IL DATO NORMATIVO: L’art. 73, della L. 107/2015, dall’anno scolastico 2016/2017, stabilisce che la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera negli gli ambiti territoriali, coinvolgendo, tutti i docenti, fatta eccezione per coloro che risultano immessi in ruolo nelle fase 0 e nella fase A.
COSA HA STABILITO IL MIUR CON L’ORDINANZA RESA IN DATA 8 APRILE 2016: una l’illegittima ed intollerabile deroga al comma 73 ed al comma 108 della L. 107/2015 sopra citata, vietata dalla legge stessa, al comma 196.
L’ordinanza ministeriale, invero, ha introdotto una grave, illegittima ed irrazionale modifica, alle prescrizioni normative imperative, poiché permetterà, unicamente ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, di precedere e, conseguentemente, scavalcare i nuovi assunti – gli odierni ricorrenti – nella sequenza delle fasi della mobilità territoriale.
COSA HA FATTO IL NOSTRO STUDIO: abbiamo impugnato l’ordinanza resa dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio di Gabinetto del MIUR – Prot. n°000241 del 08/04/2016 – con cui è stata disciplinata “la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/2017 ” nella parte in cui, agli artt. 8 e 9, deroga alla Legge 107/2015, commi 73 e 108; deroga non ammessa dalla stessa Legge 107/2015, al comma 196.
QUALE RISULTATO È STATO OTTENUTO: abbiamo vinto in sede cautelare. Ed infatti, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 il Tar Lazio, con provvedimento n. 3589/2016 ha accolto la nostra strategia difensiva in merito agli aspetti tecnicamente illustrati in sede cautelare.
Le doglianze proposte, alla luce della cognizione sommaria propria della fase cautelare sono apparse fondate, sicché, anche al fine di delibare le censure di ordine costituzionale, il Tar ha accolto la domanda di sospensione fino all’udienza di merito, fissata per il 20 ottobre 2016.
Si è riaperta, quindi, la speranza per migliaia di docenti illegittimamente scavalcati in sede di mobilità territoriale.
CHI NON HA ADERITO AI RICORSI PUÒ ANCORA FARLO? In seguito alle numerose richieste pervenute dopo la nostra vittoria in sede cautelare al Tar Lazio, il seguente comunicato:
“per chi non ha potuto impugnare l’ordinanza del MIUR sulla mobilità 2016/2017, perché’ decorso il termine di 60 giorni, si significa che stiamo avviando i ricorsi Straordinari al Presidente della Repubblica (Il ricorso straordinario è trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere, che viene reso in camera di consiglio) da depositare entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Comunicato valido solo per chi non ha aderito e vuole ancora partecipare.
Le adesioni scadono il 20 luglio 2016. Per info: studiolegale.fasano@alice.it
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