Per quanto concerne il servizio pre ruolo svolto nelle paritarie il nostro studio ha ottenuto giustizia presso il Foro di Milano, Napoli, Napoli nord, Ragusa e Caltagirone con provvedimenti che rappresenteranno importantissimi precedenti per la valutazione del servizio pre ruolo ai fini della mobilità ed ai fini della ricostruzione di carriera.
Ad sintetim, i Tribunali aditi hanno così statuito sul punto:
“I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” .
Non possono residuare dubbi quindi l’illegittimità con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità della PA (art. 3 e 97 costituzione), non essendovi ragione per discriminare si in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. Ordina alle amministrazioni convenute, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni del CCNI per la mobilità del personale docente anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui dispone che il servizi prestato nelle scuole paritarie non è valutabile.
Valutare nella graduatoria per la mobilità il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l’effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i punti corrispondenti ai fini dell’attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità con conseguente aggiornamento”.
Tutti i docenti interessati alla valutazione del punteggio pre ruolo, in relazione anche ai richiamati precedenti, potranno contattare il nostro studio.
CHI PUO’ RICORRERE: Tutti i docenti che hanno maturato servizio pre ruolo in istituti paritari, previa produzione dei certificati di servizio o dei contratti di lavoro subordinato siglati con l’istituto. Tutti i docenti che hanno ottenuto decreto di ricostruzione di carriera negativo (entro 10 anni dalla comunicazione del decreto).
Lo studio legale potrà patrocinare il giudizio su tutta la penisola italiana, grazie ai fidati collaborati ubicati in ogni capoluogo di Provincia.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
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CONTRATTO DI IMMISSIONE IN RUOLO.
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DOMANDA DI MOBILITA’ 2016/2017 E 2017/2018 (non è necessaria per chi propone ricorso solo ai fini della ricostruzione di carriera).
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CERTIFICATI DI SERVIZIO CHE ATTESTINO L’ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI PARITARI.
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ESTRATTO CONTRIBUTIVO RELATIVO AL PERIODO DI INSEGNAMENTO PRESSO GLI ISTITUTI PARITARI.
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UNA BUSTA PAGA PER OGNI ANNO DI SERVIZIO.
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TITOLO DI ABILITAZIONE.
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ESTRATTO GRADUATORIA GAE CON INDICAZIONE DEL PUNTEGGIO.
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RECLAMO EX ART. 17 CCNI (forniremo noi il fac simile della missiva di reclamo).
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DECRETO DI PARIFICAZIONE ISTITUTI O NUMERO DEL DECRETO DI PARIFICAZIONE.
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SE CONIUGATO/A CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA E DI RESIDENZA.
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CERTIFICATO DI SERVIZIO CONIUGE SE OCCUPATO.
I docenti interessati potranno tutelare la propria situazione giuridica aderendo al ricorso promosso dallo studio legale Fasano inviando una mail al seguente indirizzo: studiolegale.fasano@alice.it oppure un messaggio whatsapp al seguente numero: 334/8120803 con la seguente dicitura” richiesta informazioni ricorso paritarie”.
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ordinanze Caltagirone e Ragusa
ORDINANZA ACCOGLIMENTO napoli stduio