Nell’ultimo mese, il nostro studio legale, ha ricevuto numerose richieste di consulenza da parte di tutti quei docenti che si sono utilmente collocati, quali idonei, nelle GM del concorso indetto con i D.D. n. 498 – 499/2020.
Si tratta, in particolare, del DD 498 del 21 aprile 2020, che ha avviato il concorso per la scuola primaria e dell’infanzia, per 12.863 posti.
Il DD 499 del 21 aprile 2020 ha avviato quello della secondaria, inizialmente per 25.000 posti, poi con il Decreto dipartimentale 649 del 3 giugno 2020 i posti sono stati incrementati fino a 33.000.
La procedura concorsuale prevedeva originariamente che fossero inseriti in graduatoria solo i vincitori. Circostanza, poi, mutata nel caso del concorso della scuola primaria e dell’infanzia poiché con il Decreto-legge 21 del 21 marzo 2022, all’art. 36 c. 2-ter, è stata applicata l’opportunità di inserimento anche degli idonei nelle graduatorie di merito.
Nel caso del concorso della secondaria è stato il Decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, all’art. 47 c. 11, che ha previsto l’integrazione delle graduatorie con gli idonei non vincitori.
Il grave fardello che pesa sugli idonei: La validità delle graduatorie dei concorsi ordinari: ad oggi non si prevede una scadenza specifica, se non quella dettata da future graduatorie concorsuali che potrebbero soppiantare quelle vigenti. Infatti, mentre rimane comunque sempre garantito il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, per gli idonei la decadenza della graduatoria, implica la perdita della possibilità di essere assunti.
Un enorme danno curriculare e professionale che lede il merito di tutti gli idonei.
Non solo!
Una situazione paradossale per gli idonei è il rischio di perdere i benefici connessi alla posizione in graduatoria concorsuale di merito.
Questo per un grave divario normativo.
Invero, il DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, prevede che i concorsi ordinari siano banditi con cadenza annuale.
Pur tuttavia, forse non tutti sanno che questa norma si pone in netto contrasto con i principi normativi che stabiliscono quanto segue: “l’esistenza di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace limita (o in alcuni casi esclude) l’indizione di un nuovo concorso”.
I docenti del concorso 2020, indi, sono lesi da questa condotta.
Questo è il principio espresso dalla Cassazione civile, sezione lavoro, con la sentenza n. 12559 depositata il 18 maggio 2017 (il cui testo è riportato in chiusura del presente contributo), con la quale è stato ribadito che la mobilità concorsuale rappresenta un obbligo per la pubblica amministrazione.
In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, il consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che, sul piano dell’ordinamento positivo, si sia ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (TAR Campania, Napoli, con la sentenza 16 gennaio 2017, n. 366).
In parole semplici: gli idonei 2020 hanno ragione!
Bisogna tutelare, quindi, la posizione degli idonei 2020 con quattro azioni da esperire simultaneamente, al fine di mantenere intatta la loro posizione in GM, affinché la stessa non perda efficacia.
- Istanza di intervento sostitutivo del Governo ex articolo 120 della Costituzione.
- Denuncia alla Commissione Europea per violazione della normativa dell’Unione.
- Ricorso con istanza di rinvio alla Corte costituzionale per l’illegittimità della norma che permette l’indizione annuale delle procedure concorsuali, prima che siano state esaurite le graduatorie delle precedenti tornate concorsuali.
- Reclamo al CEDS (Comitato Europeo dei Diritti Sociali).
Questo perché, nel caso in esame, considerato che ad altri soggetti, idonei 1999 inseriti in GAE, i 2012 che hanno beneficiato del piano nazionale di assunzione, ed anche gli idonei 2016 e 2018, gli idonei 2020 hanno avuto un trattamento differenziato che contrasta con la normativa nazionale ed eurounitaria.
In particolare, la normativa euro unitaria sancisce il principio della parità nelle medesime condizioni di lavoro, condizioni, in tal senso, totalmente differenti per gli idonei 2020 che stanno subendo un trattamento deteriore e che rischiano di uscire dalla GM con la perdita di efficacia della stessa una volta pubblicata la successiva graduatoria di concorso ex Dlgs 59/2017.
La tutela del merito, delle legittime aspettative innescate, della posizione curriculare e professionale di questi docenti, è doverosa!
Avvieremo, pertanto, un’azione di classe ( azionecollettivaidonei2020INFP RIMSEC) che, ad un costo contenuto, permetterà di applicare idonee tutele legali per le posizioni coinvolte, oltre l’avvio di un dialogo costruttivo con il neo Ministero che, proprio in virtù del nuovo appellativo: “Ministero dell’istruzione e del MERITO, dovrà valutare in modo imparziale la Vostra posizione e motivare PERCHE’ IN PASSATO AGLI VOSTRI COLLEGHI DOCENTI HANNO BENEFICIATO DI UN TRATTAMENTO DIFFERENZIATO FAVOREVOLE RISPETTO AL VOSTRO.
Obiettivo azione: mantenimento posizione in GM fino alla definitiva assunzione per scorrimento della graduatoria concorsuale di merito, TRASFORMAZIONE GM IN GRADUATORIE AD ESAURIMENTO oltre risarcimento del danno patito.
Per informazioni:
Tel: 091.545808
WhatsApp: 334.8120803.
FB: avvocatoFasano
Avv.ti Angela Maria Fasano Stefania Fasano Valentina D’Aleo