Nuove speranze per migliaia di docenti che prima della definitiva immissione in ruolo hanno svolto ed intrattenuto con il MIUR rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. La Corte di Appello di Palermo, pronunciandosi sull’appello incidentale promosso dallo studio legale Fasano, con Sentenza n. 457/2018 pubbl. il 26/04/2018 RG n. 518/2016, ha riconosciuto ad un docente palermitano il diritto di ottenere la medesima progressione economica riconosciuta al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato chiedendo di riconoscere e dichiarare il trattamento economico, contributivo e previdenziale arretrati e maturati ai fini della progressione economica e ei fini pensionistici.
L’appellato aveva chiesto di ottenere la medesima progressione economica riconosciuta al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato chiedendo di riconoscere e dichiarare il trattamento economico, contributivo e previdenziale arretrati e maturati ai fini della progressione economica e ei fini pensionistici.
Il MIUR, invero, negava tale diritto.
Per questo in sede di appello con domanda incidentale lo studio legale Fasano ha chiesto la condanna del MIUR alla corretta applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato.
A tal fine, si è richiamato il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall’ordinamento comunitario e, nello specifico, dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” e, inoltre, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi”.
Pertanto, il trattamento retributivo progressivamente collegato all’anzianità di lavoro – che è ciò di cui si discute – rientrava indiscutibilmente nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva, trasposta nel D.Lgs. 368 con la formula di cui all’art.6 cit.
In conclusione, per tutte le considerazioni che precedono, l’Amministrazione convenuta è stata condannata al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti a termine intercorsi e quanto avrebbe dovuto percepire con il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in base ai periodi effettivamente lavorati nei limiti della prescrizione quinquennale (da calcolarsi a ritroso dalla data di deposito del ricorso), oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
CHI E’ INTERESSATO A TALI RICORSI:
Non solo i docenti come nel caso di specie. Ma anche tutti i pubblici dipendenti che hanno svolto, prima della definitiva stabilizzazione, rapporti di lavoro di precariato con la PA.
COME PARTECIPARE:
Inviare una richiesta di informazioni al seguente contatto e mail: studiolegale.fasano@alice.it – Oppure un whatsapp al seguente contatto mobile: 334/8120803 – Dicitura messaggio: richiesta informazioni ricorso progressione retributiva. Lo studio specificherà come agire al fine dell’interruzione della prescrizione quinquennale mediante un modello di diffida che verrà inviato a tutti gli interessati.