DOCENTI, MOBILITA’ 2020/2021: AVVIO DI UN RICORSO AL TAR DEL LAZIO CONTRO L’ORDINANZA MINISTERIALE SULLA MOBILITA’- LA MOBILITA’ DEVE PREVALERE SULLE NUOVE ASSUNZIONI – CONDOTTA ILLEGITTIMA DEL MIUR – PREFERENZA PER IL TRASFERIMENTO DI CHI SIA GIÀ IN RUOLO RISPETTO ALLA ASSEGNAZIONE DI SEDE PER LE NUOVE NOMINE – DOCENTI TRASFERITI AL NORD A CASA
Aprile 30, 2020
DOCENTI E MOBILITA’: ESITO DEI MOVIMENTI SU SCALA NAZIONALE PREVISTO PER IL 29 GIUGNO 2020. COSA FARE E COME COMPORTARSI UNA VOLTA RICEVUTA LA NOTIFICA DEL MOVIMENTO. FAC SIMILE DEL RECLAMO
Giugno 12, 2020

DOCENTI E MOBILITA’ 2020/2021NUOVA VITTORIA PER LO STUDIO LEGALE FASANO DEL 5 GIUGNO 2020 – DIRITTO ASSOLUTO DI PRECEDENZA EX LEGGE 104/92 ANCHE PER CHI ASSISTE LA SUOCERA DISABILE.

Giugno 8, 2020


Il Tribunale civile di Palermo, sezione Lavoro, con innovativa e unica sentenza del 5 giugno 2020 ha riconosciuto al docente ricorrente – FASE C assunto con Lex 107/2015 – IL DIRITTO ASSOLUTO DI PRECEDENZA poiché referente unico della SUOCERA disabile portatrice di handicap grave ex articolo 3 comma 3 della L. 104/92.
La sentenza ha portata innovativa poiché stravolge le letture rese dagli USR sul punto.
La lettera della norma, infatti, non “cita” i suoceri o le suocere come parenti o congiunti diretti per far scattare il diritto assoluto di precedenza.
Pur tuttavia, come si legge nel testo allegato, il Giudice ha interpretato ed accolto la tesi dello studio legale Fasano per cui la locuzione “persona da assistere” deve essere interpretata in senso ampio, non potendo limitare tale locuzione ai soli parenti più stretti atteso che il diritto alla salute del disabile non può subire limitazioni anche in ossequio ai principi di tutela del bene vita di cui all’articolo 32 della nostra Carta Costituzionale.
Una interpretazione che si giova dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali di tutti gli individui da tutelare, quindi, anche della SUOCERA, benché non calendata dalla norma.
Così si legge nella sentenza: Ciò posto, la preferenza va certamente accordata alla ricorrente, essendovi prova sia dello stato di disabilità della suocera, il cui coniuge ha età ben superiore a 65 anni, sia della convivenza della ricorrente – il cui marito espleta attività lavorativa fuori dal Comune – con la stessa.
Va dichiarato il diritto della ricorrente a scegliere la sede nella procedura di mobilità, secondo l’ordine di preferenza indicato, fatto salvo il caso di precedenze che trovino fondamento nello stesso fattore di disabilità riconosciuto dall’art. 13.”
I docenti referenti di un parente, congiunto e, quindi, anche di una suocera o suocero disabile GRAVE ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992 potranno far valere il diritto assoluto di precedenza nelle operazioni di mobilità con relativo diritto al trasferimento nella città di residenza del disabile.
Un provvedimento questo che potrà essere d’aiuto a tantissimi docenti ai quali attualmente questo diritto è negato.
avv.ti Angela Fasano e Stefania Fasano del foro di Palermo

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