LICENZIAMENTO LAVORATORE SUBORDINATO – VITTORIA SUL TRIBUNALE DI PALERMO PER LO STUDIO LEGALE FASANO – OBBLIGO DI REINTEGRA SUL POSTO DI LAVORO E RISARCIMENTO DEL DANNO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO – LICENZIAMENTI PER CRISI AZIENDALE – RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE – TAGLIO COSTI PERSONALE
Gennaio 23, 2018
RICONOSCIMENTO PRE RUOLO PARITARIE: NUOVA VITTORIA OTTENUTA ANCHE IN FASE DI MERITO PER LO STUDIO LEGALE FASANO – IL TRIBUNALE DI PATTI RICONOSCE CON SENTENZA L’INTERO SERVIZIO PER UN NOSTRO RICORRENTE AI FINI DELLA MOBILITA’ E DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA – AVVIO NUOVI RICORSI IN PREVISIONE DELLA NUOVA MOBILITA’
Gennaio 30, 2018

DOCENTI PARITARIE – CLAMOROSA VITTORIA AL CONSIGLIO DI STATO – LA GIURISDIZIONE APPARTIENE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO – IL CONSIGLIO DI STATO RIBALTA LA DECISIONE DEL TAR LAZIO ED ACCOGLIE IL RICORSO ELABORATO DALLO STUDIO LEGALE FASANO

Gennaio 23, 2018

La questione paritarie non si arresta! Vittoria al Consiglio di Stato per il nostro studio che ha seguito la vicenda con il Cassazionista, avv. Marco Cecilia di Roma.

Sulle paritarie siamo stati i primi a batterci in seguito alla pubblicazione dell’OM n. 241 dell’8 aprile 2016 nella parte in cui, in modo del tutto illogico, irrazionale ed in difetto di motivazione, si è deciso di non valutare il pre ruolo ai fini delle graduatorie di mobilità (PUNTEGGIO INVERO VALUTATO AI FINI DELL’IMMISSIONE IN RUOLO).

Abbiamo, quindi, avviato un ricorso al TAR Lazio che, accolto in fase cautelare, è stato poi messo da parte dallo stesso TAR che ha deciso di dichiarare il difetto di giurisdizione e rimandare tutto al Giudice del Lavoro.

Ma Noi non ci siamo arresi a tale pronunzia ed abbiamo impugnato tutto dinanzi al Consiglio di Stato che oggi conferma l’errore di valutazione in cui è incorso il Tar.

Il Giudice di appello, infatti, ha stabilito che la giurisdizione in materia (impugnazione del CCNI nella parte in cui non riconosce il servizio pre ruolo paritarie) appartiene alla giurisdizione del Giudice Amministrativo e che tale valutazione debba, quindi, essere definita dal Tar nel merito.

Per info sulla nostra iniziativa legale potete contattare lo studio al seguente indirizzo e mail: studiolegale.fasano@alice.it oppure inviare un messaggio Whatsapp al 334/8120803.

Le adesioni ai nostri ricorsi sono ancora aperte PER TUTTI I DOCENTI CHE NON HANNO ANCORA AVVIATO NESSUN RICORSO O CHE HANNO AVVIATO RICORSO ANCHE AL GIUDICE DEL LAVORO.

PERCHE’ SPETTA IL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO

Migliaia di docenti, quindi, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera, non possono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, risulti meno favorevole rispetto a quello riservato agli altri lavoratori docenti.

I docenti del pre ruolo paritario, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera, non possono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, risulti meno favorevole di quello riservato al riguardo agli altri lavoratori docenti. Scuola statale e scuola paritaria presentano pari dignità ai fini del corretto attribuzione del punteggio per la mobilità territoriale e per la ricostruzione di carriera.

In questo caso infatti i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62), devono essere valutati, ai fini delle graduatorie di mobilità e della ricostruzione di carriera, nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 2° del D.L. n. 255/2001 che ha previsto testualmente quanto segue: “I servizi di insegnamento prestati dal 1°settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

Punto. La questione è così lineare dal punto di vista normativo che non genera alcun dubbio interpretativo.

Fin dall’inizio abbiamo creduto in questa battaglia. Da quando i nostri occhi increduli hanno letto il testo dell’O.M. 241/2016 nella parte in cui in modo del tutto incomprensibile, ha così sancito il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile!

Da qui, il deposito di più di 150 ricorsi a tappeto su tutta la penisola, compresa la richiesta di annullamento di atti di macro organizzazione dinanzi la giurisdizione amministrativa del TAR Lazio.

Ma nonostante ciò, a pochi mesi dall’apertura della nuova contrattazione, le amministrazioni scolastiche centrali fanno orecchie da mercante.

La nuova CCNI sicuramente applicherà i medesimi criteri – illegittimi ed ingiusti – degli anni precedenti. Negando valore e punteggio a tutti i docenti che hanno reso una prestazione in eguale dignità professionale, rispetto ai colleghi che hanno maturato il pre ruolo nello Stato e che oggi possono farlo valere.

Una sola amara constatazione: Fantadiritto elaborato dal MIUR in danno dei docenti in buona fede.

Dunque, ne discende che la disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/17 nella parte in cui dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” contrasta con le normative sopra richiamate in materia di parità scolastica. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Né, al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, si potrebbe fondatamente valorizzare (come spesso evidenzia la difesa del MIUR) il riferimento operato dagli artt. 360 comma 6 e 485 del D.Lgs. n. 297/94 al riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie gareggiate, essendo del tutto evidente che la disposizione, che utilizza una terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, oggi non possa che trovare applicazione nei confronti delle scuole paritarie.

Pertanto, la disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/17 dev’essere disapplicata, con affermazione del diritto al riconoscimento, sia ai fini della ricostruzione della carriera che nella graduatoria di mobilità per l’a.s. 2017/2018 nonché per quelle successive, del servizio d’insegnamento svolto presso la scuola primaria paritaria e alla relativa valutazione nella suddetta graduatoria, con condanna dell’amministrazione resistente all’attribuzione del relativo punteggio.

Questo è quello che chiediamo e questo è quello che, prima o poi, otterremo per tutti i nostri ricorrenti.

Perché è una lunga battaglia dove, alla fine, trionferà la giustizia. Non importa quando e come. Alla fine tutti i docenti del pre ruolo potranno finalmente avvalersi di un diritto negatogli per troppi anni a causa di condotte certamente censurabili dal punto di vista giuridico e morale.

Io credo fermamente che l’ora più bella di qualsiasi uomo, la più grande realizzazione di ciò che ha più a cuore, è quel momento in cui ha messo il suo cuore in una buona causa e giace esausto sul campo di battaglia – vittorioso.

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VITTORIE RECENTI

Dicembre 15, 2022

Docenti istituti paritari: con sentenza comunicata il 7 dicembre 2022 i docenti di istituti paritari ottengono la condanna del Ministero: riconosciuto l’intero punteggio pre-ruolo paritario ai fini giuridici, economici e della ricostruzione di carriera. Nessuna prescrizione del diritto.