La scuola paritaria da sempre ha assolto un servizio di primo ordine per lo Stato italiano e la libertà di scelta educativa si inserisce nel principio di sussidiarietà sancito dal trattato di Maastricht che vede la sussidiarietà quale principio cardine dell’Unione Europea.
Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia.
In virtù del paradigma normativo oggi presente, quindi, non si può applicare alcun discrimine tra un docente che ha prestato servizio presso una scuola statale ed un docente che ha svolto servizio presso una scuola privata.
La legge n. 62 del 2000, invero, rende in maniera inequivocabile il seguente principio: identifica le scuole private parte “integrante” e “costitutiva” dell’unico sistema nazionale di istruzione e formazione. Questo, in altre parole, significa piena legittimità e legittimazione a svolgere la loro funzione educativa, di pari dignità a quella svolta dalle omologhe scuole statali. Dignità e parità che inevitabilmente deve essere riconosciuta ai docenti che prestano o hanno prestato servizio all’interno di questi istituti.
Ed infatti, il sistema nazionale d’istruzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”.
Pur tuttavia, nonostante il dettato normativo chiaro ed inequivocabile, il concetto di parità stenta a decollare nel nostro Stato, non essendo applicato in modo omogeneo e chiaro per tutti quei docenti interessati alla ricostruzione della propria carriera.
Eppure, vi sono due risoluzioni, una del 1984 e un’altra del 2012, con le quali l’Europa unita ha richiamato a chiare lettere gli Stati perché non pratichino alcuna discriminazione tra scuola statale e scuola paritaria e ha minacciato che qualora venisse praticata sono suscettibili alle stesse sanzioni previste per coloro che violando i diritti umani fondamentali. In Olanda, Belgio, Germania, Francia, Spagna questi principi sono stati pienamente recepiti. E in Italia?
l’Italia invece fa fatica a fare questa scelta nonostante la sua grande tradizione giuridica. Parole importanti e codificate nella Costituzione, come autonomia, sussidiarietà, libertà di insegnamento, libertà di scelta educativa, pluralismo creano inquietudine e timori dentro alcuni partiti, sindacati, corporazioni. Preferiscono affidarsi ad un sistema statalista, centralista, egemone.
Quale, allo stato dei fatti, la condotta lesiva applicata in danno dei docenti? Il mancato riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie dopo l’assunzione in ruolo a tempo indeterminato. Normativa frammentaria, confusionaria ed illogica.
A ben vedere una negazione illegittima, irrazionale e priva di congrua motivazione. Se la scuola privata ha pari dignità per le attività svolte nelle omologhe scuole statali, tale concetto deve essere obbligatoriamente riconosciuto ai docenti che vi hanno prestato servizio! Altrimenti si attua una discriminazione, altamente lesiva della stessa dignità del lavoratore.
La mancata piena valorizzazione del servizio prestato nelle scuole paritarie comporta una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01. E nel panorama normativo italiano, non possono esservi fonti normative che, in assenza di esplicite “ragioni oggettive”, limitano il diritto dei lavoratori pubblici a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva agli altri lavoratori . Si avvalora, quindi, il principio di non discriminazione, formatosi intorno alle sentenze relative alla direttiva europea 70/99, che impone la valutazione immediata per intero del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera del personale della scuola.
Anche il servizio prestato nelle primarie divenute paritarie dal 1° settembre 2000 fino al 31 agosto 2008 deve essere utilmente considerato ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi dell’art. 485 del T.U. 297 / 1994.
Cosa fare dunque? Agire insieme al fine di tutelare:
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il fondamentale diritto al riconoscimento sia a fini giuridici che economici, dell’intero servizio di insegnamento svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato nelle scuole paritarie.
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la collocazione nella posizione stipendiale maturata in seguito all’intero servizio pregresso svolto
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la corresponsione delle differenze retributive che risultino dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza.
Per info sulle modalità di adesione: studiolegale.fasano@alice.it
Contattare il seguente numero: 091/341301 nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 17:00.
Scarica il modulo: DICHIARAZIONE DEI SERVIZI RESI DAL DOCENTE
Scarica: Modulo Diffida Uffici territoriali competent – VADEMECUM AZIONE LEGALE.
Scarica: TAR-LAZIO-PRE-RUOLO