TUTELE COLLETTIVE: La nostra battaglia continua. I diritti di tutti i lavoratori della Formazione Professionale siciliana, avranno piena valutazione giudiziale nel mese di settembre 2016. Si comunica, infatti, che in seguito al deposito del nostro ricorso per la condanna della Regione siciliana alla declaratoria di mobilità (riassorbimento dei dipendenti della Formazione siciliana rimasti privi di occupazione presso altri Enti Privati o pubblici ex l.r. 25/93 e CCNL), il Giudice del Lavoro adito, ha fissato la data di prima comparizione delle parti per giorno 13 Settembre 2016, ore 9:00.
Trattasi di un evento storico. E’ il primo ricorso IN ASSOLUTO depositato in Sicilia incentrato sul seguente thema decidendum: “se sia stata legittima la condotta adottata dalla Regione siciliana nei riguardi della ricorrente, in merito all’omessa applicazione delle garanzie occupazionali previste dalle leggi regionali e dal CCNL vigente, (id est: art. 2 comma 1 e 2 l.r. 25/93, circolare 10/94 e CCNL cd mobilità esterna). Ed ancora: se sia stata legittima la condotta di omessa applicazione delle garanzie occupazionali, esercitata nei riguardi della ricorrente, iscritta all’albo della formazione ex art. 14, l.r. 24/76; iscrizione, si noti bene, che determina specifiche garanzie per i dipendenti interessati, attese le professionalità maturate nel settore”.
Con questo ricorso si inaugurano formalmente le tutele collettive di matrice Nazionale. Finalmente un Organo giudicante è stato investito di una questione avente un rilevante valore giuridico, totalmente calpestato da interessi politici ed economici: l’applicazione effettiva del principio di mobilità, riconosciuto dalla Legge e dal CCNL vigente a tutti i lavoratori della Formazione.
Le tutele collettive nazionali, del resto, per mano del nostro studio e della strategia legale applicata in sede processuale, hanno avuto già ottimi riscontri. In sede di impugnazione del licenziamento applicato, infatti, abbiamo chiesto all’Organo giudicante di annullare la procedura condotta in danno del lavoratore, poiché estranea al dictat normativo vigente. Ebbene, il Foro adito, nella persona del Giudice del Lavoro, ha accolto le nostre doglianze mediante il deposito di ordinanza di accoglimento totale, con cui, in modo del tutto eccezionale e con precedente unico, è stato reso il seguente approdo giurisprudenziale: “il licenziamento è stato dichiarato nullo perché l’iter procedurale seguito, a mezzo dei principi di cui alla Legge 223/1991,è stato qualificato errato, dovendo trovare applicazione, per i dipendenti della Formazione professionale Siciliana, le garanzie occupazionali di cui alle Leggi regionali 24/76 e 25/93, oltre i principi contrattuali di cui al CCNL di categoria…frustandone così la finalità di favorire in ipotesi di chiusura degli enti di formazione accreditati la salvaguardia della occupazione e il reinserimento del personale a tempo indeterminato iscritto all’albo, come la ricorrente, negli albi di cui all’art. 14 della l.r. n. 24/76”.
La forte resistenza del governo regionale non deve preoccuparci. Una condotta meramente politica. E la politica non può certamente arrestare il percorso della legalità. Si tratta di atteggiamento che non ha altro scopo che quello di limitare i risarcimenti, perché è evidente a chiunque che i lavoratori della Formazione vantano un diritto di matrice costituzionale, peraltro consacrato in una norma: art. l.r. 25/93.
NOI NON MOLLEREMO E ANDREMO AVANTI CON LA TESTA E CON IL CUORE.
Le adesioni sono sempre aperte. Per info:studiolegale.fasano@alice.it