La ricorrente – docente con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, titolare a Pavia, ma residente in Provincia di Agrigento rappresentava che pur prestando assistenza sistematica e continuativa ad un soggetto disabile portatore di Handicap in situazione di gravità ex art 3, comma 3, della L. n. 104/1992, aveva ricevuto il rifiuto della relativa precedenza nelle operazioni di mobilità, nonché in quelle di assegnazione provvisoria. Ha dedotto il pericolo di un pregiudizio irreparabile atteso che gli effetti lesivi sarebbero ricaduti non solo su interessi meramente patrimoniali ma anche nella sfera dei diritti personali e familiari della lavoratrice e del minore, come tali insuscettibili di reintegrazione ex post. Pertanto, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto della docente al riconoscimento per la mobilità 2022/2023 e per tutte quelle a seguire, del diritto di precedenza ex art. 33 della L. n. 104/1992 e per l’effetto ordinare al Ministero dell’Istruzione e agli uffici provinciali periferici competenti di assegnare la ricorrente nel comune di residenza del minore.
Il Tribunale di Agrigento, CON RECENTISSIMA ORDINANZA DEL 09/10/2022, in seguito al deposito di un ricorso cautelare ex articolo 700, accogliendo la nostra tesi difensiva, ha così statuito sul punto: La risoluzione della controversia dipende dall’interpretazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall’articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (…) “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. A sua volta, l’art. 601 d.l. vo 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (co. 1) e che “le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (co. 2).
Ciò posto, appare fondata la richiesta avanzata dalla ricorrente, con istanza di trasferimento nella sede di OMISSIS, di veder accertato il suo diritto di precedenza ex art. 33 l. n. 104/92, risultando per tabulas che suo figlio minore, è portatore di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, co. 3, l. n. 104/92, come da verbale in atti; d’altro canto la stessa amministrazione ha riconosciuto la qualità di referente unica alla ricorrente, concedendole l’assegnazione provvisoria negli anni passati.
Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
P.Q.M. In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente alla precedenza ex art. 33 L. n. 104/1992 nell’Ambito territoriale di residenza del disabile da assistere
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