RICORSO PER L’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DI II^ FASCIA DEL TRIENNIO 2017/2020 PER I DOTTORI DI RICERCA E PER I DOCENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA AFAM E ITP
Aprile 20, 2017
Riconoscimento punteggio paritarie. Avvio Comitato dei docenti con pre ruolo in istituti paritari. Siamo su tecnica della scuola, capitanati dalla docente Pinca, presidentessa del neo comitato
Maggio 2, 2017

DOCENTI: MOBILITÀ 2017/2018 – PROCEDURA ILLEGITTIMA – AVVIO RICORSI PER MANCATO RICONOSCIMENTO SERVIZIO PRE RUOLO SVOLTO NELLE PARITARIE – AVVIO RICORSI PER MANCATO RICONOSCIMENTO PRECEDENZA DI CUI ALLA LEGGE 104/1992, ART 33.

Aprile 20, 2017

Ancora una volta il MIUR ha confezionato un provvedimento palesemente illegittimo e contra legem. Ci riferiamo al nuovo CCNI 2017/2018 per il comparto scuola. La Tabella dei titoli, infatti, è rimasta invariata anche per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo dell’a.s. 2017/18. Anche per quest’anno, indi, non c’è apertura per la valutazione del preruolo prestato nelle scuole paritarie. D’altronde già nell’intesa era scritto “statale” e ciò faceva presupporre che non ci fosse la volontà di ritornare sull’argomento, nonostante numerose sentenze pesino oggi sulle spalle del Miur.

Cosa è accaduto, nella sostanza? Le graduatorie di mobilità 2016/2017 e la nuova contrattazione collettiva – ipotesi di CCNI – che richiama in toto la norma dell’anno precedente, in modo del tutto illegittimo, non hanno permesso e non permettono oggi il pieno riconoscimento degli anni di servizio prestati nelle paritarie ai fini della mobilità territoriale.

RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE RUOLO SVOLTO NELLE PARITARIE

Per quanto concerne il servizio pre ruolo svolto nelle paritarie il nostro studio ha ottenuto giustizia presso il Foro di Milano con sentenza che rappresenterà importantissimo precedente ai fini della valutazione del servizio pre ruolo ai fini della mobilità ed ai fini della ricostruzione di carriera. Tale provvedimento non è l’unico.

Ecco, in estrema sintesi, uno stralcio del provvedimento che troverete anche in calce alla pagina in formato PDF:

I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” .

Non possono residuare dubbi quindi l’illegittimità con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità della PA (art. 3 e 97 costituzione), non essendovi ragione per discriminare si in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

PQM

il Tribunale di Milano in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando….

Ordina alle amministrazioni convenute, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni del CCNI per la mobilità del personale docente anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui dispone che il servizi prestato nelle scuole paritarie non è valutabile.

Valutare nella graduatoria per la mobilità anno scolastico 2016/2017 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in istituto scolastico paritario dall’anno scolastico 2000/2001 all’anno 2014/2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l’effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 40 punti corrispondenti ai fini dell’attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità con conseguente aggiornamento.

Tutti i docenti interessati alla valutazione del punteggio pre ruolo, in relazione anche al richiamato precedente, potranno contattare il nostro studio.

CHI PUO’ RICORRERE: Tutti i docenti che hanno maturato servizio pre ruolo in istituti paritari, previa produzione dei certificati di servizio o dei contratti di lavoro subordinato siglati con l’istituto.

Lo studio legale potrà patrocinare il giudizio in ogni Tribunale della Penisola, grazie ai fidati collaborati ubicati in ogni capoluogo di Provincia.

I docenti interessati potranno tutelare la propria situazione giuridica aderendo al ricorso promosso dallo studio legale Fasano inviando una mail al seguente indirizzo: studiolegale.fasano@alice.it oppure un messaggio whatsapp al seguente numero: 334/8120803 con la seguente dicitura” richiesta informazioni ricorso paritarie”.

RICORSO MANCATA PRECEDENZA EX ART. 33 LEGGE 04/1992

Al riguardo appare opportuno rilevare, preliminarmente ed in via generale, che dopo la legge n.104 del 1992 – che all’art.33 ha inteso tutelare la continuità dell’assistenza prestata al soggetto bisognevole dal pubblico o privato dipendente, richiedendo, al comma 5, la convivenza nel medesimo domicilio tra lavoratore e portatore di handicap – è intervenuta, nelle more del giudizio la legge 8.3.2000 n.53 che, da una parte, ha eliminato il requisito della convivenza ed ha ribadito la previsione dell’esclusività dell’assistenza, ampliando il numero dei casi nei quali il diritto all’avvicinamento di sede può esser esercitato e, dall’altra, ha ristretto la categoria dei beneficiari, posto che il beneficio ai fini del trasferimento può essere richiesto solo dal dipendente, unico parente o affine, entro il terzo grado, disponibile a prestare l’assistenza necessaria.

In relazione alla posizione dei docenti, ove questi dimostrino, il possesso dei requisiti previsti dalla legge per ottenere il trasferimento in applicazione dell’art.33 L. n.104/1992, non vi è alcun dubbio che provvedimenti normativi di rango secondario che limitino tale beneficio di legge sono palesemente illegittimi.

Orbene, la nuova contrattazione collettiva, al pari di quella dell’anno precedente, ha confezionato un atto palesemente in contrasto con le norme imperative oggi vigenti, prevedendo all’art. 13 del C.C.N.I, per i soli docenti interessati alla fase provinciale la possibilità di esprimere la precedenza normativa.

Tali procedure e fasi, di fatto, hanno creato un evidente discriminazione e disparità di trattamento nelle procedure di mobilità che sono viziate anche da una evidente irragionevolezza che si è concretizzata in una ingiusta disparità di trattamento.

Tali violazioni sono in evidente spregio dei principi dettati dagli artt.3 e 97 della Costituzione, per disparità di trattamento e violazione del principio del buon andamento della P.A.

Del resto, l’art.33 comma 5 della legge 104/1992, come modificato statuisce che “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

Che la natura di tale norma (art.33) è chiaramente di “NORMA IMPERATIVA” in quanto collocata all’interno di una legge contenente “i Principi dell’Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate” che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.

La Suprema Corte di Cassazione, nelle varie decisioni conformi e costanti ha statuito (Sentenza 12097/2010) il divieto di trasferimento del lavoratore beneficiario della L.104/1992 e la priorità assolute delle preferenze delle assegnazioni del posto.

CHI PUO’ RICORRERE: Tutti i docenti in possesso del beneficio di legge di cui all’art. 33 L. 104/1992.

Lo studio legale potrà patrocinare il giudizio in ogni Tribunale della Penisola, grazie ai fidati collaborati ubicati in ogni capoluogo di Provincia.

I docenti interessati potranno tutelare la propria situazione giuridica aderendo al ricorso promosso dallo studio legale Fasano inviando una mail al seguente indirizzo: studiolegale.fasano@alice.it oppure un messaggio whatsapp al seguente numero: 334/8120803 con la seguente dicitura” richiesta informazioni ricorso paritarie”.

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