IL DATO NORMATIVO: “i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” .
COSA HA STABILITO IL MIUR CON L’ORDINANZA RESA IN DATA 8 APRILE 2016: HA STRAVOLTO IL PRINCIPIO DI CUI SPPRA. Ed invero, la tabella di valutazione dei titoli, allegata all’atto impugnato, non permette agli odierni ricorrenti di poter correttamente inserire gli anni di servizio prestati nelle paritarie ai fini della mobilità territoriale. Quindi, in modo del tutto incomprensibile, il servizio prestato nelle scuole secondarie paritarie o legalmente riconosciute, non ha nessun valore di punteggio per la mobilità a domanda, d’ufficio e per le graduatorie interne d’Istituto, in quanto non sono servizi riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera.
COSA HA FATTO IL NOSTRO STUDIO: abbiamo impugnato l’ordinanza resa dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio di Gabinetto del MIUR – Prot. n°000241 del 08/04/2016 – con cui è stata disciplinata “la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui, nella tabella di valutazione dei titoli e relativi allegati non permette il riconoscimento del servizio pre ruolo prestato dai ricorrenti negli istituti paritari
CHI NON HA ADERITO AI RICORSI PUÒ ANCORA FARLO? In seguito alle numerose richieste pervenute dopo la nostra vittoria in sede cautelare al Tar Lazio (sospensione degli effetti dell’ordinanza in seguito all’udienza del 23 giugno 2016 – la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera negli gli ambiti territoriali, coinvolgendo, tutti i docenti, fatta eccezione per coloro che risultano immessi in ruolo nelle fase 0 e nella fase A).
il seguente comunicato:
“per chi non ha potuto impugnare l’ordinanza del MIUR sulla mobilità 2016/2017, perché’ decorso il termine di 60 giorni, si significa che stiamo avviando i ricorsi Straordinari al Presidente della Repubblica (Il ricorso straordinario è trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere, che viene reso in camera di consiglio) da depositare entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Comunicato valido solo per chi non ha aderito e vuole ancora partecipare.
Le adesioni scadono il 20 luglio 2016. Per info: studiolegale.fasano@alice.it
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