IMPORTANTE VITTORIA – MOBILITA’ INTERPROVINCIALE – ACCOLTO IL NOSTRO RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA EX ART. 33 L. 104/1992 – ELIMINATA LA DISPARITA’ DI TRATTAMENTO TRA DOCENTI DELLA MOBILITA’ PROVINCIALE E DOCENTI DELLA MOBILITA’ INTERPROVINCIALE – IL RICORRENTE TORNA A CASA
Aprile 6, 2018
La depressione è invalidante – CRISI DI PANICO: chi ne è malato ha diritto ai benefici della Legge 104.
Aprile 26, 2018

DOCENTI – PUNTEGGIO PRE RUOLO PARITARIE: IMPORTANTE VITTORIA DEL NOSTRO STUDIO – TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA: RICONOSCIUTO CON SENTENZA DI MERITO IL PUNTEGGIO PRE RUOLO PARITARIE AI FINI DELLA MOBILITA’ E DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA – LA DOCENTE TORNA A CASA.

Aprile 23, 2018

Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.  Mario Fiorentino, in data 18/04/2018 (SCARICA QUI LA SENTENZA TRIBUNALE DI CATANIA), accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati Fasano Angela Maria e Stefania ha dichiarato il diritto della docente ad essere assegnata nel proprio ambito di residenza in base al punteggio pre ruolo paritarie illegittimamente negatole dal MIUR in sede di mobilità.

IL CASO:

Lo studio Fasano analizzando la questione ha subito riscontrato la gravissima illegittimità perpetratasi in danno della propria cliente: la violazione del diritto della ricorrente alla valutazione del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale.

Invero, i servizi di insegnamento prestati dalla ricorrente nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62 dovevavno essere valutati, ai fini delle graduatorie di mobilità e della ricostruzione di carriera, nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 2° del D.L. n. 255/2001 che ha previsto testualmente quanto segue: “I servizi di insegnamento prestati dal 1°settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali

La ricorrente, quindi, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera non poteva ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, risultasse meno favorevole rispetto a quello riservato agli altri lavoratori docenti. La nostra ricorrente ha ottenuto quanto segue: “P.Q.M.Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, disapplicato ogni contrastante provvedimento amministrativo, così statuisce: DICHIARA il diritto della parte ricorrente alla valutazione nella graduatoria per la mobilità, a.s. 2017/2018 e seguenti, del servizio di insegnamento prestato, come indicato in parte motiva e documentato in atti (v. doc. 4, fasc. ricorrente), presso le scuole paritarie, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, anche ai fini della ricostruzione della carriera; CONDANNA il M.I.U.R e le relative articolazioni periferiche a valutare nella graduatoria per la mobilità a.s. 2017/2018 e in quelle successive il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente nella scuola paritaria stessa misura in cui è valutato il servizio statale e di attribuire alla ricorrente nella predetta graduatoria per la mobilità 2017/2018 il punteggio corrispondente ai fini delle operazioni di mobilità, con conseguente assegnazione della sede di servizio ad ella spettante in base al corretto e maggiore punteggio di mobilità; CONDANNA l’Amministrazione ad ogni adempimento necessario ai fini della ricostruzione giuridica ed economica della carriera”.

E’ stata ottenuta giustizia a fronte del un potere amministrativo che in modo del tutto incomprensibile ha negato un diritto di matrice costituzionale al ricorrente

Le adesioni ai nostri ricorsi sono ancora aperte. Per info: studiolegale.fasano@alice.it – whatsapp: 3348120803

 

 

 

ULTIME NEWS

VITTORIE RECENTI