AL TAR LAZIO I DOCENTI DELLE PARITARIE ESULTANO – DICHIARATO VALIDO TUTTO IL PUNTEGGIO – ANNULLATA LA DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – PRE RUOLO STATALE E PRE RUOLO PARITARIO HANNO LO STESSO VALORE – ACCOLTO IL RICORSO PROMOSSO DALLO STUDIO LEGALE FASANO – PROVVEDIMENTO DI PORTATA NAZIONALE – ARTICOLO PUBBLICATO NE “L’AVVENIRE” – AVVIO NUOVO RICORSO COLLETTIVO 2019.
Gennaio 8, 2019
DOCENTI ESILIATI AL NORD DAL PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI EX LEGGE 107/2015 – VITTORIA DELLO STUDIO LEGALE FASANO AL CONSIGLIO DI STATO – LA QUESTIONE E’ GIURIDICAMENTE RILEVANTE PER L’ORGANO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – QUESTIONE RIMESSA AL TAR LAZIO PER IL MERITO – AVVIO NUOVI RICORSI PER LA MOBILITA’ 2019/2020 – ANALISI DEI PRESUPPOSTI SU CUI SI BASA IL RICORSO E FONDAMENTO LEGALE
Febbraio 19, 2019

DOCENTI – MOBILITA’ – DOCENTE TORNA A CASA – NUOVO ACCOGLIMENTO TOTALE DEL 23 GENNAIO 2019 – RICONOSCIUTA LA PRECEDENZA A CHI ASSISTE UN FAMILIARE DISABILE – DIRITTO DI PRECEDENZA ASSOLUTA EX ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/1992.

Gennaio 28, 2019

Il Tribunale del Lavoro di Termini Imerese, con sentenza n. 43 scarica  resa nel procedimento recante il NRG 2375/2017 ha accolto le nostre ragioni difensive, riconoscendo alla ricorrente il diritto di essere collocata, con precedenza assoluta, nell’ambito di residenza del disabile.

In particolare, il Tribunale ha così statuito sul punto: “Sicché, tenuto conto che l’art 33 c. 5 della legge 104/1992, accorda al “ lavoratore di cui al comma 3 (ha) diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ”, va apprezzata la maggiore tutela accordata al portatore di handicap dalla disposizione speciale dell’art. 601 citato: una diversa interpretazione dalla sua lettera, infatti, non sarebbe in piena consonanza con i precetti costituzionali degli articoli 3, comma 2 e 38 della Costituzione, dell’articolo 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009.

Sulla base di quanto esposto, accertata la natura imperativa delle disposizioni in esame, non può non rilevarsi la nullità del CCNI, nella parte in cui nega la precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale al docente che assiste un soggetto portatore di handicap grave.

Va, dunque, dichiarato il diritto della ricorrente a scegliere la sede nella procedura di mobilità, secondo l’ordine di preferenza indicato, fatto salvo il caso di precedenze che trovino fondamento nello stesso fattore di disabilità riconosciuto dall’art. 13.

Poiché è documentale che all’istante sono stati preferiti soggetti con punteggio inferiore e privi di titoli di preferenza, la domanda va accolta come in dispositivo, assorbita ogni ulteriore questione”.

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Le adesioni ai nostri ricorsi individuali e collettivi sono ancora aperte.

CHI PUO’ RICORRERE

Tutti i docenti referenti unici di un disabile grave, ex art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992 che partecipano alle fasi della mobilità interprovinciale, indipendentemente dal grado di parentela.

Per informazioni sulle modalità di ricorso inviare una mail a: studiolegale.fasano@virgilio.it oppure un messaggio Whatsapp al: 334.81.20.803.

 

 

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