In data 21 giugno 2023 il nostro studio è riuscito a consacrare per una docente un diritto che attendeva da due anni: al termine del giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro competente siamo riusciti ad ottenere ben 80.000,00, oltre interessi a titolo di differenze retributive, per gli oltre 15 anni di servizio resi sia come precario nelle scuole statali, sia come precario nelle scuole paritarie, pareggiate.
Come posso capire se vanto dei diritti di credito nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito?
Occorre visionare il decreto di ricostruzione che vi è stato consegnato.
E se ancora non ho il decreto in mano, pur avendo fatto domanda di ricostruzione?
- Se sono decorsi più di sei mesi dalla domanda di ricostruzione di carriera che avete presentato alla scuola di competenza, non dovete perdere altro tempo! Occorre sollecitare la scuola che ha preso in carico la vostra domanda, con un atto di diffida e messa in mora.
- Se ancora non avete presentato la domanda, pur avendo superato l’anno di prova, state tranquilli, il diritto alla ricostruzione non si prescrive, come da recente nota ministeriale, ma occorre far la domanda il prima possibile, al fine di recuperare il dovuto.
ATTENZIONE!!!! SE IL DECRETO VI È STATO CONSEGNATO E SONO PASSATI QUASI 5 ANNI DALLA CONSEGNA DOVETE SUBITO ATTIVARVI, PENA LA PERDITA DEL DIRITTO ECONOMICO VANTATO. Occorre immediatamente trasmettere un atto di rettifica in autotutela ex lege n. 241/90, interrompendo la prescrizione e facendo decorrere gli interessi moratori.
Il decreto di ricostruzione di carriera, invero, è atto amministrativo e contabile (riceve un visto con esito positivo – riscontro preventivo amministrativo contabile – da parte della Ragioneria territorialmente competente) che può essere contestato in ogni sua parte, laddove neghi dei diritti pregressi all’interessato.
Il beneficio economico è attribuito integralmente dalla data di conferma in ruolo, se la domanda è presentata entro 5 anni dal superamento del periodo di prova.
Il beneficio economico ha prescrizione quinquennale a decorrere dal 5° anno precedente la data di tardiva presentazione della domanda, se l’istanza di ricostruzione di carriera viene presentata dal 6° al 10° anno (art. 2946 CC – CdS, parere n. 588/80 – art. 2 L. 428/1985)
Il beneficio economico è prescritto e, quindi, non valutato in carriera il servizio pre-ruolo riconoscibile, se la domanda di ricostruzione di carriera è presentata dopo il 10° anno dal superamento del periodo di prova, mentre resta valido ai fini pensionistici, se è stata versata la relativa contribuzione.
Cosa vuol dire nella sostanza?
Prendete tra le mani il vostro decreto di ricostruzione, e soffermatevi sull’ultimo rigo dell’ultima pagina.
Alla fine, vi è così scritto: “Avverso il presente decreto è possibile esperire impugnativa a norma dell’articolo 63 e seguenti del d.lvo 30.03.2001 n. 165 e ss”.
Ciò vuol dire, in termini tecnici, che il decreto non è eterno e che lo stesso potrà prima essere contestato in via stragiudiziale con istanza di rettifica in autotutela ex lege n. 241/90 e poi, eventualmente, confutato presso il Tribunale del Lavoro competente, essendo devolute al GO tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della PA.
Non solo.
Se il docente non contesta il decreto entro i termini di prescrizione, vedrà per sempre abbandonata la possibilità di poter recuperare, anche importanti somme di denaro, ai fini giuridici, economici e della ricostruzione di carriera, oltre gli elementi tecnici della posizione pensionistica, da non sottovalutare nel caso che qui ci occupa.
Il riconoscimento muterebbe senz’altro la posizione stipendiale e pensionistica del docente interessato in melius, con recupero anche degli arretrati contrattuali.
L’obiettivo, ergo, è quello di mantenere il vostro diritto DORMIENTE, al fine di farlo destare al momento opportuno, laddove, ad esempio, dovesse intervenire, con pronunzia favorevole, id est: la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ancora non si è espressa sul punto.
In quest’ultimo caso, un decreto prescritto non servirebbe più a nulla. Un decreto cui è stata interrotta la prescrizione, contrariamente, permetterebbe di recuperare le cifre ai fini giuridici, economici, della ricostruzione e pensionistici.
Siamo certi che da qui a qualche anno la situazione verrà ribaltata in favore dei docenti che hanno maturato il pre-ruolo in istituti paritari, con pronunzie che ripristineranno i diritti violati. Una volta intervenuta autorevole pronunzia sul punto TUTTI i docenti che avranno dialogato con l’USR, ATP, Ragioneria territoriale e centrale, oltre che con l’istituto scolastico che ha emesso il decreto, potranno riappropriarsi di quanto oggi negato. Il vostro DIRITTO PER I PROSSIMI 20 ANNI DEVE ESSERE TUTELATO – DEVE RIMANERE DORMIENTE.
L’importante è, dunque, non far prescrivere il DIRITTO VANTATO!
COME FARE PER TUTELARE IL DIRITTO?
Il nostro studio legale che da anni affianca i docenti delle scuole paritarie nella tutela dei propri diritti, anche per il tramite del Comitato Nazionale dei docenti delle paritarie, ha messo a punto una iniziativa legale capace di salvaguardare da qui ai prossimi 20 anni le posizioni soggettive dei docenti interessati, dispensando il docente da tutti gli oneri amministrativi e legali.
Nella specie, lo studio si impegnerà nel:
seguire la pratica di ricostruzione in ogni sua fase, dalla presentazione, alla conseguente istruzione e fino a quella del controllo definitivo una volta emesso il decreto (valutazione legale e contabile di correttezza del decreto).
procedere al controllo contabile circa la correttezza dei conteggi effettuati dalla PA;
scadenzare i termini di prescrizione quinquennale con relativi atti interruttivi da trasmettere ogni quinquennio alle Amministrazioni scolastiche interessate, compresa la ragioneria territoriale e generale.
interloquire a nome del docente con la scuola di titolarità per ogni problematica connessa alla ricostruzione di carriera.
Sollevare il docente da ogni incombenza afferente alla pratica di ricostruzione, anche dal punto di vista contabile.
Attribuire ed affiancare alla pratica del docente il proprio consulente del lavoro che si occuperà di valutare se il prospetto contabile elaborato dall’amministrazione sia corretto.
Recupero degli anni di pre-ruolo paritario o statale maturati (totali) dal docente ai fini giuridici ed economici, una volta intervenuta una nuova pronunzia favorevole sul punto.
Avvio eventuale azioni a tutela del recupero degli anni maturati e non riconosciuti.
Avvio conciliazioni e transazioni.
Assistenza fino alla chiusura del rapporto con pensionamento e liquidazione del TFS o TFR.
Contatta i nostri avvocati e i nostri consulenti del lavoro – questi ultimi esperti in contabilità scolastica – per una valutazione libera e gratuita della tua posizione.
Tuteleremo il tuo diritto di credito nei confronti dello Stato fino al tuo pensionamento!
PER INFORMAZIONI E PER POTER USUFRUIRE DI UNA CONSULENZA GRATUITA CON I NOSTRI ESPERTI IN DIRITTO DI CREDITO SCOLASTICO:
WHATSAPP: 334/8120803
LINEA FISSA: 091/545808
MAIL: STUDIOLEGALE.FASANO@VIRGILIO.IT