FORESTALI SICILIANI: A BREVE L’AVVIO DELL’ISTANZA IN COMMISSIONE EUROPEA – ADESIONI ANCORA APERTE FINO AL 30 GIUGNO 2016
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PRECARI DELLA SANITÀ – AVVIO RICORSI INDIVIDUALI E COLLETTIVI
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AVVIO DELLE AZIONI COLLETTIVI RISARCITORIE PER I PRECARI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Maggio 20, 2016

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La sentenza della Corte di Giustizia avrà conseguenze importanti sul lavoro italiano, perché mette fine all’abuso dei contratti a termine per rispondere a esigenze durature e non temporanee. Il principio di diritto su cui si basa la sentenza è il contrasto della normativa italiana con quella europea, in quanto il nostro attuale sistema non prevede misure dissuasive e preventive dell’abuso di contratti a termine. Gli accordi europei che regolano la materia impongono agli stati di indicare ragioni oggettive che giustifichino la reiterazione dei contratti a termine, ponendo anche un limite temporale; devono indicare anche delle sanzioni per chi ne abusa e i risarcimenti non devono essere inferiori al danno del lavoratore, altrimenti la misura dissuasiva non funziona. Da noi spesso si ricorre al risarcimento forfettario che non sempre è un deterrente.

Invero, lo sfruttamento dei lavoratori a termine è fatto notorio nella Regione siciliana. Pur tuttavia i Tribunali ad oggi aditi, negano il diritto alla conversione, riconoscendo al lavoratore solo il risarcimento del danno patito.

Traiamo le debite conclusioni: il diritto al risarcimento: un piccolo passo avanti.

Tutti i precari a contratto della PA possono partecipare al nostro ricorso per ottenere il risarcimento del danno patito alla luce del recente orientamento della Cassazione.

La Corte Suprema, relativamente ai precari della Pubblica Amministrazione, ha stabilito risarcimenti automatici in caso di contratti a termine illegittimi con la sentenza n. 5072 del 2016 depositata il 15.3.2016 dalle Sezioni Unite Civili.

I lavoratori del pubblico impiego che hanno subito un contratto a tempo determinato illegittimo hanno diritto a un risarcimento “automatico”, di un valore che può oscillare da un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità a seconda dell’anzianità di servizio, del comportamento delle parti e degli altri criteri fissati dalle regole sul rapporto di lavoro. Questa forma di tutela è sufficiente a rispettare gli obblighi europei che impongono alle leggi nazionali di contrastare l’abuso del contratto a termine senza imporre la stabilizzazione del rapporto di lavoro, che nell’ordinamento italiano contrasta con il principio dell’accesso alla Pubblica amministrazione solo tramite concorso

Sulle basi di queste premesse depositeremo i relativi ricorsi presso i fori del Lavoro competenti per territorio.

Per info sulle modalità di adesione: studiolegale.fasano@alice.it

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