Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, ha dichiarato il diritto della docente nostra assistita ad essere assegnata nell’ambito di residenza del familiare disabile.
Non solo, alla docente è stato riconosciuto l’intero punteggio pre ruolo maturato in istituti paritari ai fini della graduatoria di mobilità.
Ecco cosa è stato statuito al riguardo:
“Dal punto di vista normativo occorre, invero, rammentare che la legge n. 62 del 10 marzo 2000 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, statuendo all’art. 1 che il sistema nazionale di istruzione “è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private “e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico”, ha riconosciuto l’equiparazione alle scuole statali degli istituti richiedenti che posseggano determinati requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità ed efficacia dell’offerta formativa. A fronte dell’affermazione di tale principio, l‘art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (conv. in Legge n. 333 del insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. di questo giudicante, non vi sono ragioni per escludere l’efficacia della suddetta disposizione legislativa rispetto alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola, per converso, alla sola formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale.
Né, al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, si potrebbe fondatamente valorizzare il riferimento operato dagli artt. 360 comma 6 e 485 del D.Lgs. n. 297/94 al riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie gareggiate, essendo del tutto evidente che la disposizione, che utilizza una terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, oggi non possa che trovare applicazione nei confronti delle scuole paritarie.
D’altronde, ciò è confermato dal D.L. n. 250/2005 (conv. in L.27/06), che, all’art. 1- bis. (“Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”, nonché nella nota n. 0069064 del 4/8/2010 della Ragioneria Generale dello Stato che ha riconosciuto che la citata Legge n. 62/2000 nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall‘art. 485 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297.
La ricorrente ha, infatti, dedotto l’illegittimità del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) dell’08/04/2016 nella parte in cui non prevede la precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale, a prescindere dal Comune di provenienza, in favore dei docenti che prestano assistenza a soggetti riconosciuti portatori di handicap in stato di gravità, a prescindere dal Comune e dalla Provincia di titolarità e ha chiesto, pertanto, l’accertamento del suo diritto al riconoscimento di tale precedenza nelle operazioni di trasferimento interprovinciale, coerentemente alla statuizione di cui all’ art. 33, c.5 della legge 104/1992.
In merito, come già evidenziato in parte narrativa, ha evidenziato di essere l’unico soggetto in grado di assistere la suocera, riconosciuta portatrice di handicap grave, ex art. 3, comma 3, della L. 104/1992, dalla commissione medica di cui all’art. 4 della stessa legge.
Sul punto, va rilevato che, nel settore scolastico, opera l’art. 601 del d.lgs. 297/1994, il quale, al primo comma, sancisce che gli artt. 21 e 33 della legge 104/1992 “si applicano al personale di cui al presente testo unico”, mentre, al secondo comma, dispone che tali norme “comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.
Quest’ultima disposizione (art. 601), non prevedendo limiti al proprio contenuto precettivo, a differenza della disciplina generale, presenta la struttura della norma imperativa incondizionata, attuativa di valori di rilievo costituzionale.
Sicché, tenuto conto che l’art 33 c. 5 della legge 104/1992, accorda al “ lavoratore di cui al comma 3 (ha) diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ”, va apprezzata la maggiore tutela accordata al portatore di handicap dalla disposizione speciale dell’art. 601 citato: una diversa interpretazione dalla sua lettera, infatti, non sarebbe in piena consonanza con i precetti costituzionali degli articoli 3, comma 2 e 38 della Costituzione, dell’articolo 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009”.
Abbiamo ottenuto giustizia a fronte del un potere amministrativo che in modo del tutto incomprensibile ha negato un diritto di matrice costituzionale alla ricorrente.
Per tutti i docenti interessati ai nostri ricorsi le adesioni saranno possibili fino alla data del 31/12/2017.
Per info: studiolegale.fasano@alice.it – whatsapp: 3348120803
SCARICA: sentenza vittoria