Con SENTENZA DI MERITO di accoglimento totale recante la recentissima data del 4 dicembre 2018 – SCARICA QUI IL PROVVEDIMENTO:SENTENZA-104 – il Tribunale di Palermo ha accolto in toto tutte le nostre ragioni difensive.
IL CASO
Il MIUR aveva irrazionalmente negato alla nostra cliente il diritto ad essere assegnata nell’ambito di residenza del genitore disabile, affetto da disabilità GRAVE, ex art. 3 comma 3, L. 104/1992.
La docente, su nostro consiglio, aveva espressamente inserito la documentazione comprovante il diritto di precedenza in sede di domanda di mobilità, precedenza, pur tuttavia, negata dal MIUR con notifica del trasferimento.
La docente, quindi, è stata trasferita – in fase di mobilità interprovinciale – in ambito che di diritto non le spettava, DISTANTE MIGLIAIA DI KM DALLA FIGURA PATERNA CHE NECESSITAVA DI CONTINUE CURE ED ASSISTENZA.
Muovendo da tali illegittime scelte del MIUR il nostro studio ha impugnato il trasferimento ritenendolo illegittimo, oltre che lesivo della dignità del disabile, ex art. 32 della Costituzione.
Non solo. E’ stato evidenziato che il CCNL non può derogare ad una norma primaria dello Stato che riconosce DIRITTO ASSOLUTO DI PRECEDENZA AL DOCENTE CHE ASSISTE UN FAMILIARE DISABILE secondo il criterio di vicinitorietà.
Il Tribunale ha, pertanto, accolto la nostra lettura, statuendo, ad sintetim che: “le clausole della contrattazione collettiva non sono conformi alle norme di legge che regolano la materia e non possono pertanto trovare applicazione nei confronti della ricorrente”.
CHI PUO’ FARE RICORSO
- I docenti che assistono in modo esclusivo (referente unico) un familiare disabile, affetto da Handicap grave, ex art. 3, comma, L.104/1992.
- Occorre dimostrare di essere unico soggetto addetto alla cura del beneficiario della L. 104/1992 (padre, madre, fratello, sorella, zia, zio, nonno, nonna, suocero, suocera + altre condizioni di parentela che dovranno essere analizzate con il legale).
- I docenti della fase interprovinciale della mobilità.
MODALITÀ DI RICORSO
E’ possibile ricorrere in forma individuale, con ricorso al Giudice del lavoro, mediante impugnazione del singolo trasferimento, o in forma collettiva, con ricorso al Tar Lazio, mediante impugnazione dell’ordinanza nazionale sulla mobilità.
La differenza di procedura verrà consigliata dal legale al momento del colloquio informativo. Il motivo è questo: alcuni tribunali rigettano i ricorsi individuali. Il ricorso al Tar collettivo, indi, è consigliato per chi ricade in un foro che attualmente appare con lettura restrittiva del caso.
Il ricorso individuale, invece, è consigliato ai docenti che svolgono la prestazione in ambito il cui Tribunale è favorevole, come, ad esempio, il Tribunale di Palermo.
Quindi, chi esercita, a titolo esemplificativo, la prestazione a Palermo – ad esempio in assegnazione provvisoria – potrà fare ricorso individuale.
Chi, invece, è rimasto titolare, ad esempio a Firenze, foro ad oggi super ostile – potrà fare ricorso al Tar Lazio in forma collettiva.
COLLOQUIO INFORMATIVO CON L’AVVOCATO ANGELA MARIA FASANO
Chi è interessato al suddetto ricorso può prenotare, senza alcun spesa, un colloquio preventivo con il nostro legale di riferimento che analizzerà la vostra situazione curriculare e professionale, al fine di comprendere se vi sono le condizioni per poter istruire il ricorso.
Per poter accedere al nostro colloquio informativo occorre chiedere un appuntamento telefonico – a carico dello studio – a mezzo dei seguenti canali: E MAIL: studiolegale.fasano@virgilio.it – Whatsapp: 334/8120803.
Lo staff legale
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Modello ricorso collettivo precedenza lex 104_92 2019
modello ricorso individuale docenti mobilità per riconoscimento 104