DOCENTI: PIANO DI MOBILITA’ 2016/2017 – ECCO COME LO STATO ITALIANO HA CALPESTATO I DIRITTI DI MIGLIAI DI DOCENTI – AVVIO RICORSI PER RIMANERE NELLA SEDE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA – AVVIO DENUNCIA PER VIOLAZIONI COMUNITARIE
La condotta del MIUR concretizzata nella recente mobilità 2016/2017, rappresenta un gravissimo oltraggio alla dignità di migliaia di docenti costretti ad allontanarsi dalle proprie abitazioni, dalle famiglie e dagli affetti più cari.
Non solo: nuclei familiari disgregati, armonie spezzate e, cosa ancor più grave, onere economico al di sopra delle retribuzioni promesse.
Ed ancora: una mobilità contraddistinta dalla precarietà ed incompetenza dell’azione amministrativa. Comunicazioni pervenute oltre i termini legali, attese estenuanti, comunicazione dell’obbligo di trasferimento a soli 15 giorni dalla presa effettiva di servizio (id est: 1° settembre). Un modus operandi insostenibile, se non mostruoso.
Questa deportazione di massa architettata dal MIUR è indecorosa per il nostro Stato; lesiva per la dignità del lavoratore; dannosa per le tasche del docente. Ad sintetim: siamo lontani anni luce dagli standard comunitari!
Caro MIUR, ti poniamo un quesito: Vuoi che il docente venga allontano migliaia di km dalla propria abitazione?
Bene, rimettiti in linea, aumenta gli stipendi, assicura una retribuzione che sia commisurata alle esigenze di vita “reali”.
Con gli attuali standard puoi solo garantire la sopravvivenza e questo, lo Sai bene, non è corretto, rectius, non è permesso!
Questo allontanamento coatto comporterà gravi oneri e costi impegnativi per il lavoratore in buona fede. La retribuzione potrà coprire solo le spese di mantenimento. Ai docenti non rimarrà più nulla.
Un impoverimento becero legittimato dalle Tue irragionevoli scelte.
Appare utile significarTi che gli Stati europei virtuosi – e non è questo il nostro caso – assicurano retribuzioni dei docenti commisurate alle reali esigenze di vita. Quindi, se il docente viene allontanato dalla propria abitazione, è norma che lo Stato indennizzi i costi di tali trasferte.
In pratica: dovresti coprire i costi di alloggio, spostamento e sostentamento.
Ma non lo fai perché non sei neppure in grado di gestire in modo trasparente ed oculato le pecunie pubbliche, letteralmente dissipate dai Tuoi rappresentanti.
Quindi, Tu Stato italiano, oggi – estate 2016 – stai legittimando la seguente condotta: annientamento della dignità del lavoratore.
A tale aspetto occorre far riferimento per cogliere a fondo il significato di tutto il complesso dei diritti afferenti i rapporti economici ed etico- sociali. Il riconoscimento del diritto al lavoro, collegato ad esigenze di ordine personale e a valori di natura sociale, si richiama, infatti, al principio diuguaglianza sancito dall’art.3 della Costituzione, per garantire tutti i lavoratori, rispetto ai quali lo Stato si assume l’obbligo di rimuovere gli ostacoli impedienti la loro partecipazione alla vita collettiva.
Si profila così la più ampia tutela della sua posizione, estesa anche alla considerazione del valore del diritto professionale di ciascun prestatore di lavoro. Tale diritto investe non solo le modalità dattuazione del rapporto lavorativo, ma anche le condizioni ambientali in cui esso si esplica, configurandosi pertanto come tutela della libertà, della salute e della dignità di persona- lavoratore.
Con la legittimazione alla deportazione di massa, invece, Tu Stato, hai letteralmente annientato tali principi.
Docenti ultra cinquantenni sradicati dal proprio ambiente per essere catapultati in ambiti totalmente estranei alle proprie abitudini di vita.
E’ forse questo il concetto di dignità a cui faceva riferimento la sentenza Mascolo?
Caro Stato italiano, caro Renzi e cari amministratori del MIUR Vi vogliamo rammentare che il piano straordinario di assunzioni e la conseguente mobilità cui siete stati costretti ad applicare (quindi non prendetevi i meriti della stabilizzazione perché è stato un vero e proprio obbligo per VOI) doveva essere attuato in assoluta armonia ai principi comunitari
Il piano di mobilità da Voi architettato, invece, è un terreno denso di violazioni comunitarie.
Forse avete dimenticato che ciascuno Stato membro deve attribuirsi organismi efficaci con adeguate competenze incaricati di promuovere la parità di trattamento, analizzare i problemi incontrati dai lavoratori dell’Unione e dai loro familiari, valutare possibili soluzioni e fornire loro assistenza specifica.
Condotta, oggi, certamente estranea al Vostro agere amministrativo.
Il diritto di tutti all’uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori. Oggi, invero, si registra, questa discriminazione in danno dei soli docenti italiani.
L’occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono notevolmente alla piena partecipazione degli stessi alla vita economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale. Id est: il Vostro piano di mobilità annulla in toto tali principi. Anzi, li annienta!
Non solo.
Nel Vostro piano di mobilità non esistono misure idonee a tutelare anche i docenti portatori di handicap. La Legge 104 è stata totalmente disapplicata, o meglio, applicata anche in favore di chi non aveva diritto ad ottenere tali benefici.
Nella sua raccomandazione 86/379/CEE del 24 luglio 1986 concernente l’occupazione dei disabili nella Comunità, il Consiglio ha definito un quadro orientativo in cui si elencano alcuni esempi di azioni positive intese a promuovere l’occupazione e la formazione di portatori di handicap, e nella sua risoluzione del 17 giugno 1999 relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili, ha affermato l’importanza di prestare un’attenzione particolare segnatamente all’assunzione e alla permanenza sul posto di lavoro del personale e alla formazione e all’apprendimento permanente dei disabili.
Vi sono, infatti, norme[1] che ampliano il contenuto del ruolo della posizione del dipendente nellambito dellorganizzazione del rapporto di lavoro, ed afferiscono alla tutela di interessi dei quali il lavoratore è portatore anche allesterno del luogo di svolgimento della prestazione, poiché assumono contenuti non solo economico- professionali ma anche personali e sociali.
Alla rilevanza del ruolo attivo del lavoratore, così come si configura nella più recente normativa, è sottesa la spinta, che già animava il costituente, verso una cultura della prevenzione il cui perno sia la cultura della dignità della persona, che costituisce fondamento ideologico imprescindibile di ogni ulteriore evoluzione sia sul piano sociale sia sul piano sociale e civile.
I valori della libertà, dignità e riservatezza, così come la rilevanza della condizione di benessere psico- fisico del lavoratore, tendono ad ampliare la gamma delle disposizioni normative inerenti i limiti imposti alla discrezionalità delle scelte del datore di lavoro. Anche lesercizio del potere di controllo trova una rigorosa delimitazione nellart.6 dello Statuto dei lavoratori e nellart.4 con il richiamo alla dignità e alla riservatezza che limita linterferenza nella sfera morale del subordinato. Lammissibilità dei controlli anche a distanza, in relazione ai caratteri organizzativi della prestazione di lavoro e alla tutela dellintegrità fisica dei prestatori, viene condizionata alle indicazioni fornite dai lavoratori stessi e dalle loro Rappresentanze Sindacali, restando sottratta alla mera valutazione discrezionale del datore di lavoro. Per il diritto alla riservatezza si è positivamente registrata nel nostro ordinamento giuridico una certa influenza della giurisprudenza tedesca che tende a riportare tale diritto nella sfera del più generale diritto della personalità allauto- determinazione. Ciò perché nel nostro sistema giurisprudenziale il diritto alla riservatezza rappresenta non solo un bene giuridico tutelato come diritto soggettivo, ma è anche lespressione di unesigenza fortemente sentita in campo sociale ed europeo.
Ecco perchè il piano di mobilità 2016/2017 annienta letteralmente i principi di cui sopra.
Per questo dobbiamo agire per bloccare questo scempio giuridico. Occorre denunziare la gravissima violazione comunitaria applicata dallo Stato italiano.
Il nostro Stato ha elegantemente eliso agli obblighi comunitari scaturenti dalla sentenza Mascolo.
L’obbligo alla stabilizzazione non prevedeva la precarizzazione economica del docente, come legittimato oggi!
La stabilizzazione doveva garantire lo stretto rapporto organico di interdipendenza tra integrità psico- fisica ed economica del docente.
L’obbligo retributivo, pertanto, in virtù del sinallagma contrattuale, costituirà il principale adempimento del datore di lavoro a cui corrisponderà la prestazione lavorativa della controparte, considerando che la corresponsione economica dovrà essere adeguata a quella dell’obbligazione lavorativa.
E’ l’art.36 della nostra Carta Costituzionale, infatti, a sancire che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, che dovrà essere sufficiente ad assicurare per sé e per la sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Bene, l’attuale quadro di mobilità 2016/2017 ha calpestato tali principi.
Cosa possono fare i docenti lesi da questa condotta insopportabile?
Devono pretendere di rimanere nella sede di assegnazione provvisoria. Quella dell’anno di prova.
Come?
Presentando in primis richiesta di conciliazione per poi adire il Giudice del Lavoro competente.
Occorre fare solo questo?
No. Bisogna SUBITO denunciare la violazione comunitaria in Commissione Europea a mezzo di una delegazione di docenti che consegni direttamente l’atto alla delegazione Europea con sede a Roma. Non solo, l’atto di denunzia verrà inserito in piattaforma comunitaria. La violazione dei principi comunitari è palese ed è necessario che l’Europa intervenga in questo caos di anniantemento dei diritti umani.
Come si attua questa denuncia?
Lo studio legale Fasano, sta raccogliendo le adesioni per questa azione di massa. Basta inviare una mail al seguente indirizzo: studiolegale.fasano@alice.it.
Per tutte le info, relative alle nostre azioni per poter rimanere nella sede i assegnazione provvisoria inviate una mail a: studiolegale.fasano@alice.it. Vi invieremo il fax simile con tutti gli step da seguire.
Potete anche mandare un messaggio WHATSAPP al seguente numero: 334/8120803 con la seguente dicitura” richiesta informazioni ricorso assegnazione provvisoria”.
Lo studio legale Fasano potrà seguire processualmente docenti provenienti da ogni ambito di assegnazione su tutta la penisola.
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