PRECARI DELLA SANITÀ – IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO VI SPETTA – AVVIO RICORSI INDIVIDUALI E COLLETTIVI
IL CASO: Altri considerevoli esborsi in vista per i nostri conti pubblici già disastrati. Il 15 marzo scorso una sentenza della Cassazione ha infatti sancito che il dipendente pubblico al quale siano stati riconosciuti contratti a tempo determinato per un totale di almeno 36 mesi ha diritto al risarcimento del danno. Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno così risolto, nella sentenza 5072/2016, l’intricato caso dei precari della sanità: i lavoratori del pubblico impiego che hanno subito un contratto a tempo determinato illegittimo hanno diritto a un risarcimento “automatico”, di un valore che può oscillare da un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità a seconda dell’anzianità di servizio, del comportamento delle parti e degli altri criteri fissati dalle regole sul rapporto di lavoro. A decidere di volta in volta dove collocare il risarcimento effettivo, tra il minimo di 2,5 mensilità e il massimo di 12, dovranno essere i parametri scritti nella legge 604/1966, che modulano l’indennizzo in base all’anzianità di servizio, alle condizioni concrete del caso e alla dimensione dell’organizzazione coinvolta.
A chi è stato titolare di contratti a termine illegittimi, quindi è aperta la strada del riconoscimento del danno, che non è rappresentato dalla mancata stabilizzazione ma prima di tutto dalla perdita di chance prodotta dalle altre occasioni di lavoro stabile che l’interessato non ha potuto cogliere perché impegnato nel rapporto precario con la Pa.
CHI PUO’ ADERIRE: Tutti i precari della Sanità che abbiano avuto una sequenza contrattuale a termine, anche non consecutiva, di almeno 36 mesi. Nei trentasei mesi vanno computati non solo i contratti a termine, ma anche i periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti svolte tra i medesimi soggetti (art. 5, comma 4 bis, d.lg.s. n. 368/2001).
NOTA IMPORTANTE: il termine nullo del contratto va impugnato, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla cessazione del contratto. L’impugnazione è inefficace se non è seguita entro i successivi 180 dal ricorso al Giudice del Lavoro competente per territorio.
PER ADERIRE. Per conoscere le modalità di adesione potete lo staff legale:
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Al seguente numero 091/341301 nei giorni di lunedì e martedì, dopo le ore 17:00.
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Con una mail al seguente indirizzo: studiolegalefasano@alice.it.
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Con un messaggio WhatsApp al seguente numero: 334/8120803