Ricorso per gli scatti stipendiali di anzianità riconosciuti al personale di ruolo e non di ruolo in forza dell’espletamento di incarichi annuali, ex art. 53, comma 5 della L. 312/80 e del CCNL del comparto scuola I docenti che hanno subito una reiterazione nel tempo di contratti di lavoro a termine hanno PIENO DIRITTO alla valutazione del servizio pre-ruolo svolto ed alle eventuali differenze retributive maturate, in applicazione del CCNL di settore succedutisi nel tempo, in relazione all’anzianità di servizio via via maturate. E ciò in ossequio del principio di non discriminazione e di parità di trattamento dei lavoratori espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE). La giurisprudenza dei fori merito riconosce, dunque, il pieno diritto dei lavoratori al risarcimento del danno per illecita reiterazione di contratti a termine e condannano l’evidente discriminazione cui sono stati sottoposti i precari. Ciò posto il trattamento retributivo progressivamente collegato all’anzianità di lavoro rientra indiscutibilmente nel concetto di condizioni di impiego di cui alla Direttiva Europea. A ciò si aggiunga la perdurante vigenza dell’art. 53 della legge 312/1980 e del diritto degli insegnanti non di ruolo, chiamati a svolgere incarico di insegnamento annuale, a veder legittimamente riconosciuta la pretesa agli scatti biennali di anzianità alla stregua dei loro colleghi di ruolo. Da queste considerazioni discende che non riconoscere ai neo docenti immessi in ruolo la progressione stipendiale legata all’anzianità realizza una disparità di trattamento non sorretta da ragioni oggettive nel senso sopra chiarito e, come tale, contrastante con i principi comunitari in materia di lavoro a tempo determinato così come interpretati dalla Corte di Giustizia. Si tratta di una evidente apertura al diritto al riconoscimento del servizio pre ruolo per intero anche per i docenti che dopo tantissimi anni di precariato vengono immessi in ruolo senza l’integrale riconoscimento degli anni pregressi. Il nostro studio ha avviato con successo i ricorsi diretti al riconoscimento degli scatti stipendiali. Il D. Lgs n. 297 /94, che esclude il personale non di ruolo dall’attribuzione degli scatti di anzianità, viola il principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato previsto dall’Accordo Quadro allegato alla direttiva europea n. 1999/70, non ravvisando la presenza di “elementi precisi e concreti” che giustifichino in modo oggettivo tale disparità di trattamento. In linea con il principio della gerarchia delle fonti del diritto, chiederemo la disapplicazione della fonte nazionale e la conseguente applicazione la fonte europea. I ricorrenti potranno, quindi, adire il Tribunale per il riconoscimento degli scatti stipendiali. In particolare adiremo i Fori del Lavoro competenti al fine di ottenere: la progressione professionale retributiva così come riconosciuta dal CCNL al personale assunto a tempo indeterminato e il pagamento delle differenze retributive spettanti in ragione dell’anzianità di servizio maturata. PER PARTECIPARE AL RICORSO OCCORRE INVIARE UNA DIFFIDA ALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE. Lo studio ha messo a Vostra disposizione una diffida gratuita che troverete a pagina 3 della presente modulistica. DOCUMENTI NECESSARI PER PARTECIPARE AL RICORSO: 1. COPIA CARTA IDENTITA’ E CODICE FISCALE. 2. PROCURA ALLE LITI (VEDI PAGINA 6 DELLA PRESENTE MODULISTICA). 3. COPIA DEL DECRETO DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA (SE IN POSSESSO). 4. COPIA DOMANDA DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA (SE PRESENTATA). 5. COPIA ULTIMI 6 CEDOLINI PAGA. 6. COPIA DI UNA BUSTA PAGA PER OGNI ANNO DI SERVIZIO A TERMINE PRESTATO. 7. DICHIARAZIONE PERSONALE CONTENENTE I SEGUENTI DATI: ATTUALE SEDE DI SERVIZIO; DATA DI IMMISSIONE IN RUOLO; ELENCO DEI SERVIZI PRE –RUOLO. 8. CONTRATTO DI LAVORO IMMISSIONE IN RUOLO. 9. DICHIARAZIONE DI ESEZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO (SOLO PER I RICORRENTI CHE NON SUPERANO IL REDDITO COMPLESSIVO FAMILIARE PER L’ANNO 2016 PARI AD EURO € 34.585,23 – VEDI PAGINA 7 DELLA PRESENTE MODULISTICA). 10. COPIA DIFFIDA CON RICEVUTA DI RITORNO. 11. COSTI DELL’AZIONE: se il docente agisce individualmente il costo è quantificato in Euro 1.500,00 compresi accessori di legge (CPA al 4% ed IVA al 22%). Se i docenti agiscono collettivamente – coloro i quali ricadono sullo stesso foro del lavoro – il costo dell’azione sarà pari ad Euro 200,00 compresi accessori di legge (CPA al 4% ed IVA al 22%).
Per partecipare ai nostri ricorsi occorre inviare una mail al seguente indirizzo: studiolegale.fasano@alice.it
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