Con sentenza del 13 marzo 2023, il Tribunale del Lavoro di Palermo, conferma ancora una volta la tesi elaborata dallo studio legale Fasano di Palermo: la precedenza per cure continuative non può essere applicata discrezionalmente dal Ministero – e ove certificata – il trasferimento deve essere applicata in favore del docente che deve ESSERE TRASFERITO NELLA PRIMA PREFERENZA ESPRESSA IN SEDE DI DOMANDA DI MOBILITA’.
La particolarità della vittoria è insita nella circostanza che la procedura può essere presentata anche da docenti che non presentino né i benefici di cui alla legge n. 104/1992, né una particolare disabilità. Ciò non toglie che anche i docenti disabili, se presente idonea certificazione medica che attesti la presenza di “cicli di cure continuative”, potranno usufruire di tale precedenza. In pratica, la precedenza può essere usufruita sia dai docenti NON DISABILI sia dai docenti DISABILI.
Una lettura nuova, elaborata dallo studio legale Fasano, certamente importante per il corpo docente impegnato in questi giorni con la procedura di mobilità.
La norma contrattuale dell’art. 13 qui in commento, quindi, ha introdotto un trattamento differenziato per coloro che possano essere definiti disabili ai fini della direttiva eurounitaria e della Convenzione delle Nazioni Unite sopra citate, in attuazione delle stesse, prevedendo che essi non debbano necessariamente coincidere con coloro che sono stati dichiarati affetti da handicap sulla scorta della normativa interna, e identificandoli con i lavoratori che di fatto sono sottoposti a cure continuative per patologie gravi, valutando che essi sono affetti da disabilità in senso eurounitaria, cioè da una “limitazione risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
Si tratta, quindi, di una patologia certamente seria, cronica e dolorosa che necessita in via continuativa DI UNA CURA CHE NON PUO’ ESSERE INTERROTTA PER ESSERE ESEGUITA IN ALTRO CENTRO, SOPRATTUTTO QUANDO LA MEDESIMA CURA STA APPORTANDO AL DOCENTE DEI BENEFICI.
Ecco la motivazione della sentenza: La “gravità” della patologia, al fine di evitare la assoluta discrezionalità nella sua valutazione, che, al più, può sostanziarsi in discrezionalità tecnica, va, quindi, valutata in stretta connessione con la necessità di cure continuative, in aderenza, peraltro, con la finalità della norma contrattuale, di consentire l’avvicinamento del docente al luogo in cui stia effettuando e debba in futuro effettuare cure continuative, anche al fine di tutelare l’esigenza del lavoratore di non cambiare terapeuta o struttura ospedaliera, nonché quella dell’Amministrazione a che il docente non si assenti in modo reiterato al fine di recarsi lontano per effettuare le necessarie terapie, esigenze queste che, con tutta evidenza, non vi sarebbero se si trattasse di terapie rivolte alla cura di patologie che non incidono in modo rilevante sulla salute del richiedente. La norma contrattuale, infatti, appare finalizzata a realizzare la tutela antidiscriminatoria prevista dalla direttiva UE n. 2000/78/CE.”
Il ricorso è rivolto al personale docente (non necessariamente disabile) che necessita di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia, ozonoterapia, terapia psicologica, terapia del dolore, ad esempio per fibromialgia, o altre patologie che necessitano di cure a carattere costante, periodico e che non si possono interrompere); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato.
OBIETTIVO RICORSO: Il ricorso ha lo scopo di far ottenere al docente deducente il trasferimento definitivo nel comune di residenza, ove è sottoposto a cicli di cure continuative.
CHI PUO’ PRESENTARE RICORSO: i soli docenti che risultano sottoposti a cicli di cure continuative. La dicitura “CICLI DI CURE CONTINUATIVE” deve essere presente ed indicata nella certificazione medica rilasciata unicamente dai presidi pubblici ospedalieri. Nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto presso il quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.
*ATTENZIONE: se il docente vuole ottenere trasferimento nella propria città di residenza, i cicli di cure continuative DEVONO ESSERE ESEGUITI in un centro specializzato del comune di residenza. Il docente, pertanto, dovrà flaggare la prima preferenza nel comune ove esegue i cicli di cure continuative.
COME FARE VALERE LA PRECEDENZA: occorre inserire la precedenza in domanda di mobilità, avendo scrupolosa cura di allegare il certificato rilasciato dalla A.S.L. di competenza, ove deve inevitabilmente risultare la seguente dicitura: “paziente sottoposto a cicli di cure continuative per grave patologia”.
COME PROPORRE RICORSO: una volta pubblicati i movimenti, se la precedenza non è stata valutata, oppure, è stata valutata, ma senza attribuzione della prima preferenza, ovvero il comune ove il docente è sottoposto a cicli di cure continuative, occorre proporre reclamo entro 10 giorni che decorrono dalla pubblicazione del movimento. Se a seguito del reclamo l’Ufficio scolastico provinciale non ha corretto il movimento, allora si può procedere con il ricorso.
PERSONALE NON DISABILE: la particolarità di questo ricorso è insita nella circostanza che la procedura può essere presentata anche da docenti che non presentino né i benefici di cui alla legge n. 104/1992, né una particolare disabilità. Ciò non toglie che anche i docenti disabili, se presente idonea certificazione medica che attesti la presenza di “cicli di cure continuative”, potranno usufruire di tale precedenza. In pratica, la precedenza può essere usufruita sia dai docenti NON DISABILI sia dai docenti DISABILI.
FONTE NORMATIVA: La norma contrattuale dell’art. 13 qui in commento, quindi, ha introdotto un trattamento differenziato per coloro che possano essere definiti disabili ai fini della direttiva eurounitaria e della Convenzione delle Nazioni Unite sopra citate, in attuazione delle stesse, prevedendo che essi non debbano necessariamente coincidere con coloro che sono stati dichiarati affetti da handicap sulla scorta della normativa interna, e identificandoli con i lavoratori che di fatto sono sottoposti a cure continuative per patologie gravi, valutando che essi sono affetti da disabilità in senso eurounitaria, cioè da una “limitazione risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
Si tratta, quindi, di una patologia certamente seria, cronica e dolorosa che necessita in via continuativa DI UNA CURA CHE NON PUO’ ESSERE INTERROTTA PER ESSERE ESEGUITA IN ALTRO CENTRO, SOPRATTUTTO QUANDO LA MEDESIMA CURA STA APPORTANDO AL DOCENTE DEI BENEFICI.
La “gravità” della patologia, al fine di evitare la assoluta discrezionalità nella sua valutazione, che, al più, può sostanziarsi in discrezionalità tecnica, va, quindi, valutata in stretta connessione con la necessità di cure continuative, in aderenza, peraltro, con la finalità della norma contrattuale, di consentire l’avvicinamento del docente al luogo in cui stia effettuando e debba in futuro effettuare cure continuative, anche al fine di tutelare l’esigenza del lavoratore di non cambiare terapeuta o struttura ospedaliera, nonché quella dell’Amministrazione a che il docente non si assenti in modo reiterato al fine di recarsi lontano per effettuare le necessarie terapie, esigenze queste che, con tutta evidenza, non vi sarebbero se si trattasse di terapie rivolte alla cura di patologie che non incidono in modo rilevante sulla salute del richiedente. La norma contrattuale, infatti, appare finalizzata a realizzare la tutela antidiscriminatoria prevista dalla direttiva UE n. 2000/78/CE.
PRECEDENTI GIURISPRIDENZIALI: la precedenza per cure continuative è stata riconosciuta obbligatoria dalla giurisprudenza. Numerosi i precedenti resi dai Tribunali del lavoro aditi. Tra questi, su patrocinio nel nostro studio legale, primo ricorso in Italia che ha ottenuto questo risultato, il Tribunale del lavoro di Palermo.