Il dottorato di ricerca, oltre che finalizzato a fornire una preparazione avanzata nell’ambito della ricerca scientifica del settore cui fa riferimento, ha come primo scopo quello di sviluppare nel dottorando di ricerca l’autonomia scientifica indispensabile per chi intende intraprendere un’attività professionale di ricerca, in ambito accademico e no.
Ciò anticipato, nonostante l’elevato valore accademico del dottorato per come anzi rappresentato è accaduto che il MIUR – del tutto immotivatamente – ha deciso di escludere la portata ed il valore abilitante del predetto titolo, quale requisito di accesso per le graduatorie di II fascia.
Con il Decreto n. 374 dell’1 giugno 2017, invero, il MIUR ha dato avvio all’aggiornamento delle Graduatorie di Istituto, relativamente alla II e III fascia, per il triennio 2017/2020.
Come prevedibile, tale decreto non ha consentito ai Dottori di Ricerca di essere inseriti nella seconda fascia d’istituto.
E questo nonostante alcune recenti sentenze, che hanno addirittura riconosciuto il diritto degli I.T.P. ai docenti in possesso di diploma AFAM sia vecchio che nuovo ordinamento e i Dottori di Ricerca ad essere inseriti non solo nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, ma anche nelle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.), attestandone quindi l’equiparazione al titolo abilitante all’insegnamento.
Il titolo di “dottore di ricerca / Ph.D” costituisce titolo preferenziale nell’assegnazione di incarichi di docenza presso le Università, valorizzando in tal modo le attività didattiche, di supporto alla didattica e di ricerca svolte durante il percorso di dottorato, ma che nulla viene disposto in ordine all’insegnamento negli altri gradi scolastici.
- Appare oltremodo contraddittoria la condotta amministrativa di chi nega che i dottori di ricerca / Ph.D. possano avere accesso ai canali di reclutamento per l’insegnamento nelle Scuole secondarie di primo e di secondo grado con l’adeguata valorizzazione del titolo e della qualifica accademica acquisita.
- Il Consiglio di Stato, sez. VI, con ord. 4904/2016, ha ritenuto la questione relativa all’equiparazione tra dottorato di ricerca e abilitazione all’insegnamento “oggettivamente controvertibile o perlomeno non manifestamente infondata”. Lo stesso MIUR con nota 0835.09.01.2017 riconosce come il giudice amministrativo ha considerato il titolo di dottore di ricerca abilitante per la partecipazione al concorso di cui alla DDG 106/2016. Da ultimo il Parlamento europeo ha equiparato il dottorato di ricerca all’abilitazione all’insegnamento. Il dottorato è, quindi, equipollente alla abilitazione all’insegnamento in virtù di quanto previsto dal d.P.R. 19/2016”.
- Lo studio Fasano, sempre attento alla giurisprudenza più recente ed impegnato nella tutela dei diritti, ha deciso di affiancare quanti coinvolti in questa ingiustificata esclusione, predisponendo un Ricorso volto ad impugnare il Decreto Ministeriale nella parte in cui non prevede la possibilità, per i soggetti in possesso dei titoli sopra indicati, di poter essere inseriti nelle graduatorie. Trattasi di azione collettiva.
• Il corso del ricorso è di euro 100,00.
Per ulteriori informazioni, inviare un messaggio alla nostra linea whatsapp: 334/8120803: testo messaggio: ricorso inserimento graduatorie II^ fascia. OPPURE UNA MAIL A: STUDIOLEGALE.FASANO@ALICE.IT
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