STUDIO LEGALE FASANO – RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO PRE RUOLO PARITARIO DA PARTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA/MILANO – PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO A FIRMA DELL’ATTUALE MINISTRO DELL’ISTRUZIONE MARCO BUSSETTI SU UN RICORSO VITTORIOSO DEL NOSTRO STUDIO
Giugno 5, 2018
DOCENTI – PRE RUOLO PARITARIE – DIRITTO AL COMPUTO DEL PUNTEGGIO AI FINI DELLA MOBILITA’ E DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA – ANCORA UNA NUOVA VITTORIA DELLO STUDIO LEGALE FASANO IN FRIULI VENEZIA GIULIA – IL TRIBUNALE ACCOGLIE IL RICORSO – PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMEDIATA DA PARTE DELL’USR CAMPANIA – LA DOCENTE RITORNA A CASA – IN ALLEGATO IL PROVVEDIMENTO
Giugno 12, 2018

DOCENTI VITTIME DI UNA MOBILITÀ MALSANA – CALPESTATI ED ANNIENTATI I DIRITTI DI MIGLIAIA DI INSEGNANTI CON LODEVOLE PACCHETTO CURRICULARE E PROFESSIONALE – UNA VERGOGNA TUTTA ALL’ITALIANA a cura dell’avvocato Angela Maria Fasano

Giugno 5, 2018

DOCENTI VITTIME DI UNA MOBILITÀ MALSANA – CALPESTATI ED ANNIENTATI I DIRITTI DI MIGLIAIA DI INSEGNANTI CON LODEVOLE PACCHETTO CURRICULARE E PROFESSIONALE – UNA VERGOGNA TUTTA ALL’ITALIANA

a cura dell’avvocato Angela Maria Fasano

La scuola intesa come istituzione è stata la mia casa. Sono cresciuta nella scuola e tra i suoi contorti meccanismi da quando rammento di aver una ragione.

Posso sentire ancora l’odore della sala professori, del collegio docenti, dei rientri pomeridiani, dei registri di classe di una veterana scuola in cui insegnò anni addietro mia madre. Ero un cucciolo di 2 anni ed ho tutto registrato nelle tempie, persino la leccorniosa pizzetta che alienava l’assistente scolastica nelle ore di ricreazione.

Invero, ben 5 donne della mia famiglia sono docenti. Prima fra tutte, mia madre, professoressa, laureata in lettere e che ha fatto della scuola la sua mission.

Grazie a queste donne mi sono inserita nell’ambiente scolastico anche come avvocato. Mi sono fatta le ossa fin dalle prime battaglie avviate ben 15 anni addietro.

Un accesso agli atti negato, un trasferimento immotivato, una mobilità malsana. Nella mia carriera ne ho viste di tutti i colori, ma non potevo MAI pensare che le sfumature di questi colori potessero degradare verso il grigio di un cielo plumbeo.

Oggi, 2 di queste donne, sono state trasferite al nord con evidenti e nefaste conseguenze. Da avvocato sto tutelando gli interessi delle mie congiunte e di tantissimi docenti che si sono rivolti al mio studio legale dopo il diabolico piano di assunzioni straordinario generato nel 2015.

Nel 2016 abbiamo assistito al calpestio incurante, oserei dire anche volontario, della dignità di migliaia di docenti, uomini e donne, costretti a subire il peso del do ut des di accordi statali e sindacali.

Gente letteralmente sbattuta alla deriva, senza alcuna giustificata ragione…id est: veramente la ragione v’è stata e non è una signorile ragione: gli interessi dello Stato e dei Sindacati, sigle principali della mobilità, posti su un piano superiore.

Ciò ha determinato una grave disfatta: sono trapassati a miglior vita i diritti costituzionali ed è risorta, in modo prepotente ma goffo, l’illegittimità.

Tutti i docenti del SUD trasferiti al NORD hanno una caratteristica curriculare ben precisa: l’assunzione è stata avviata in relazione al pacchetto curriculare e professionale di ciascuno e, principalmente, mediante il computo dei punteggi e dell’anzianità di servizio pre ruolo maturata.

Da qui la violazione delle norme contemplate nel Testo Unico in materia scolastica  e del violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l’ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta dal ricorrente – tale condotta amministrativa concretizza una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), oltre che dell’art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, dell’art. 6 ccnl mobilità scuola del 8.4.2016, e dell’o.m. n. 241/2016, nonché dell’art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994. Detto principio, invero, vincolava l’amministrazione.

Si palesa che tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l’applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi.

Coniare una mobilità interprovinciale preferenziale in favore di determinate categorie di docenti è stato uno tiro mancino al principio di meritocrazia.

Da qui  ne è derivata una ingiusta penalizzazione nei confronti dei docenti che, a mente della stesa legge 107/2015, in quanto assunti prima, e comunque con maggior punteggio, dovevano avere precedenza assoluta.

Il TU in materia scolastica, invero, all’art. 463, rubricato tabella di valutazione prevede testualmente che: 1. I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell’anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Orbene, come appena affermato, lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata mercé l’esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento. In altre parole, “lo scorrimento della graduatoria vincola l’amministrazione”(Cassazione civile, 18 giugno 2013, n.15212, sez. lav.). Infatti, non v’è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620).

in parole povere: il MIUR ha calpestato, malmenato, bistrattato i diritti di migliaia di docenti.

I diritti, belli, splendenti e sacrosanti dei docenti sono stati annientati dal patto amministrativo sindacale.

Si, avete capito bene: i diritti sono bellissimi e non possono essere affievoliti dal cattivo di turno che cogita solo sul proprio tornaconto.

I diritti, invero, occorre farli esplodere in tutto il loro splendore. Perché i diritti sono di tutti e non per pochi.

Noi vogliamo mettere sotto le luci della ribalta I DIRITTI, troppo spesso calpestati, annullati, frullati e miscelati dalla grave incompetenza di chi – in teoria –  dovrebbe aver piena contezza della legislazione in materia di diritto scolastico nazionale e, soprattutto, comunitaria.

Nella pratica odierna ciò – con grave nostro rammarico – non si verifica. Troppo spesso abbiamo assistito al calpestio incurante del docente, della sua dignità personale e familiare e, perché no? a questo punto dobbiamo gridarlo a lapalissiane lettere: “DELLA DIGNITÀ ECONOMICA, SPAZZATA DA UNA MOBILITA’ INSANA CHE HA RESO LA VITA IMPOSSIBILE A MIGLIAIA DI INSEGNATI CHE VANTANO ANNI DI SERVIZIO, DI PRECARIATO, ABILITAZIONI, SPECIALIZZAZIONI, FAMILIARI CON 104, PRE RUOLO PARITARIE, CONCORSI VINTI E …CHI PIÙ NE HA PIÙ NE METTA!”

È noto che l’autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti. Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.2. e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto: dell’art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo.

A ben vedere la selva oscura non la varcò solo Dante nel mezzo del cammin della propria vita. Oggi, nel mezzo del cammin della vita, migliaia di brave persone sono state catapultate in situazioni assurde. Non si può pretendere che 40, 50 enni che hanno costruito vita e famiglia in un luogo, abbandonino tutto per trasferirsi in ambiti distanti migliaia di km. Chi ha progettato questo sistema ha fallito miseramente, dimostrando di non avere alcuna competenza tecnica, ma ancor di più, di non possedere alcun elemento di moralità.

La mobilità docenti, così come plasmata, è stato un grave vituperio giuridico frutto di un sistema di governo che ha giocato, si spera inconsapevolmente, al fanta diritto.

Con i diritti, pur tuttavia, non si gioca. Con i diritti si deve fare solo una cosa: marciare e non già claudicare. Fino a quando i nostri governanti non capiranno questo elementare concetto, saremo distanti anni luce dal concetto di Stato di Diritto.

Vi lascio con una frase che dovrebbe essere il leit motiv di coloro i quali amministrano il sistema scolastico: La vera civiltà è quando ciascun uomo dà a ciascun altro ogni diritto che pretende per se stesso. (Robert Green Ingersoll).

Oggi, purtroppo, chi sta ai piani superiori, ha solo agito per veder risplendere il proprio orticello.

Speriamo in un nuovo futuro. Il futuro delle parti deboli della contrattazione collettiva che –  per meritocrazia –  DEVONO RITORNARE a casa.

A tutti loro il mio più grande in bocca al lupo.

 

 

 

 

 

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Docenti istituti paritari: con sentenza comunicata il 7 dicembre 2022 i docenti di istituti paritari ottengono la condanna del Ministero: riconosciuto l’intero punteggio pre-ruolo paritario ai fini giuridici, economici e della ricostruzione di carriera. Nessuna prescrizione del diritto.