Docenti istituti paritari: con sentenza comunicata il 7 dicembre 2022 i docenti di istituti paritari ottengono la condanna del Ministero: riconosciuto l’intero punteggio pre-ruolo paritario ai fini giuridici, economici e della ricostruzione di carriera. Nessuna prescrizione del diritto.
Dopo le sentenze di segno decisamente contrario, rese dalla Corte di Cassazione e dalla Corte costituzionale sul punto, si riaccendono le speranze per migliaia di docenti italiani.
Invero, indipendentemente dalla decisione assunta dalla Corte costituzionale nel mese di luglio del 2021, questi docenti hanno ottenuto giustizia grazie ad una lettura EUROUNITARIA offerta dal Tribunale di Termini Imerese, su ricorso patrocinato dallo studio legale Fasano, avvocati Angela e Stefania, studio legale operativo su tutto il territorio nazionale.
E ciò in relazione all’assunto secondo cui la ricostruzione della carriera dei docenti che abbiano lavorato a termine deve essere effettuata valorizzando la loro anzianità con le stesse modalità adottate per il personale che abbia maturato analoga anzianità di servizio mentre era di ruolo.
Secondo il Tribunale adito, invero: “Ne discende che la ricostruzione della carriera dei docenti che abbiano lavorato a termine debba essere effettuata valorizzando la loro anzianità con le stesse modalità adottate per il personale che abbia maturato analoga anzianità di servizio mentre era di ruolo. L’anzianità di servizio in questione non può che essere quella legata al servizio effettivamente prestato (comprensivo di quelle sospensioni -per esempio ferie, malattia, congedi parentali- che, avvenendo per ragioni meritevoli di tutela, vengono equiparate al servizio effettivo), e ciò perché: – la clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE subordina la parità delle condizioni di impiego alla comparabilità tra lavoratori e certamente il lavoro effettivo e la fictio iuris di cui all’art. 11, comma 14 legge 124/1999 non sono comparabili; – la disapplicazione dell’art. 485 D.lgs. 297/1994 per contrarietà alla Direttiva UE implica che non possano trovare applicazione neppure l’art. 489 del medesimo D.lgs. citato e la successiva norma di cui all’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999; trattasi, infatti, di disposizioni entrambe dettate esclusivamente e specificamente “ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli”, ossia appunto ai fini del calcolo dell’anzianità pre-ruolo, da ridursi poi ex art. 485 D.lgs. 297/1994; è evidente che tali disposizioni, inscindibilmente legate alla norma presupposta da disapplicarsi (l’art. 485, appunto) perché in concreto produttiva di discriminazione, sono travolte da tale disapplicazione, non residuando possibilità di applicazione autonoma”.
Pertanto, il trattamento di ricostruzione della carriera ricevuto dall’istante sulla scorta della normativa interna appare violare la Direttiva Comunitaria richiamata, essendo inferiore a quello che le sarebbe spettato per il servizio effettivamente reso.
È stato riconosciuto l’intero punteggio in virtù del principio di non discriminazione comunitaria tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato!
Il Tribunale si è pronunciato anche ai fini della prescrizione determinando che, infine, non può essere accolta l’eccezione di prescrizione formulata dal MIUR in memoria, non essendo soggetto ad alcun termine il diritto di chiedere l’accertamento della effettiva anzianità di servizio (cfr. Cass. n. 2232/2020) ed essendo sorto il diritto a richiedere il pagamento delle differenze retributive, maturate in relazione al servizio pre-ruolo svolto.
Una sentenza, questa, che riaccende le speranze per tantissimi docenti, dopo le sentenze di segno opposto rese dalla Cassazione e dalla Corte costituzionale sul punto, pronunzie, è bene evidenziarlo, mai incentratesi con debita attenzione sul concetto di non discriminazione comunitaria (parità delle condizioni di impiego nel rapporto a termine).
Del resto, La CGUE ha affermato (cfr. sentenza Del Cerro Alonso, sentenza Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres e, più di recente, sentenza Valenza e altri, punti 50 e 51) che: “50. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro dev’essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze Del Cerro Alonso, cit., punto 57, e del 22 dicembre 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 e C-456/09,Racc. pag. 1-14031, punto 54; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 40; sentenza Rosado Pantana, cit., punto 72, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto 47.
Se anche Lei è un docente che ha maturato servizio pre-ruolo paritario e vanta il diritto al riconoscimento contatti il nostro staff per una consulenza legale gratuita.
Faremo valere il riconoscimento ai fini giuridici, economici, della mobilità e della ricostruzione di carriera, anche per le GI di istituto (perdenti posto).
I nostri avvocati saranno lieti di valutare ogni singola posizione con debita attenzione attraverso i seguenti contatti:
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