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Ci pregiamo di comunicare una duplice, importante vittoria, ottenuta dallo studio legale Fasano, anche sul Tribunale di Enna, Sezione Lavoro.

Con due ordinanze, recanti la data del 25/02/2015, il Giudice competente ha annullato il licenziamento intimato ai ricorrenti, condannando l’Ente inadempiente alla reintegra

In questo caso, la sentenza investe valore rilevante per il seguente elemento: iscrizione dei ricorrenti all’albo di cui alla Legge regionale n. 24/76.

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IL CASO: un grosso Ente di Formazione Professionale regionale, avviava i licenziamenti collettivi, ex Legge 223/1991, solo su alcune sedi provinciali. In pratica, notificava la comunicazione di licenziamento unicamente ai gruppi di lavoratori impiegati nelle sedi provinciali da sopprimere. Gli altri colleghi, invece, rimanevano indisturbati nei fortunati uffici, non colpiti dal potere datoriale.

Bene, partendo da tali basi e dalla circostanza che gli operatori della formazione professionale siciliana presentano tutti professionalità omogenee, poiché iscritti all’albo ex art. 14 della Legge regionale n. 24/76, il Tribunale adito ha reso il seguente principio: “nel caso di licenziamento collettivo l’individuazione del personale da licenziare e l’applicazione dei criteri di cui all’art. 5, non deve limitarsi ai lavoratori occupati presso l’unità produttiva o il reparto che intende sopprimere, ma se essi sono idonei ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti. L’individuazione dei lavoratori da licenziare dovrà quindi estendersi a tutti i dipendenti dell’azienda anche appartenenti a settori diversi da quelli che verrà soppresso. Nel caso di specie l’Ente….non ha provato l’inidoneità dei lavoratori licenziati a svolgere le attività professionali espletate dai dipendenti non licenziati”.

Questa sentenza investe duplice importanza. Da un lato, infatti, evidenzia una garanzia per i lavoratori interessati: l’iscrizione all’albo ex art. 14 legge regionale 24/76. Dall’altro, pone un forte limite ai poteri datoriali di scelta, ove il datore non renda piena prova dei motivi posti alla base della drastica scelta di licenziare il lavoratore, adibito alle stesse mansioni, presso sedi operative diverse, dislocate su tutto il territorio regionale.

Ma vi è di più e molto. Alla stessa si riconnettono in modo calzante due osservazioni. Ove l’Ente, per ragioni notorie nel comparto Formazione, non potesse più reintegrare i lavoratori poiché prossimo alla chiusura, troverebbe anche applicazione il seguente principio: esercizio del diritto di opzione da parte del lavoratore – conversione della reintegra in risarcimento del danno.

Non è tutto. Nelle ipotesi – assai frequenti – in cui l’Ente datoriale non avesse più pecunie, sarà la Regione a surrogarsi in sua vece, quale Ente erogatore del servizio formativo.

E ciò in base al principio di garanzia impropria. Quindi, gli emolumenti dovuti ad operatori impegnati in interventi formativi assegnati ad enti gestori nell’ambito del piano regionale dell’offerta formativa, saranno a carico delle casse Regionali, ove l’Ente, obbligato a possedere due distinti conti corrente (di cui uno esclusivamente per gli stipendi dei dipendenti) , risulti inadempiente nei riguardi dei lavoratori.

E ciò in virtù del rapporto tra Amministrazione regionale ed enti gestori ” inquadrabile nella fattispecie sovvenzionata e non convenzionale”, che può comportare “la chiamata in garanzia, cosiddetta impropria, dell’Amministrazione”

In base alla specifica normativa primaria e secondaria in materia sulla formazione professionale, gli enti, che svolgono un servizio pubblico di competenza regionale, sono obbligati ad applicare al personale dipendente il CCNL di categoria il cui costo, trattandosi proprio di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, non può che gravare sulla Regione siciliana; nella specie, l’obbligo della Regione era quello di procedere all’integrazione del finanziamento degli oneri lavorativi per il personale dipendente, impiegato nei tre progetti formativi senza alcun incremento numerico del personale rispetto al PROF 2008 approvato. Tale obbligo della Regione risulta specificamente evidenziato nella circolare n.6 dell’11 giugno 2004, richiamata nella sentenza a, nel quale al capo II 6.1. lett.d (spese per le risorse umane ) è sancito che la determinazione del costo degli interventi afferenti al PROF dovrà tenere conto del costo del personale utilizzato nel progetto, cui dovrà obbligatoriamente applicarsi il CCNL vigente degli operatori della formazione professionale

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