Con recentissima sentenza di merito del 04 APRILE 2019 – SCARICA PROVVEDIMENTO – il Tribunale di Taranto: VITTORIA-TARANTO, Sezione Lavoro, ha accolto le domande avanzate dallo studio legale Fasano per un docente illegittimamente trasferito in ambito differente rispetto alle preferenze espresse in sede di domanda di mobilità.
il docente, pertanto, potrà rientrare, finalmente, in via definitiva presso l’ambito di residenza del familiare disabile.
E’ il caso di un docente (referente unico di un disabile in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992) che ha partecipato alla fase di mobilità interprovinciale, FASE, SI NOTI BENE, PER CUI IL CCNI NON PERMETTE AI DOCENTI DI POTER BENEFICIARE DELLA PRECEDENZA DI CUI ALL’ART. 33 L. n. 104/1992. PRECEDENZA, INVERO, ACCORDATA AI SOLI DOENTI CHE PARTECIPANO ALLE OPERAZIONI DI MOBILITA’ PROVINCIALE E CIO’ IN ASSOLUTO SPREGIO DEL PRINCIPIO DI PARITA’ DI TRATTAMENTO NELLE MEDESIME CONDIZIONI DI IMPIEGO STABILITE DALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA.
La vittoria permetterà al docente di avvalersi del diritto di precedenza per sempre. Con tale provvedimento, invero, è stato ordinato “il trasferimento in una delle sedi nella provincia di Agrigento richieste con il ricorso originario o in ambito territoriale Sicilia, per la classe di concorso di cui alla domanda amministrativa e secondo l’ordine di preferenza ivi indicato”.
Un provvedimento che apre le speranze per i molti docenti della recentissima mobilità 2019/2020 cui tale diritto, oggi, è gravemente compromesso.
Appare assurdo, invero, che nelle operazioni di mobilità la precedenza possa essere fatta valere dai soli docenti della mobilità provinciale. Il MIUR, implicitamente, afferma con questa condotta che nel nostro Stato vi sono portatori di handicap di serie A e di serie B: i primi, i congiunti dei docenti della mobilità provinciale. I secondi, i congiunti dei docenti della mobilità interprovinciale. Una lettura, irrazionale, illogica applicata contra legem, oltre che fortemente lesiva della DIGNITA’ PERSONALE!
Muovendo da tale assunto il nostro studio, in questi mesi, si è attivato promuovendo una serie di ricorsi a cascata su tutto il territorio nazionale. Sono stati diversi i tribunali che hanno accolto la nostra tesi ricollocando il docente nell’ambito di residenza del disabile in via definitiva (ecco le nostre vittorie: Tribunale di Palermo, Tribunale di Roma, Tribunale di Ragusa, Tribunale di Patti, Tribunale di Termini Imerese, Tribunale di La Spezia, Tribunale di Taranto, Tribunale di Pisa, Tribunale di Vicenza – Fonte www.avvocatofasano.com).
MOBILITA’ 2019/2020: COME COMPORTARSI?
La nuova contrattazione anche per le operazioni di mobilità 2019/2020 non permette ai docenti aventi diritto il riconoscimento della precedenza. Il contratto collettivo, purtroppo, è chiaro al riguardo e ciò con gravissime ripercussioni in seno al familiare che necessita di cure a assistenza continua.
Ma vi è di più.
Con la sua condotta il MIUR, invero, sta violando un comando normativo stabilito dalla Legge e dal Testo Unico in materia di legislazione scolastica.
Questi docenti, quindi, potranno rivolgersi al nostro studio per verificare l’esistenza dei presupposti curriculari per ricorrere, anche in relazione al foro di competenza.
Per queste ragioni, i docenti che si stanno apprestando a presentare domanda di mobilità (dall’11 marzo 2019 al 5 aprile 2019) e che vantano la precedenza per essere referenti unici del disabile, dovranno allegare alla domanda di mobilità il modello di istanza scaricabile dal nostro e book: https://www.avvocatofasano.com/sos-mobilita-guida-pratica-alla-mobilita-docenti/. Tale istanza dovrà essere scaricata, compilata, scansionata ed allegata in sezione D alla domanda di mobilità, nonché trasmessa a mezzo PEC all’ambito che elabora il movimento. Una volta ricevuta la mail di conferma del trasferimento, ove non fosse stata riconosciuta la precedenza, il docente entro 10 GIORNI DECORRENTI DALLA RICEZIONE DELLA MAIL DA PARTE DEL MIUR potrà fare reclamo. Il modello di reclamo è sempre scaricabile dal nostro sito nell’Ebook sopra indicato.
Ove il MIUR, in seguito a motivato reclamo, non dovesse rispondere al docente, quest’ultimo potrà attivare la tutela legale a mezzo ricorso.
NB: Ogni caso deve essere esaminato con attenzione, poiché non tutti i docenti presentano la medesima situazione curriculare e familiare.
ATTENZIONE
Si potrà esperire ricorso solo dopo aver proposto reclamo secondo le modalità previste dal CCNI. Il termine per presentare reclamo è di 10 giorni.
Per info: studiolegale.fasano@virgilio – Whatsapp: 334/8120803 – testo messaggio: informazioni ricorso precedenza L. 104/1992.
Lo staff legale di studio legale Fasano