare tutto molto chiaro, no? Non siamo dei pazzi scellerati – come molti voglion far pensare – applicatori folli di normative inesistenti. Il dato normativo è chiaro! Tanto premesso, è ora di agire. Come? vi chiederete in tanti. In primis unendo le forze. Dobbiamo essere in molti, portatori sani di un principio: la parità di trattamento; principio, quest’ultimo sconosciuto da chi ci governa. Non esistono i lavoratori figli della gallina bianca. I raccomandati. Coloro i quali la passano sempre liscia. E, nella formazione, sono in tanti. Tutti avete diritto al lavoro. TUTTI. Nessuno escluso. Il governo ha fallito. L’ultima notizia è agghiacciante: lo Stato si è ripreso 273 milioni che la Regione non ha speso in tempo. È la prima tranche dei Fondi Pac siciliani, quelli destinati all’occupazione e a progetti di sviluppo, che Roma utilizzerà per finanziare sul piano nazionale gli sgravi alle imprese che assumono.  Che dire? Grazie Presidente! La soluzione per porre rimedio a questo stillicidio c’è. E si chiama Europa. Dobbiamo denunziare queste vergogne alle autorità d’oltralpe.
Da queste basi, pertanto, parte la nostra azione collettiva: siamo convinti che le denunzie locali non porteranno alcun risultato tangibile.
  • Rimettiamo di seguito il manifesto della nostra iniziativa legale
  • Tutele nazionali (richiesta intervento sostitutivo ex art. 120 della Costituzione).
  • Tutele Europee (Ricorso, Petizione, denunzia in Commissione).
  • Tavoli di studio e ricerca tra lavoratore ed avvocato.
  • Il principio di fondo si basa sul fatto che dato che si tratta di enti o associazioni che hanno come fine istituzionale la formazione professionale, la legge prevede l’obbligo di sottoporsi alle ispezioni ed al controllo della Regione, di accettare il controllo sociale e la mobilità del personale, nonché di rispettare i livelli di qualificazione richiesti dal programma regionale. Vi è in sostanza per tali enti o associazioni un più penetrante controllo ed una più significativa ingerenza da parte della Regione, la quale dovrà verificare essenzialmente il rispetto da parte degli stessi enti gestori delle linee programmatiche stabilite nei programmi annuali e pluriennali.
  • Esiste poi a tal proposito un parere dell’ufficio legislativo della Regione Sicilia che è abbastanza chiaro: “Vi è un diretto controllo dell’amministrazione regionale – si legge – rispetto alla quale non è possibile riscontrare, sul piano sostanziale, una “terzietà” ed oggettiva distinzione, integrando il rapporto tra i due soggetti una forma di delegazione intersoggettiva che non fuoriesce dalla sfera amministrativa della Regione”.
  • La L’azione collettiva si basa essenzialmente sul fatto che dalla stessa Regione le leggi 24 del 1976 e 25 del 1993 sono state ignorate. Negli ultimi tre anni la Regione ha dato vita ad un’impostazione dell’attività dei corsi formativi non tenendo conto di queste due norme che garantiscono e salvaguardano il posto di lavoro dei formatori.

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Per info sulle modalità di adesione: studiolegale.fasano@alice.it

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