Altro importante passo ottenuto dallo studio legale Fasano contro le ingiustizie che si sviluppano in danno dei lavoratori della formazione professionale siciliana.
Nelle ipotesi in cui l’Ente datoriale non avesse più pecunie, sarà la Regione a surrogarsi in sua vece, quale Ente erogatore del servizio formativo.
In base alla specifica normativa primaria e secondaria in materia sulla formazione professionale, gli enti, che svolgono un servizio pubblico di competenza regionale, sono obbligati ad applicare al personale dipendente il CCNL di categoria il cui costo, trattandosi proprio di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, non può che gravare sulla Regione siciliana; nella specie, l’obbligo della Regione era quello di procedere all’integrazione del finanziamento degli oneri lavorativi per il personale dipendente, impiegato nei tre progetti formativi senza alcun incremento numerico del personale rispetto al PROF 2008 approvato. Tale obbligo della Regione risulta specificamente evidenziato nella circolare n.6 dell’11 giugno 2004, richiamata nella sentenza a, nel quale al capo II 6.1. lett.d (spese per le risorse umane ) è sancito che la determinazione del costo degli interventi afferenti al PROF dovrà tenere conto del costo del personale utilizzato nel progetto, cui dovrà obbligatoriamente applicarsi il CCNL vigente degli operatori della formazione professionale
In ordine al sopra citato corpus normativo, invero, la Regione Siciliana è tenuta ad assicurare la copertura integrale dei costi del personale dipendente degli Enti gestori delle attività formative di cui alla legge regionale 24/1976, e successive modifiche ed integrazioni, i quali, a tal fine, accenderanno apposito conto da utilizzare esclusivamente per tale voce di spesa (comma 3). Tali prescrizioni, oltre che rinvenibili nella norma regionale, inoltre, sono state consacrate nella CIRCOLARE N. 01/03/FP – GURS n.11 del 07/03/2003
Su queste basi, il Foro di Catania con Decreto del 22/06/2016 ha ingiunto la Regione Siciliana, l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate dal ricorrente e non versate dall’Ente di Formazione Professionale, oltre interessi e spese.
Che dire….come le formiche, stiamo mettendo da parete i risultati di un durissimo lavoro.
Piccole vittorie che insieme a quelle ottenute sui fori di Messina e Barcellona – dove è stato consacrato il vostro diritto alla mobilità – ci apriranno un varco per altri importanti risultati.
Ci siamo battuti con la testa, ma soprattutto con il cuore. L’avvocato prima di tutto è un cuore: è questo è stato un gesto d’amore verso tutte le persone che ci hanno danno fiducia fin dall’inizio.
«Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore.
Ma l’avvocato no. L’avvocato non può essere un puro logico, né un ironico scettico, l’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sè, assumere su di sè i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce.
In fondo al loro cuore essi sono convinti che è vero il contrario, che deve per forza esser vero il contrario: perché sanno dalla loro quotidiana esperienza delle miserie umane, che tutti gli afflitti sperano nella giustizia, che tutti ne sono assetati: e che tutti vedono nella toga il vigile simbolo di questa speranza… (Piero Calamandrei) (1889/1956)
Avv. Angela Maria Fasano
Le adesioni AI RICORSI sono sempre aperte. Per info:studiolegale.fasano@alice.it