Con recentissimo provvedimento cautelare del 23/03/2018 (RG n. 133/2018 -1) il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, ha accolto le domande avanzate dallo studio legale Fasano per una docente illegittimamente trasferita nell’ambito vicentino.
E’ il caso di una docente (referente unico di un disabile in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992) che ha partecipato alla fase di mobilità interprovinciale, FASE, SI NOTI BENE, PER CUI IL CCNI NON PERMETTE AI DOCENTI DI POTER BENEFICIARE DELLA PRECEDENZA DI CUI ALL’ART. 33 L. n. 104/1992. PRECEDENZA, INVERO, ACCORDATA AI SOLI DOENTI CHE PARTECIPANO ALLE OPERAZIONI DI MOBILITA’ PROVINCIALE E CIO’ IN ASSOLUTO SPREGIO DEL PRINCIPIO DI PARITA’ DI TRATTAMENTO NELLE MEDESIME CONDIZIONI DI IMPIEGO STABILITE DALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA.
Appare assurdo, invero, che nelle operazioni di mobilità la precedenza possa essere fatta valere dai soli docenti della mobilità provinciale. Il MIUR, implicitamente, afferma con questa condotta che nel nostro Stato vi sono malati di serie A e malati di serie B: i primi, i congiunti dei docenti della mobilità provinciale. I secondi i congiunti dei docenti della mobilità interprovinciale. Una lettura, irrazionale, illogica applicata contra legem.
Muovendo da tale assunto il nostro studio, in questi mesi, si è attivato promuovendo una serie di ricorsi a cascata su tutto il territorio nazionale. Sono stati diversi i tribunali che hanno accolto la nostra tesi ricollocando il docente nell’ambito di residenza del disabile in via definitiva (ecco le nostre vittorie: Tribunale di Ragusa, Tribunale di Patti, Tribunale di Termini Imerese, Tribunale di La Spezia, Tribunale di Taranto, Tribunale di Pisa – Fonte www.avvocatofasano.com).
Oggi, con grande soddisfazione, abbiamo rotto un muro sul foro del lavoro di Vicenza, per mesi contrario a tale lettura. Avevamo definito tale foro come uno dei più negativi su scala nazionale. Molteplici, infatti erano stati i rigetti di ricorsi aventi lo stesso tenore.
In data 23 marzo 2018, in seguito all’istruzione della causa, il Tribunale ha accolto la nostra tesi difensiva, applicando il seguente principio di diritto: “Quanto invece alla limitazione derivante dal fatto che in base al CCNI devono dapprima essere completate le operazioni di mobilità attinenti alla fase dei trasferimenti endo-provinciali, deve essere evidenziato come la stessa non trovi alcuna ragione né, d’altronde, il MIUR la segnala. Pertanto, la regola pattizia di cui nell’allegato 1 del CCNI qui in discussione deve necessariamente essere ritenuta, alla luce delle considerazioni sopra espresse ed in ogni caso non rinvenendosi interessi pubblici superiori che peraltro parte convenuta non ha ritenuto di indicare, non conforme a norma imperativa di legge e, come tale, deve essere dichiarata priva di validità dovendosi quindi accordare in ambito di procedura di trasferimento di sede la precedenza assoluta, entro la provincia ove è situato il comune di residenza del disabile coniugato con insegnante richiedente il trasferimento, a coloro che si trovino nella condizione contemplata dall’art. 33, co. 5, Legge n. 104/1992
Alla luce di quanto sopra, e quindi tenuto conto del fatto che la ricorrente risulta possedere tutti i requisiti per godere del beneficio accordato dall’art. 33, co. 5, Legge n. 104/1992 (il che il MIUR non contesta), del fatto che parte convenuta evidentemente aveva possibilità di collocazione della EGITTO entro la provincia di Messina alla data di proposizione della domanda di trasferimento, e del fatto che non emerge alcun pubblico e superiore interesse alla non assegnazione nella provincia di Messina del posto alla ricorrente, deve essere affermata la verosimiglianza del diritto di codesta sede cautelare azionato dalla …. P.Q.M. Ordina all’amministrazione convenuta di immediatamente provvedere, nell’espletamento delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2017/2018, al trasferimento della ricorrente su un posto comune di scuola primaria presso istituto scolastico collocato entro uno degli ambiti territoriali riferibili alla provincia di Messina indicati dalla ricorrente e ciò secondo l’ordine di preferenza emergente dall’istanza presentata dalla stessa ricorrente in via amministrativa;”
Fonte:
- 133/2018 sub 1 RG lav. TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
– PRIMA SEZIONE CIVILE – SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Nella procedura ex art. 700 cpc. promossa in corso di giudizio, identificata con RG n. 133/2018 sub 1,
rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in atti, dall’avv. ANGELA MARIA FASANO e dall’avv. STEFANIA FASANO, con domicilio eletto presso i difensori con studio professionale in Palermo.
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La nuova contrattazione anche per le operazioni di mobilità 2018/2019 non permette il riconoscimento della precedenza per i docenti della mobilità interprovinciale.
E ciò con grave lesione di un diritto, invero, stabilito dalla Legge e dal Testo Unico in materia di legislazione scolastica.
Questi docenti, quindi, potranno rivolgersi al nostro studio per verificare l’esistenza dei presupposti curriculari per ricorrere, anche in relazione al foro di competenza.
Per queste ragioni, i docenti che si stanno apprestando a presentare domanda di mobilità (dal 3 aprile 2018) e che vantano la precedenza per essere referenti unici del disabile, dovranno allegare alla domanda di mobilità il modello di istanza scaricabile dal nostro e book: https://www.avvocatofasano.com/sos-mobilita-guida-pratica-alla-mobilita-docenti/. Tale istanza dovrà essere scaricata, compilata, scansionata ed allegata in sezione D alla domanda di mobilità, nonché trasmessa a mezzo PEC all’ambito che elabora il movimento. Una volta ricevuta la mail di conferma del trasferimento, ove non fosse stata riconosciuta la precedenza, a docente entro 10 GIORNI DECORRENTI DALLA RICEZIONE DELLA MAIL DA PARTE DEL MIUR potrà fare reclamo. Il modello di reclamo è sempre scaricabile dal nostro sito nell’Ebook sopra indicato.
Per info: studiolegale.fasano@alice.it – Whatsapp: 3348120803